RISOLUZIONE A3-0214/92
Risoluzione sull'attuazione della Convenzione di Berna nella Comunità europea
Il Parlamento europeo,
-vista la Convenzione del Consiglio d'Europa relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (1979) (Convenzione di Berna), della quale tutti gli Stati membri e la Comunità in quanto tale sono firmatari,
-viste le raccomandazioni 14, 15 e 16 (1989) del Comitato permanente della Convenzione di Berna,
-vista la propria risoluzione del 12 ottobre 1988 sull'attuazione nella Comunità europea della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa e della Convenzione di Bonn relativa alla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica G.U. n. C 290 del 14.11.1988, pag. 54. ,
-viste le proprie risoluzioni del 17 febbraio 1989 sulla protezione dell'orso bruno nella Comunità europea G.U. n. C 69 del 20.3.1989, pag. 201. e sulla protezione del lupo Idem, pag. 202.,
-visto il proprio parere del 13 dicembre 1990 sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo ad azioni comunitarie per la conservazione della natura (ACNAT) G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 277.,
-visto il proprio parere del 19 novembre 1990 sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alla protezione degli habitat naturali e seminaturali della fauna e flora selvatiche G.U. n. C 324 del 24.12.1990, pag. 22.,
-visto il proprio parere del 13 settembre 1991 sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla creazione di uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) G.U. n. C 267 del 14.10.1991, pag. 211.,
-avendo delegato il potere deliberante, a norma dell'articolo 37 del regolamento, alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori,
-vista la proposta di risoluzione della on. Garcia Arias e altri sull'attuazione della Convenzione di Berna nella Comunità europea (B3-1385/90),
-visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali (A3-0214/92),
A.consapevole delle persistenti minacce alle specie della flora e della fauna selvatiche e ai loro habitat nella Comunità,
B.considerando che gli obblighi legislativi previsti dalla Convenzione sono stati in parte assolti con l'approvazione della direttiva 79/409 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici,
C.considerando che l'approvazione da parte del Consiglio, il 12 dicembre 1991, della direttiva relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche è intesa a soddisfare gli obblighi in sospeso,
D.considerando che la direttiva 79/409 è stata oggetto di numerose critiche ufficiali, con particolare riferimento alla conservazione dei siti, e che non è riuscita ad arrestare il degrado e la distruzione di molti importanti siti,
E.considerando gli sforzi che svariati governi nazionali e regionali stanno realizzando, soprattutto nelle zone meno favorite, per proteggere e ampliare gli habitat necessari,
F.considerando che l'ampliamento degli habitat e degli spazi protetti comporta limitazioni alle attività agricole, forestali e turistiche di numerose regioni, in particolare di quelle meno favorite,
1.si congratula con la Commissione e il Consiglio per l'adozione della direttiva relativa alla tutela degli habitat;
2.invita la Commissione, gli Stati membri e, se del caso, i governi regionali a predisporre e realizzare in via prioritaria piani di azione per le specie minacciate nel loro complesso nel territorio della Comunità e quindi ad applicare le stesse misure a favore delle specie per le quali la Comunità ha una particolare responsabilità a livello mondiale;
3.invita la Commissione a individuare i siti di particolare importanza per le specie elencate nella Convenzione di Berna, in conformità della raccomandazione 16 (1989) del Comitato permanente della Convenzione di Berna, e a prendere le necessarie misure di conservazione;
4.invita la Commissione a prestare particolare attenzione a tali siti nell'assegnazione di fondi per le misure di conservazione e a tener conto della situazione delle zone meno favorite della Comunità europea;
5.invita la Commissione a fare il possibile per coordinare tutte le politiche comunitarie e i meccanismi di finanziamento allo scopo di far sì che tali siti siano protetti e adeguatamente gestiti, con particolare riferimento ai Fondi strutturali, alla politica agricola, alla politica della pesca, alla politica del turismo, alla politica dei trasporti, alla politica energetica, a LIFE e al nuovo Fondo di coesione;
6.chiede in particolare un esame più attento da parte della DG XI dei progetti suscettibili di influire direttamente o indirettamente su tali siti;
7.chiede che, in particolare per quanto riguarda l'azione del FESR e del FEAOG-Orientamento
a)le zone interessate vengano inserite tra le zone meno favorite che possono accedere agli aiuti di tali Fondi;
b)siano previsti stanziamenti per favorire i tipi di assetto territoriale necessari per la sopravvivenza delle specie, in particolare nel settore forestale;
c)il cofinanziamento comunitario attribuisca la priorità alle attività economiche compatibili con la sopravvivenza e lo sviluppo delle specie che costituiscono una caratteristica e una ricchezza del patrimonio naturale e culturale delle zone interessate;
d)vengano previsti azioni e finanziamenti per compensare i pregiudizi e/o la limitazione delle attività derivanti dalla protezione delle specie;
8.sollecita la Commissione e gli Stati membri in particolare a trovare il modo di applicare la direttiva 79/409 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e la direttiva relativa alla tutela degli habitat attraverso i nuovi progetti agroambientali inseriti nel quadro della riforma della PAC;
9.invita la Commissione a dare la priorità al finanziamento delle azioni comunitarie di conservazione delle specie più seriamente minacciate, come l'orso bruno, il lupo iberico e la lince, garantendo una programmazione pluriennale idonea;
10.chiede alla Commissione di dare la priorità, sul piano finanziario, ai programmi per indennizzare gli agricoltori per i danni provocati dalle specie protette;
11.chiede alla Commissione di intervenire in modo molto fermo presso gli Stati membri affinché la caccia nelle zone in cui vivono gli orsi venga meglio controllata o addirittura vietata, in quanto tale attività, pregiudizievole per la specie, in taluni paesi (Spagna e Grecia) risulta in un grave bracconaggio ai danni dell'orso bruno;
12.invita il Consiglio e la Commissione a studiare il modo di rendere più efficace la procedura per l'esame dei reclami prevista dalle due direttive, ai fini della conservazione dei siti minacciati, e a presentargli proposte entro il 1 gennaio 1993;
13.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.