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Parlamento Europeo - 11 marzo 1992
TUTELA CONSUMATORI E SALUTE PUBBLICA

Le esigenze in materia di tutela dei consumatori e di sanità

pubblica in vista della realizzazione del mercato interno

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Collins e

altri (B3-0850/90),

- visto il Piano di azione triennale di politica dei consumatori

nella CEE della Commissione per il periodo 1990-1992 ,

- vista la risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle

future priorità per il rilancio della politica di protezione dei

consumatori ,

- vista la "relazione Cecchini" sull'impatto economico del mercato

interno ,

- vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulla protezione dei

consumatori e il mercato interno ,

- vista la relazione della commissione per la protezione

dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

(A3-0060/92),

A. considerando i risultati del vertice di Maastricht del

dicembre 1991 che tengono conto delle esigenze permanenti del

Parlamento europeo nella misura in cui ancorano ormai in

maniera esplicita la tutela dei consumatori, quale politica

comunitaria, nel trattato, creando in tal modo le basi per

una competenza autonoma e ben definita della Comunità europea

nel settore della legislazione sulla tutela dei consumatori,

B. considerando che la realizzazione del mercato interno

europeo, il 1 gennaio 1993, avrà importanti conseguenze

anche per i quasi 340 milioni di consumatori della Comunità

europea, il cui numero sale addirittura a 375 milioni con

l'accordo CE-EFTA in vista della creazione dello Spazio

economico europeo (SEE),

C. considerando che l'articolo 100 A del trattato CEE prescrive

esplicitamente un "livello di protezione elevato" in tutti

gli atti legislativi comunitari riguardanti la salute e la

sicurezza delle persone nonché la protezione dell'ambiente

e dei consumatori all'interno della Comunità europea,

D. considerando che le iniziative a tutela dei consumatori non

devono limitarsi a misure isolate nel contesto più ampio

della politica economica,

E. considerando che al crescente impegno nel settore della

tutela dei consumatori, dovuto in parte all'intensificarsi

delle transazioni internazionali, può essere fatto fronte

solo qualora la direzione della Commissione, competente in

materia, riceva una migliore dotazione a livello finanziario

e di personale,

F. considerando inoltre che ai fini dell'elaborazione dei testi

legislativi comunitari e dell'applicazione, del recepimento

e del controllo del diritto comunitario è assolutamente

necessario un miglior e più stretto coordinamento sia tra i

diversi servizi della Commissione che si occupano dei

problemi dei consumatori sia tra questi e le autorità

nazionali competenti,

G. considerando che le numerose carenze a livello di politica

comunitaria di protezione dei consumatori sono imputabili a

una ripartizione disuguale delle competenze tra i servizi

della Commissione,

H. considerando l'iniziativa della Commissione di creare tre

"Agenzie europee per l'informazione delle associazioni dei

consumatori in regioni frontaliere", e precisamente a Lilla,

sul confine franco-belga, a Lussemburgo e (prossimamente) a

Gronau, sul confine tedesco-olandese,

I. considerando che un'ampia e comprensibile informazione del

consumatore è essenziale per consentire a quest'ultimo di

trarre beneficio dalle future possibilità del mercato interno

(in particolare a livello transfrontaliero) e, mediante una

maggior consapevolezza all'atto dell'acquisto, di costituire

una controparte paritaria nelle transazioni economiche,

J. deplorando che non sia stata recepita la proposta del

Parlamento europeo di indire un "Anno europeo del

consumatore", sebbene tale iniziativa sarebbe stata

estremamente importante per l'informazione dei consumatori

dal momento che il mercato interno avrà per questi ultimi

notevoli conseguenze,

K. considerando che soprattutto nel settore della normativa in

campo alimentare, in particolare per quanto riguarda

l'attuazione della direttiva quadro sugli additivi, l'igiene

alimentare e i controlli sui prodotti alimentari, la

legislazione comunitaria non è ancora sufficiente,

L. considerando in particolare che un controllo adeguato è

essenziale per la sicurezza e l'ineccepibilità dei prodotti

alimentari e che esso deve essere garantito in tutta la

Comunità europea,

M. considerando che un livello omogeneo di controlli può essere

garantito solo qualora gli ispettori dispongano di una

formazione equiparabile, sia essa di carattere scientifico

o pratico,

N. considerando che un altro presupposto per la sicurezza in

campo alimentare e l'utilizzo da parte del consumatore delle

