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Parlamento Europeo - 12 marzo 1992
INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA IN IRLANDA

Il Parlamento europeo,

A. considerando le sentenze dell'Alta corte e della Corte suprema

irlandesi sul caso della ragazza quattordicenne che, rimasta

incinta in seguito allo stupro subito nel dicembre 1991,

intendeva recarsi, accompagnata dai genitori, nel Regno Unito

per abortire,

B. considerando le gravi implicazioni delle sentenze dell'Alta

corte e della Corte suprema d'Irlanda in questo caso specifico,

con riferimento alla questione della libertà di circolazione

dei cittadini irlandesi all'interno della Comunità europea per

avvalersi di tali servizi,

C. considerando il Protocollo allegato dalle Alte parti contraenti

al Trattato sull'Unione europea e ai Trattati istitutivi delle

Comunità europee del febbraio 1992, in cui si afferma che

niente di quanto contenuto in questi Trattati influenzerà

l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40, paragrafo 3, terzo

comma della Costituzione irlandese,

D. considerando l'intenzione espressa dal governo irlandese di

modificare il Protocollo,

E. considerando l'importanza del principio della libera

circolazione dei cittadini di tutti gli Stati membri della

Comunità sancito dai Trattati,

F. considerando che tutti gli Stati membri aderiscono alla

Convenzione europea sui diritti dell'uomo e che il Trattato di

Maastricht inserisce tale Convenzione fra i principi

dell'Unione europea,

G. ribadendo il suo sostegno al principio di sussidiarietà, in

virtù del quale tutti gli Stati membri hanno il diritto di

avere Costituzioni e leggi che rispecchino la diversità delle

loro tradizioni religiose, etiche, filosofiche e culturali, in

linea con i Trattati,

1. prende atto della decisione della Corte suprema irlandese di

annullare la sentenza dell'Alta corte motivando l'ammissibilità

dell'interruzione di gravidanza con la presenza di un grave e

reale rischio per la vita della madre;

2. invita gli Stati membri a provvedere affinché i loro cittadini

dispongano di possibilità di ricorso grazie alle quali

rivendicare i diritti loro riconosciuti dai Trattati;

3. esprime la speranza che vengano presi provvedimenti atti a

garantire che dalla ratifica dei trattati di Maastricht non

consegua alcuna limitazione dei diritti di cui i cittadini

irlandesi e altri cittadini comunitari in Irlanda godono in

base alla normativa comunitaria;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente

risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli

Stati membri e di riferire al riguardo in una futura tornata

del Parlamento.

 
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