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Parlamento Europeo - 13 marzo 1992
OLIMPIADI INVERNALI

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dagli onn. Puerta,

Gutiérrez Diaz, Domingo Segarra e Perez Royo sui giochi olimpici

invernali (B3-0853/91),

- vista la propria risoluzione del 12 giugno 1991 sui danni

arrecati agli habitat naturali e seminaturali delle Alpi (CE e

paesi EFTA) dalla crescente espansione del turismo estivo e

invernale in tali zone ,

- vista la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati ,

- vista la Convenzione sulle Alpi firmata a Salisburgo il 7

novembre 1991,

- visti la relazione della commissione per la protezione

dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e

il parere della commissione per la cultura, la gioventù,

l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0058 /92),

A. considerando che originariamente le Olimpiadi si svolgevano

in una località specifica,

B. considerando che sia nel caso della Val Gardena (Dolomiti,

Italia) che dei Grigioni (Svizzera) l'organizzazione di una

grande manifestazione sportiva è stata categoricamente e

validamente bocciata dalla popolazione,

C. considerando che l'attuale sfruttamento delle località

montane europee ha raggiunto i limiti della tollerabilità

ecologica,

D. considerando che le misure adottate per le Alpi valgono anche

per altre zone montane dell'Europa, come per esempio, i

Pirenei,

1. constata con rincrescimento che, in occasione dei preparativi

per le Olimpiadi invernali del 1992 ad Albertville (Francia),

non sono state rispettate le disposizioni della direttiva

85/337/CEE e si è agito in contrasto con la sua risoluzione

summenzionata del 12 giugno 1991, adottata all'unanimità, in

particolare per quanto concerne i seguenti aspetti:

a) i lavori effettuati per le Olimpiadi invernali del 1992 sono

risultati dannosi per l'ambiente e per la regione nonché per

il contesto sociale e culturale;

b) le opere di deforestazione dei pendii per la creazione di

nuove piste hanno notevolmente aggravato il pericolo di

valanghe e smottamenti;

c) con la creazione delle piste viene distrutta qualsiasi forma

di vegetazione, il che comporta un forte aggravamento dei

fenomeni di erosione;

d) l'installazione di diversi impianti di innevamento ad alta

quota è avvenuta senza che si sia preventivamente proceduto

a un esame dell'impatto ambientale e il funzionamento di tali

impianti potrebbe avere, a lungo termine, conseguenze

negative per il bilancio idrico di questa regione e aumentare

il pericolo di erosione;

e) la costruzione di nuove strade a più corsie e l'ampliamento

di quelle esistenti ha pesanti conseguenze ambientali per le

valli interessate;

f) sebbene le Alpi siano ritenute "sufficientemente sfruttate",

altri 300.000 m2 di territorio sono stati dichiarati

edificabili; l'esempio di Innsbruck (Austria) dimostra che

talvolta non è possibile mantenere, al termine delle

Olimpiadi, impianti di questo tipo a causa dei fortissimi

dubbi esistenti circa la loro redditività;

2. chiede che nell'organizzazione di future Olimpiadi invernali

siano riconosciuti e rispettati, in una prospettiva a lungo

termine, i limiti di tollerabilità per il patrimonio naturale

e culturale;

3. propone che in futuro, conformemente alla tradizione

originaria, le Olimpiadi invernali si svolgano in un luogo

specifico già dotato delle infrastrutture necessarie (per

esempio Albertville in Francia) dal momento che così si

eviterebbe il pericolo di distruggere altre località

candidatesi come sedi delle future Olimpiadi invernali

(Berchtesgaden in Germania, Aosta in Italia, Jaca in Spagna

o altre); ritiene che per analoghi motivi si debba esaminare

la possibilità che anche le Olimpiadi estive si svolgano

sempre in un'unica località;

4. raccomanda ai finanziatori delle future Olimpiadi di

richiedere e di realizzare autonomamente una valutazione

dell'impatto ambientale prima di impegnarsi in grandi

progetti edilizi dato che, in caso contrario, i duraturi

danni all'ambiente possibili in seguito a tali interventi

edilizi ledebbero il loro prestigio;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente

risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai

governi e ai parlamenti degli Stati membri della Comunità e

dei paesi EFTA.

 
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