derrate alimentari è dato da una adeguata etichettatura,

nella propria lingua, degli stessi il che solleva la

questione di come garantire un'informazione adeguata anche

sugli ingredienti senza provocare confusione fornendo un

numero eccessivo di informazioni,

O. considerando che qualsiasi informazione, per quanto ampia,

non è di alcuna utilità per il consumatore se, in caso di

dubbio, questi non può far valere i suoi diritti,

P. considerando che è possibile e necessario migliorare in modo

sostanziale l'osservanza coattiva dei diritti discendenti dal

contratto, ossia l'accesso del consumatore alla tutela

giuridica,

Q. considerando che un sistema di pagamenti transfrontaliero

affidabile costituisce a sua volta un importante presupposto

per la realizzazione del mercato interno e che è pertanto

necessario migliorare al più presto la situazione attuale,

caratterizzata, per esempio, dai tempi eccessivamente lunghi

per le rimesse all'estero,

R. considerando che lo sviluppo di nuove tecnologie - per

esempio i molteplici sistemi di carte di credito come anche

quelli elettronici - è estremamente rapido ed è ben lungi

dall'essersi esaurito,

S. considerando in particolare il fatto che anche in questo

settore l'informazione del consumatore è essenziale per

consentire a quest'ultimo di utilizzare in modo appropriato

i nuovi sistemi,

T. considerando che tale informazione comporta anche la

trasparenza sui costi di qualsiasi forma di pagamento e la

possibilità di ravvisare le implicazioni finanziarie che ha

per il consumatore e il commerciante l'utilizzo delle singole

carte di credito,

U. considerando che deve essere garantito un trattamento

paritario dei consumatori nelle diverse forme di pagamento,

V. considerando che un'autentica tutela del consumatore potrà

aversi solo se questi potrà disporre in qualsiasi momento di

tutte le informazioni nella propria lingua,

I. chiede alla Commissione di

1. far sì che a lungo termine la legislazione in materia di

protezione dei consumatori in tutta la Comunità si basi non

più su un alto bensì sul più alto livello possibile di tutela

e di sicurezza;

2. tener conto - più di quanto abbia fatto in passato - delle

esigenze in materia di protezione dei consumatori nel

definire tutte le politiche comunitarie pertinenti;

3. istituire al suo interno, al posto della direzione per la

protezione dei consumatori, una Direzione generale "Tutela

dei consumatori" con una migliore dotazione finanziaria e di

personale, garantire una netta ripartizione e delimitazione

delle competenze dei diversi servizi che attualmente si

occupano della questione e provvedere a un migliore e più

stretto coordinamento sia al suo interno sia tra i suoi

servizi e le autorità nazionali competenti;

4. condurre al più presto un'ampia campagna informativa sulle

opportunità e i rischi che comporta per i consumatori il

mercato interno del 1993;

5. produrre uno studio sulle conseguenze del mercato interno per

i consumatori, al fine di creare un clima di fiducia, e

trarne un sunto da distribuire, sotto forma di opuscolo

informativo sul mercato interno del 1993, in tutti i centri

di consulenza per i consumatori esistenti negli Stati membri;

6. elaborare un compendio della normativa comunitaria vigente

(codificazione) nonché un quadro riepilogativo sui progressi

nel recepimento della legislazione comunitaria negli Stati

membri (coordinamento legislativo), riunire tali informazioni

in una banca dati e renderle accessibili ai consumatori

pubblicandole in tutte le lingue ufficiali della Comunità;

7. prefiggersi come obiettivo prioritario in tutti gli Stati

membri - in particolare in Irlanda e negli Stati dell'Europa

meridionale, dove esistono carenze in questo senso - il

sostegno alla diffusione capillare di centri di consulenza

per i consumatori, al fine di offrire a questi ultimi la

possibilità di informarsi soprattutto in merito ad "acquisti

transfrontalieri" in modo agevole e a un livello quanto più

locale possibile;

8. promuovere, dopo una valutazione dell'operato delle tre

"Agenzie europee per l'informazione delle associazioni dei

consumatori in regioni frontaliere", altre iniziative di

questo tipo;

9. promuovere la diffusione in tutti gli Stati membri di centri

di consulenza legale nell'ambito dei centri di consulenza per

i consumatori già esistenti o come centri autonomi cui i

consumatori possono rivolgersi per ottenere, con poca spesa

o gratuitamente, informazioni in merito alla normativa

comunitaria sulla protezione dei consumatori e alle diverse

disposizioni nazionali in materia, iniziativa questa

particolarmente importante sia nel caso di acquisti

transfrontalieri che nell'eventualità di un'azione

giudiziaria in un altro Stato;

