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Parlamento Europeo - 10 giugno 1992
Procedura elettorale uniforme

RISOLUZIONE A3-0186/92

sulla procedura elettorale uniforme: sistema di ripartizione del numero dei membri del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

-visto l'articolo 138 del trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede il diritto di iniziativa e il parere conforme del Parlamento europeo sulla procedura elettorale uniforme applicabile alle elezioni europee,

-vista la dichiarazione contenuta nell'Atto finale delle Conferenze recante il numero dei membri della Commissione delle Comunità e dei membri del Parlamento europeo, secondo cui gli Stati membri esamineranno questa problematica entro e non oltre la fine del 1992 nell'intento di definire la base giuridica necessaria alla fissazione del numero dei membri del Parlamento europeo in tempo utile per le elezioni del 1994; gli Stati membri dovranno prendere in considerazione, per fissare detto numero, la prospettiva di nuovi ampliamenti della Comunità,

-vista la Dichiarazione pronunciata in Aula dal Presidente del Consiglio europeo il 12 dicembre 1991, da cui traspariva che il Parlamento europeo sarebbe stato strettamente associato alla procedura per porre in atto detta Dichiarazione,

-richiamandosi alla propria risoluzione del 9 ottobre 1991 sulla rappresentanza democratica in seno al Parlamento europeo dei 16 milioni di nuovi cittadini comunitari di nazionalità tedesca G.U. n. C 280 del 28.10.1991, pag. 94., nella quale esso si dichiara convinto della necessità di aumentare di 18 unità il numero dei deputati tedeschi al Parlamento europeo, nonché alla sua risoluzione del 10 ottobre 1991 sugli orientamenti del Parlamento europeo relativi al progetto di procedura elettorale uniforme per i deputati al Parlamento europeo G.U. n. C 280 del 28.10.1991, pag. 141. ,

-viste le richieste d'adesione alla Comunità europea oltre che le probabili nuove candidature,

-visto l'articolo 121 del suo regolamento,

-vista la seconda relazione interlocutoria della commissione per gli affari istituzionali (A3-0186/92),

A.considerando altamente auspicabile l'istituzione di un sistema obiettivo e permanente di ripartizione fra gli Stati membri dei seggi nel Parlamento europeo,

B.considerando che il numero dei membri del Parlamento europeo non dovrebbe superare un certo limite, volto a salvaguardare da un lato l'efficacia operativa del Parlamento e dall'altro la possibilità di un rapporto diretto fra elettori e deputati, e che pertanto il numero massimo dovrebbe essere di circa 700 membri;

C.considerando che l'attuale schema di ripartizione va parzialmente adattato per tener conto della realtà demografica nella Comunità oltre che degli sviluppi istituzionali del Parlamento europeo,

D.considerando che qualsiasi riduzione del numero di seggi attribuiti a ognuno dei dodici Stati membri perturberebbe inutilmente la vita politica all'interno dello Stato interessato e deve quindi essere vietata fino a quando il numero dei seggi nel Parlamento europeo non superi il numero di 700,

1.rileva che per determinare il numero dei membri del Parlamento europeo occorre tener conto dell'evoluzione istituzionale della Comunità;

2.reputa che lo sviluppo di un'Unione europea di tipo federale non sia ancora arrivato a un punto tale da consentire di introdurre la proporzionalità della rappresentanza in seno al Parlamento europeo;

3.ritiene che occorra correggere alcune distorsioni nella composizione del Parlamento;

4.reputa che l'art. 2 dell'Atto del 20 settembre 1976 vada modificato nel modo seguente:

Belgio 25

Danimarca 16

Germania 99

Grecia 25

Spagna 64

Francia 87

Irlanda 15

Italia 87

Lussemburgo 6

Paesi Bassi 31

Portogallo 25

Regno Unito 87

---

567

5.raccomanda per gli Stati che hanno già presentato domanda di adesione alla Comunità e contro i quali non vi è alcun parere negativo della Commissione, la seguente ripartizione dei seggi:

Austria 20

Svezia 21

Finlandia 16

Svizzera 18

Malta 4

Cipro 6

--

85

6.chiede che il limite minimo per l'applicazione di queste regole sia rappresentato dall'attuale numero di seggi degli Stati membri;

7.chiede che detto schema di ripartizione entri in vigore in tempo utile per le elezioni europee del 1994 e sia mantenuto fintantoché il Parlamento non superi i 700 seggi, nel qual caso la distribuzione dei seggi verrà modificata in base all'evoluzione istituzionale;

8.reputa che la ripartizione dei membri del Parlamento europeo dovrebbe essere sottoposta a revisione a scadenza decennale basandosi sull'esito dei censimenti generali della popolazione che vanno compiuti ai sensi della direttiva del Consiglio del 26 maggio 1987 G.U. n. L 143 del 3.6.1987, pag. 33.;

9.chiede nel contempo che anche per le elezioni del 1994 venga istituita una procedura elettorale uniforme, che deve essere proposta da questo Parlamento, e ritiene che gli adeguamenti resi necessari dall'unificazione tedesca e dai futuri ampliamenti dell'Unione confermino l'urgenza di un'evoluzione istituzionale del Parlamento verso un serio equilibrio di poteri con il Consiglio; ribadisce il suo impegno a presentare, in base agli orientamenti approvati nella summenzionata risoluzione del 10 ottobre 1991, un progetto di procedura elettorale uniforme in tempo utile perché esso possa essere adottato prima delle prossime elezioni europee del 1994 e ricorda l'esigenza, affermata nella sua risoluzione del 7 aprile 1992 sui risultati delle Conferenze intergovernative Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2. che prima del 1994 vengano adottate modifiche istituzionali volte in particolare a colmare il disavanzo democratico della Comunità;

10.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

 
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