Testo adottato il 9.4.92
Il Parlamento europeo,
- vista la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 1991 (sentenza Stoeckel),
- viste le Convenzioni nn. 89 e 171 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
- visti la proposta di direttiva del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro , il proprio parere del 20 febbraio 1991 al riguardo e la proposta modificata presentata dalla Commissione in materia ,
- vista la direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento tra uomo e donna ,
A. considerando che la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nell'ambito del caso Stoeckel sul lavoro notturno condanna la disparità di trattamento tra uomo e donna in relazione a tale tipo di lavoro ma non il divieto di prestare lavoro notturno qualora sia rispettato il principio della parità di trattamento tra uomo e donna,
B. tenendo conto del parere del Comitato consultivo sulla parità di opportunità e della risoluzione della Confederazione europea dei sindacati sulle conseguenze della sentenza della Corte di giustizia,
C. considerando che la Commissione ha fatto riferimento a tale sentenza per invitare gli Stati membri a denunciare la Convenzione n. 89 dell'OIL e ad adeguare la legislazione nazionale alla sentenza stessa,
D. considerando che queste denunce hanno luogo in un momento in cui la Convenzione n. 171 dell'OIL del 6 giugno 1990 sul lavoro notturno non è ancora in vigore e che non esiste alcuna altra regolamentazione comunitaria in materia,
1. ritiene che il lavoro notturno possa risultare nocivo per la salute nonché per la vita famigliare e sociale tanto delle donne quanto degli uomini e debba essere vietato per principio, fatta salva tuttavia la possibilità di deroghe - limitatamente a taluni casi, giustificati da motivi tecnici o legati alla singola persona e purché le parti sociali raggiungano previamente un accordo settoriale, nazionale o internazionale, tenendo presenti gli interessi generali della società e del mondo del lavoro;
2. giudica indispensabile che la Commissione proponga un programma d'azione concernente la possibilità di conciliare le attività professionali, sociali e famigliari;
3. deplora la leggerezza del modo di procedere della Commissione, che ha portato a una mancanza di regolamentazione a livello comunitario in materia di lavoro notturno, il che genera un rischio di deregolamentazione per quanto riguarda questo tipo di lavoro, dal momento che gli Stati membri d'ora in avanti non sono più tenuti a rispettare norme minime sul piano internazionale;
4. deplora che la proposta modificata di direttiva sull'organizzazione del tempo di lavoro che dovrebbe disciplinare il lavoro notturno abbia tenuto conto in modo irrilevante degli emendamenti approvati da questo Parlamento;
5. chiede al Consiglio "affari sociali" di adottare la direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro rispettando la posizione del Parlamento europeo, che auspica che, "in linea di principio, il lavoro notturno sia proibito", e garantendo che essa non pregiudichi il diritto degli Stati membri di conservare, applicare o introdurre normative più favorevoli ai lavoratori;
6. ritiene che i problemi specifici legati al lavoro notturno, al lavoro a turni, ecc. debbano essere affrontati globalmente all'interno di una legislazione sulla gestione del tempo di lavoro che tenga conto tra l'altro delle indicazioni contenute nella raccomandazione n. 178 dell'OIL;
7. incarica la propria commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro di fare direttamente dei passi presso il Consiglio allo scopo di sbloccare i negoziati sulla direttiva;
8. chiede agli Stati membri di ratificare quanto prima la Convenzione n. 171 dell'OIL, nonostante le sue imperfezioni;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'OIL, alla Confederazione europea dei sindacati e all'UNICE.