10. nel settore della normativa in campo alimentare:

a) per quanto riguarda gli additivi e i residui negli alimenti,

aa) elaborare la restante legislazione comunitaria senza

prevedere deroghe per determinati settori, prodotti o

paesi e modificare di conseguenza la normativa già in

vigore,

bb) elaborare norme a un livello quanto più internazionale

possibile, coinvolgendo la Comunità europea, e

garantirne l'osservanza mediante il riconoscimento

reciproco, al fine di promuovere l'adozione di una

normativa severa nel campo della protezione dei

consumatori, per esempio nel contesto delle disposizioni

del GATT e degli impegni commerciali contratti su scala

mondiale,

cc) elaborare qualsiasi norma giuridica comunitaria sulla

base di ricerche e criteri scientifici,

dd) elaborare le restanti norme comunitarie sugli additivi

in conformità del principio, più volte enunciato dal

Parlamento europeo, dell'impiego quanto più limitato

possibile e solo in caso di necessità tecnica di tali

sostanze, nonché basarsi a questo fine sugli elenchi già

messi a punto dall'industria settore per settore,

ee) garantire in ambito comunitario una procedura di

autorizzazione uniforme per i fitofarmaci e i pesticidi

onde consentire la commercializzazione di prodotti più

sicuri, per quanto riguarda la presenza di eventuali

residui non ancora autorizzati,

ff) elaborare, in stretta collaborazione con gli esperti

nazionali, criteri per la valutazione degli additivi e

pubblicare i risultati di tale lavoro,

gg) garantire una migliore informazione sugli additivi,

redatta nella lingua del consumatore, mediante la chiara

indicazione del tipo e della quantità di additivi

utilizzati,

hh) offrire ai consumatori la possibilità di adire le vie

legali per danni causati in modo evidente dalla presenza

di additivi negli alimenti,

ii) presentare al più presto le norme necessarie per un

controllo efficace nel settore alimentare, specificando

tra l'altro i requisiti in materia di formazione degli

ispettori addetti a tale funzione,

b) nel campo dell'igiene alimentare:

aa) presentare entro la fine del 1992 una direttiva

"orizzontale" che fissi per tutte le derrate alimentari

requisiti generali in materia di igiene,

bb) attribuire alla DG III la competenza nel merito ai fini

dell'elaborazione di detta direttiva e garantire una sua

stretta collaborazione con le altre Direzioni generali

interessate (DG VI, DG XIII e la direzione per la tutela

dei consumatori),

cc) raccogliere dati in merito alle norme e ai requisiti in

campo igienico vigenti negli Stati membri,

c) nel campo dell'etichettatura dei prodotti alimentari:

