Le esigenze in materia di tutela dei consumatori e di sanità
pubblica in vista della realizzazione del mercato interno
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Collins e
altri (B3-0850/90),
- visto il Piano di azione triennale di politica dei consumatori
nella CEE della Commissione per il periodo 1990-1992 ,
- vista la risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle
future priorità per il rilancio della politica di protezione dei
consumatori ,
- vista la "relazione Cecchini" sull'impatto economico del mercato
interno ,
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulla protezione dei
consumatori e il mercato interno ,
- vista la relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
(A3-0060/92),
A. considerando i risultati del vertice di Maastricht del
dicembre 1991 che tengono conto delle esigenze permanenti del
Parlamento europeo nella misura in cui ancorano ormai in
maniera esplicita la tutela dei consumatori, quale politica
comunitaria, nel trattato, creando in tal modo le basi per
una competenza autonoma e ben definita della Comunità europea
nel settore della legislazione sulla tutela dei consumatori,
B. considerando che la realizzazione del mercato interno
europeo, il 1 gennaio 1993, avrà importanti conseguenze
anche per i quasi 340 milioni di consumatori della Comunità
europea, il cui numero sale addirittura a 375 milioni con
l'accordo CE-EFTA in vista della creazione dello Spazio
economico europeo (SEE),
C. considerando che l'articolo 100 A del trattato CEE prescrive
esplicitamente un "livello di protezione elevato" in tutti
gli atti legislativi comunitari riguardanti la salute e la
sicurezza delle persone nonché la protezione dell'ambiente
e dei consumatori all'interno della Comunità europea,
D. considerando che le iniziative a tutela dei consumatori non
devono limitarsi a misure isolate nel contesto più ampio
della politica economica,
E. considerando che al crescente impegno nel settore della
tutela dei consumatori, dovuto in parte all'intensificarsi
delle transazioni internazionali, può essere fatto fronte
solo qualora la direzione della Commissione, competente in
materia, riceva una migliore dotazione a livello finanziario
e di personale,
F. considerando inoltre che ai fini dell'elaborazione dei testi
legislativi comunitari e dell'applicazione, del recepimento
e del controllo del diritto comunitario è assolutamente
necessario un miglior e più stretto coordinamento sia tra i
diversi servizi della Commissione che si occupano dei
problemi dei consumatori sia tra questi e le autorità
nazionali competenti,
G. considerando che le numerose carenze a livello di politica
comunitaria di protezione dei consumatori sono imputabili a
una ripartizione disuguale delle competenze tra i servizi
della Commissione,
H. considerando l'iniziativa della Commissione di creare tre
"Agenzie europee per l'informazione delle associazioni dei
consumatori in regioni frontaliere", e precisamente a Lilla,
sul confine franco-belga, a Lussemburgo e (prossimamente) a
Gronau, sul confine tedesco-olandese,
I. considerando che un'ampia e comprensibile informazione del
consumatore è essenziale per consentire a quest'ultimo di
trarre beneficio dalle future possibilità del mercato interno
(in particolare a livello transfrontaliero) e, mediante una
maggior consapevolezza all'atto dell'acquisto, di costituire
una controparte paritaria nelle transazioni economiche,
J. deplorando che non sia stata recepita la proposta del
Parlamento europeo di indire un "Anno europeo del
consumatore", sebbene tale iniziativa sarebbe stata
estremamente importante per l'informazione dei consumatori
dal momento che il mercato interno avrà per questi ultimi
notevoli conseguenze,
K. considerando che soprattutto nel settore della normativa in
campo alimentare, in particolare per quanto riguarda
l'attuazione della direttiva quadro sugli additivi, l'igiene
alimentare e i controlli sui prodotti alimentari, la
legislazione comunitaria non è ancora sufficiente,
L. considerando in particolare che un controllo adeguato è
essenziale per la sicurezza e l'ineccepibilità dei prodotti
alimentari e che esso deve essere garantito in tutta la
Comunità europea,
M. considerando che un livello omogeneo di controlli può essere
garantito solo qualora gli ispettori dispongano di una
formazione equiparabile, sia essa di carattere scientifico
o pratico,
N. considerando che un altro presupposto per la sicurezza in
campo alimentare e l'utilizzo da parte del consumatore delle
