Il Parlamento europeo,
- vista la proposta di risoluzione presentata dagli onn. Puerta,
Gutiérrez Diaz, Domingo Segarra e Perez Royo sui giochi olimpici
invernali (B3-0853/91),
- vista la propria risoluzione del 12 giugno 1991 sui danni
arrecati agli habitat naturali e seminaturali delle Alpi (CE e
paesi EFTA) dalla crescente espansione del turismo estivo e
invernale in tali zone ,
- vista la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati ,
- vista la Convenzione sulle Alpi firmata a Salisburgo il 7
novembre 1991,
- visti la relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e
il parere della commissione per la cultura, la gioventù,
l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0058 /92),
A. considerando che originariamente le Olimpiadi si svolgevano
in una località specifica,
B. considerando che sia nel caso della Val Gardena (Dolomiti,
Italia) che dei Grigioni (Svizzera) l'organizzazione di una
grande manifestazione sportiva è stata categoricamente e
validamente bocciata dalla popolazione,
C. considerando che l'attuale sfruttamento delle località
montane europee ha raggiunto i limiti della tollerabilità
ecologica,
D. considerando che le misure adottate per le Alpi valgono anche
per altre zone montane dell'Europa, come per esempio, i
Pirenei,
1. constata con rincrescimento che, in occasione dei preparativi
per le Olimpiadi invernali del 1992 ad Albertville (Francia),
non sono state rispettate le disposizioni della direttiva
85/337/CEE e si è agito in contrasto con la sua risoluzione
summenzionata del 12 giugno 1991, adottata all'unanimità, in
particolare per quanto concerne i seguenti aspetti:
a) i lavori effettuati per le Olimpiadi invernali del 1992 sono
risultati dannosi per l'ambiente e per la regione nonché per
il contesto sociale e culturale;
b) le opere di deforestazione dei pendii per la creazione di
nuove piste hanno notevolmente aggravato il pericolo di
valanghe e smottamenti;
c) con la creazione delle piste viene distrutta qualsiasi forma
di vegetazione, il che comporta un forte aggravamento dei
fenomeni di erosione;
d) l'installazione di diversi impianti di innevamento ad alta
quota è avvenuta senza che si sia preventivamente proceduto
a un esame dell'impatto ambientale e il funzionamento di tali
impianti potrebbe avere, a lungo termine, conseguenze
negative per il bilancio idrico di questa regione e aumentare
il pericolo di erosione;
e) la costruzione di nuove strade a più corsie e l'ampliamento
di quelle esistenti ha pesanti conseguenze ambientali per le
valli interessate;
f) sebbene le Alpi siano ritenute "sufficientemente sfruttate",
altri 300.000 m2 di territorio sono stati dichiarati
edificabili; l'esempio di Innsbruck (Austria) dimostra che
talvolta non è possibile mantenere, al termine delle
Olimpiadi, impianti di questo tipo a causa dei fortissimi
dubbi esistenti circa la loro redditività;
2. chiede che nell'organizzazione di future Olimpiadi invernali
siano riconosciuti e rispettati, in una prospettiva a lungo
termine, i limiti di tollerabilità per il patrimonio naturale
e culturale;
3. propone che in futuro, conformemente alla tradizione
originaria, le Olimpiadi invernali si svolgano in un luogo
specifico già dotato delle infrastrutture necessarie (per
esempio Albertville in Francia) dal momento che così si
eviterebbe il pericolo di distruggere altre località
candidatesi come sedi delle future Olimpiadi invernali
(Berchtesgaden in Germania, Aosta in Italia, Jaca in Spagna
o altre); ritiene che per analoghi motivi si debba esaminare
la possibilità che anche le Olimpiadi estive si svolgano
sempre in un'unica località;
4. raccomanda ai finanziatori delle future Olimpiadi di
richiedere e di realizzare autonomamente una valutazione
dell'impatto ambientale prima di impegnarsi in grandi
progetti edilizi dato che, in caso contrario, i duraturi
danni all'ambiente possibili in seguito a tali interventi
edilizi ledebbero il loro prestigio;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente
risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai
governi e ai parlamenti degli Stati membri della Comunità e
dei paesi EFTA.