aa) rivedere la direttiva comunitaria sull'etichettatura

attualmente in vigore onde garantire che

- siano elencati gli ingredienti principali (con una

concentrazione pari ad almeno il 3%),

- siano indicati tutti gli altri ingredienti, compresi

gli aromatizzanti,

- sia indicata in modo particolare l'eventuale

irradiazione dei prodotti alimentari o anche di

singoli ingredienti,

- sia introdotto l'obbligo di indicare il valore

nutritivo del prodotto,

- siano contrassegnati gli alimenti prodotti mediante

l'impiego della tecnologia genetica,

bb) elaborare nuove direttive comunitarie sull'etichettatura

di prodotti rapidamente deteriorabili e di prodotti non

imballati,

cc) precisare le indicazioni ambigue fornendone una

definizione chiara e tutelare la denominazione delle

specialità nazionali (mediante un allegato in cui si

definisca, per esempio, la menzione "integrale"),

dd) facilitare l'informazione standardizzando l'impostazione

dell'etichetta prevedendo, per esempio, che

- le avvertenze importanti figurino sempre in una

parte determinata dell'etichetta,

- siano proibiti eventuali rimandi e la pratica,

frequente negli ambienti commerciali, di coprire

determinate informazioni, come per esempio la data

di scadenza, con l'etichetta del prezzo,

- alcune informazioni siano fornite mediante simboli

(per esempio l'eventuale irradiazione dei prodotti

alimentari),

ee) verificare l'utilizzo di abbreviazioni, in particolare

per quanto riguarda i prodotti chimici e gli additivi,

nell'etichettatura degli alimenti e assicurarsi che i

consumatori ne siano informati mediante, per esempio,

manifesti affissi nei negozi,

ff) migliorare l'informazione dei consumatori per quanto

riguarda l'utilizzo dei prodotti alimentari, allestendo

e promuovendo delle campagne di sensibilizzazione in

questo senso che partano dalle scuole,

gg) rendere obbligatoria la menzione, nella lingua del

consumatore, delle informazioni obbligatorie e utili per

quest'ultimo, conformemente alle disposizioni

comunitarie in vigore nonché a eventuali disposizioni

nazionali, tenendo conto altresì della specificità

linguistica della regione in cui il prodotto è messo in

vendita,

d) provvedere all'istituzione in campo alimentare di un'autorità

o di un'agenzia europea alla quale affidare il compito di

assolvere i compiti illustrati;

11. per quanto riguarda i diritti dei consumatori:

a) in materia di responsabilità e di garanzia

aa) verificare il recepimento e il rispetto delle

disposizioni della direttiva n. 85/374/CEE sulla

responsabilità da prodotti difettosi e valutare

la possibilità di abrogare le deroghe ivi concesse in

occasione della sua revisione, prevista per il 1995,

bb) verificare, nel procedere delle consultazioni sulla

proposta di direttiva concernente la responsabilità dei

prestatori di servizi , l'eventuale opportunità di

ampliarne la portata introducendo il principio della

responsabilità oggettiva, analogo a quello previsto per

i prodotti difettosi,

cc) vagliare le diverse disposizioni legislative nazionali

in materia di garanzia e proporre una normativa che

introduca requisiti minimi a livello comunitario,

mantenendo tuttavia la possibilità di offrire ulteriori

garanzie contrattuali, in quanto forma particolare di

concorrenza, senza regolamentarle a livello comunitario,

dd) modificare la proposta di direttiva particolare sulle

clausole inique nei contratti stipulati con i

consumatori conformemente agli emendamenti che

potranno essere presentati dal Parlamento europeo,

ee) accertare l'opportunità di introdurre a livello

comunitario contratti tipo per settori, per esempio per

quello dell'assistenza ai clienti,

ff) esaminare la possibilità di creare un fondo per

l'erogazione del risarcimento dei danni in casi

eccezionali, allorché i colpevoli non sono individuabili

ovvero solvibili (per esempio nel caso dell'olio da

tavola adulterato in Spagna),

gg) proporre all'industria e al commercio un codice di

autodisciplina su base volontaria che preveda l'impegno

a fornire informazioni in merito alle condizioni di

garanzia e a eventuali riparazioni, indicando in

particolare, nel caso di contratti transfrontalieri, le

possibilità in tal senso,

b) nel campo della tutela giuridica:

aa) promuovere in tutti gli Stati membri la creazione di

appositi centri di consulenza legale per i consumatori

che forniscano informazioni anche in merito alla

normativa comunitaria e a quella vigente negli altri

Stati membri,

bb) indurre gli Stati membri a sviluppare, in collaborazione

con l'industria e il commercio e utilizzando le

strutture già esistenti in ambito nazionale (difensori

civici e arbitri), una rete capillare di uffici di

arbitrato cui rivolgersi in caso di controversia prima

di adire l'autorità giudiziaria, senza per questo

compromettere la possibilità di ricorrere in ogni caso

presso il giudice ordinario,

cc) elaborare criteri per il riconoscimento reciproco delle

associazioni nazionali dei consumatori, per esaminare la

questione se si possa introdurre a livello comunitario

un ricorso consortile per le associazioni dei

consumatori, armonizzando in particolare i requisiti

posti alle associazioni dei consumatori a livello

nazionale per poter presentare un ricorso collettivo nel

proprio paese nonché presentare proposte in tal senso

(per esempio per garantire su base reciproca

l'esecutorietà delle sentenze dei tribunali nazionali),

dal momento che solo tale iniziativa creerebbe i

presupposti per l'eventuale introduzione del ricorso

collettivo;

12. proseguire, in conformità della comunicazione della

Commissione , i lavori sulle nuove possibilità tecniche

di pagamento (per esempio carte di credito, casse

elettroniche) e presentare al più presto proposte in merito

alle modifiche necessarie, per esempio, per una migliore

informazione dei consumatori;

II. invita la Commissione e il Consiglio, conformemente alle

proposte del Parlamento europeo, ad aumentare sostanzialmente

gli stanziamenti a favore della tutela dei consumatori

previsti nel bilancio per l'esercizio 1993 e per gli esercizi

successivi;

III. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente

risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

 
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