derrate alimentari è dato da una adeguata etichettatura,
nella propria lingua, degli stessi il che solleva la
questione di come garantire un'informazione adeguata anche
sugli ingredienti senza provocare confusione fornendo un
numero eccessivo di informazioni,
O. considerando che qualsiasi informazione, per quanto ampia,
non è di alcuna utilità per il consumatore se, in caso di
dubbio, questi non può far valere i suoi diritti,
P. considerando che è possibile e necessario migliorare in modo
sostanziale l'osservanza coattiva dei diritti discendenti dal
contratto, ossia l'accesso del consumatore alla tutela
giuridica,
Q. considerando che un sistema di pagamenti transfrontaliero
affidabile costituisce a sua volta un importante presupposto
per la realizzazione del mercato interno e che è pertanto
necessario migliorare al più presto la situazione attuale,
caratterizzata, per esempio, dai tempi eccessivamente lunghi
per le rimesse all'estero,
R. considerando che lo sviluppo di nuove tecnologie - per
esempio i molteplici sistemi di carte di credito come anche
quelli elettronici - è estremamente rapido ed è ben lungi
dall'essersi esaurito,
S. considerando in particolare il fatto che anche in questo
settore l'informazione del consumatore è essenziale per
consentire a quest'ultimo di utilizzare in modo appropriato
i nuovi sistemi,
T. considerando che tale informazione comporta anche la
trasparenza sui costi di qualsiasi forma di pagamento e la
possibilità di ravvisare le implicazioni finanziarie che ha
per il consumatore e il commerciante l'utilizzo delle singole
carte di credito,
U. considerando che deve essere garantito un trattamento
paritario dei consumatori nelle diverse forme di pagamento,
V. considerando che un'autentica tutela del consumatore potrà
aversi solo se questi potrà disporre in qualsiasi momento di
tutte le informazioni nella propria lingua,
I. chiede alla Commissione di
1. far sì che a lungo termine la legislazione in materia di
protezione dei consumatori in tutta la Comunità si basi non
più su un alto bensì sul più alto livello possibile di tutela
e di sicurezza;
2. tener conto - più di quanto abbia fatto in passato - delle
esigenze in materia di protezione dei consumatori nel
definire tutte le politiche comunitarie pertinenti;
3. istituire al suo interno, al posto della direzione per la
protezione dei consumatori, una Direzione generale "Tutela
dei consumatori" con una migliore dotazione finanziaria e di
personale, garantire una netta ripartizione e delimitazione
delle competenze dei diversi servizi che attualmente si
occupano della questione e provvedere a un migliore e più
stretto coordinamento sia al suo interno sia tra i suoi
servizi e le autorità nazionali competenti;
4. condurre al più presto un'ampia campagna informativa sulle
opportunità e i rischi che comporta per i consumatori il
mercato interno del 1993;
5. produrre uno studio sulle conseguenze del mercato interno per
i consumatori, al fine di creare un clima di fiducia, e
trarne un sunto da distribuire, sotto forma di opuscolo
informativo sul mercato interno del 1993, in tutti i centri
di consulenza per i consumatori esistenti negli Stati membri;
6. elaborare un compendio della normativa comunitaria vigente
(codificazione) nonché un quadro riepilogativo sui progressi
nel recepimento della legislazione comunitaria negli Stati
membri (coordinamento legislativo), riunire tali informazioni
in una banca dati e renderle accessibili ai consumatori
pubblicandole in tutte le lingue ufficiali della Comunità;
7. prefiggersi come obiettivo prioritario in tutti gli Stati
membri - in particolare in Irlanda e negli Stati dell'Europa
meridionale, dove esistono carenze in questo senso - il
sostegno alla diffusione capillare di centri di consulenza
per i consumatori, al fine di offrire a questi ultimi la
possibilità di informarsi soprattutto in merito ad "acquisti
transfrontalieri" in modo agevole e a un livello quanto più
locale possibile;
8. promuovere, dopo una valutazione dell'operato delle tre
"Agenzie europee per l'informazione delle associazioni dei
consumatori in regioni frontaliere", altre iniziative di
questo tipo;
9. promuovere la diffusione in tutti gli Stati membri di centri
di consulenza legale nell'ambito dei centri di consulenza per
i consumatori già esistenti o come centri autonomi cui i
consumatori possono rivolgersi per ottenere, con poca spesa
o gratuitamente, informazioni in merito alla normativa
comunitaria sulla protezione dei consumatori e alle diverse
disposizioni nazionali in materia, iniziativa questa
particolarmente importante sia nel caso di acquisti
transfrontalieri che nell'eventualità di un'azione
giudiziaria in un altro Stato;
10. nel settore della normativa in campo alimentare:
a) per quanto riguarda gli additivi e i residui negli alimenti,
aa) elaborare la restante legislazione comunitaria senza
prevedere deroghe per determinati settori, prodotti o
paesi e modificare di conseguenza la normativa già in
vigore,
bb) elaborare norme a un livello quanto più internazionale
possibile, coinvolgendo la Comunità europea, e
garantirne l'osservanza mediante il riconoscimento
reciproco, al fine di promuovere l'adozione di una
normativa severa nel campo della protezione dei
consumatori, per esempio nel contesto delle disposizioni
del GATT e degli impegni commerciali contratti su scala
mondiale,
cc) elaborare qualsiasi norma giuridica comunitaria sulla
base di ricerche e criteri scientifici,
dd) elaborare le restanti norme comunitarie sugli additivi
in conformità del principio, più volte enunciato dal
Parlamento europeo, dell'impiego quanto più limitato
possibile e solo in caso di necessità tecnica di tali
sostanze, nonché basarsi a questo fine sugli elenchi già
messi a punto dall'industria settore per settore,
ee) garantire in ambito comunitario una procedura di
autorizzazione uniforme per i fitofarmaci e i pesticidi
onde consentire la commercializzazione di prodotti più
sicuri, per quanto riguarda la presenza di eventuali
residui non ancora autorizzati,
ff) elaborare, in stretta collaborazione con gli esperti
nazionali, criteri per la valutazione degli additivi e
pubblicare i risultati di tale lavoro,
gg) garantire una migliore informazione sugli additivi,
redatta nella lingua del consumatore, mediante la chiara
indicazione del tipo e della quantità di additivi
utilizzati,
hh) offrire ai consumatori la possibilità di adire le vie
legali per danni causati in modo evidente dalla presenza
di additivi negli alimenti,
ii) presentare al più presto le norme necessarie per un
controllo efficace nel settore alimentare, specificando
tra l'altro i requisiti in materia di formazione degli
ispettori addetti a tale funzione,
b) nel campo dell'igiene alimentare:
aa) presentare entro la fine del 1992 una direttiva
"orizzontale" che fissi per tutte le derrate alimentari
requisiti generali in materia di igiene,
bb) attribuire alla DG III la competenza nel merito ai fini
dell'elaborazione di detta direttiva e garantire una sua
stretta collaborazione con le altre Direzioni generali
interessate (DG VI, DG XIII e la direzione per la tutela
dei consumatori),
cc) raccogliere dati in merito alle norme e ai requisiti in
campo igienico vigenti negli Stati membri,
c) nel campo dell'etichettatura dei prodotti alimentari:
aa) rivedere la direttiva comunitaria sull'etichettatura
attualmente in vigore onde garantire che
- siano elencati gli ingredienti principali (con una
concentrazione pari ad almeno il 3%),
- siano indicati tutti gli altri ingredienti, compresi
gli aromatizzanti,
- sia indicata in modo particolare l'eventuale
irradiazione dei prodotti alimentari o anche di
singoli ingredienti,
- sia introdotto l'obbligo di indicare il valore
nutritivo del prodotto,
- siano contrassegnati gli alimenti prodotti mediante
l'impiego della tecnologia genetica,
bb) elaborare nuove direttive comunitarie sull'etichettatura
di prodotti rapidamente deteriorabili e di prodotti non
imballati,
cc) precisare le indicazioni ambigue fornendone una
definizione chiara e tutelare la denominazione delle
specialità nazionali (mediante un allegato in cui si
definisca, per esempio, la menzione "integrale"),
dd) facilitare l'informazione standardizzando l'impostazione
dell'etichetta prevedendo, per esempio, che
- le avvertenze importanti figurino sempre in una
parte determinata dell'etichetta,
- siano proibiti eventuali rimandi e la pratica,
frequente negli ambienti commerciali, di coprire
determinate informazioni, come per esempio la data
di scadenza, con l'etichetta del prezzo,
- alcune informazioni siano fornite mediante simboli
(per esempio l'eventuale irradiazione dei prodotti
alimentari),
ee) verificare l'utilizzo di abbreviazioni, in particolare
per quanto riguarda i prodotti chimici e gli additivi,
nell'etichettatura degli alimenti e assicurarsi che i
consumatori ne siano informati mediante, per esempio,
manifesti affissi nei negozi,
ff) migliorare l'informazione dei consumatori per quanto
riguarda l'utilizzo dei prodotti alimentari, allestendo
e promuovendo delle campagne di sensibilizzazione in
questo senso che partano dalle scuole,
gg) rendere obbligatoria la menzione, nella lingua del
consumatore, delle informazioni obbligatorie e utili per
quest'ultimo, conformemente alle disposizioni
comunitarie in vigore nonché a eventuali disposizioni
nazionali, tenendo conto altresì della specificità
linguistica della regione in cui il prodotto è messo in
vendita,
d) provvedere all'istituzione in campo alimentare di un'autorità
o di un'agenzia europea alla quale affidare il compito di
assolvere i compiti illustrati;
11. per quanto riguarda i diritti dei consumatori:
a) in materia di responsabilità e di garanzia
aa) verificare il recepimento e il rispetto delle
disposizioni della direttiva n. 85/374/CEE sulla
responsabilità da prodotti difettosi e valutare
la possibilità di abrogare le deroghe ivi concesse in
occasione della sua revisione, prevista per il 1995,
bb) verificare, nel procedere delle consultazioni sulla
proposta di direttiva concernente la responsabilità dei
prestatori di servizi , l'eventuale opportunità di
ampliarne la portata introducendo il principio della
responsabilità oggettiva, analogo a quello previsto per
i prodotti difettosi,
cc) vagliare le diverse disposizioni legislative nazionali
in materia di garanzia e proporre una normativa che
introduca requisiti minimi a livello comunitario,
mantenendo tuttavia la possibilità di offrire ulteriori
garanzie contrattuali, in quanto forma particolare di
concorrenza, senza regolamentarle a livello comunitario,
dd) modificare la proposta di direttiva particolare sulle
clausole inique nei contratti stipulati con i
consumatori conformemente agli emendamenti che
potranno essere presentati dal Parlamento europeo,
ee) accertare l'opportunità di introdurre a livello
comunitario contratti tipo per settori, per esempio per
quello dell'assistenza ai clienti,
ff) esaminare la possibilità di creare un fondo per
l'erogazione del risarcimento dei danni in casi
eccezionali, allorché i colpevoli non sono individuabili
ovvero solvibili (per esempio nel caso dell'olio da
tavola adulterato in Spagna),
gg) proporre all'industria e al commercio un codice di
autodisciplina su base volontaria che preveda l'impegno
a fornire informazioni in merito alle condizioni di
garanzia e a eventuali riparazioni, indicando in
particolare, nel caso di contratti transfrontalieri, le
possibilità in tal senso,
b) nel campo della tutela giuridica:
aa) promuovere in tutti gli Stati membri la creazione di
appositi centri di consulenza legale per i consumatori
che forniscano informazioni anche in merito alla
normativa comunitaria e a quella vigente negli altri
Stati membri,
bb) indurre gli Stati membri a sviluppare, in collaborazione
con l'industria e il commercio e utilizzando le
strutture già esistenti in ambito nazionale (difensori
civici e arbitri), una rete capillare di uffici di
arbitrato cui rivolgersi in caso di controversia prima
di adire l'autorità giudiziaria, senza per questo
compromettere la possibilità di ricorrere in ogni caso
presso il giudice ordinario,
cc) elaborare criteri per il riconoscimento reciproco delle
associazioni nazionali dei consumatori, per esaminare la
questione se si possa introdurre a livello comunitario
un ricorso consortile per le associazioni dei
consumatori, armonizzando in particolare i requisiti
posti alle associazioni dei consumatori a livello
nazionale per poter presentare un ricorso collettivo nel
proprio paese nonché presentare proposte in tal senso
(per esempio per garantire su base reciproca
l'esecutorietà delle sentenze dei tribunali nazionali),
dal momento che solo tale iniziativa creerebbe i
presupposti per l'eventuale introduzione del ricorso
collettivo;
12. proseguire, in conformità della comunicazione della
Commissione , i lavori sulle nuove possibilità tecniche
di pagamento (per esempio carte di credito, casse
elettroniche) e presentare al più presto proposte in merito
alle modifiche necessarie, per esempio, per una migliore
informazione dei consumatori;
II. invita la Commissione e il Consiglio, conformemente alle
proposte del Parlamento europeo, ad aumentare sostanzialmente
gli stanziamenti a favore della tutela dei consumatori
previsti nel bilancio per l'esercizio 1993 e per gli esercizi
successivi;
III. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente
risoluzione alla Commissione e al Consiglio.