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Parlamento Europeo - 8 luglio 1992
Industria petrolchimica europea

RISOLUZIONE B3-0929 e 0939/92

Risoluzione sull'accordo di libero scambio da concludersi tra la Comunità e il Consiglio di cooperazione del Golfo

Il Parlamento europeo,

-vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 1989 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo che integra l'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e, dall'altro, i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait), concernente le relazioni commerciali tra la Comunità economica europea e l'unione doganale che verrà istituita da tali paesi,

-vista la decisione del Consiglio del 1 ottobre 1991 di conferire un mandato modificato alla Commissione,

A.considerando di aver deciso, il 19 novembre 1989, di chiedere al Consiglio di essere consultato sul mandato da conferire alla Commissione per la negoziazione di un accordo tra la Comunità e il Consiglio di cooperazione del Golfo,

B.considerando che il Consiglio, nella sua risposta del 21 dicembre 1989, ha affermato che tale consultazione non avrebbe avuto luogo,

C.considerando che il Consiglio ha approvato, il 19 dicembre 1989, il mandato di negoziazione per la Commissione senza consultare il Parlamento e in seguito, il 1 ottobre 1991, ha adottato un mandato negoziale modificato sempre senza consultare il Parlamento,

D.considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 13 luglio 1990, sul significato dell'accordo di libero scambio che verrà concluso tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) G.U. n. C 231 del 17.9.1990, pag. 216., ha espresso la sua preoccupazione in ordine alle probabili conseguenze di un tale accordo commerciale,

E.considerando che nel gennaio 1986 la Commissione aveva presentato una relazione sulle probabili conseguenze a livello industriale di un tale accordo commerciale, dalla quale risultava che esso avrebbe potuto avere ripercussioni fortemente negative per il settore petrolchimico comunitario,

F.considerando di aver invitato la Commissione, nella risoluzione summenzionata, ad aggiornare e pubblicare la sua relazione alla luce degli eventi che si sarebbero prodotti,

1.ribadisce il suo biasimo nei confronti del Consiglio per non averlo consultato sul mandato di negoziazione;

2.biasima la Commissione per non aver presentato la relazione da esso chiesta sulle probabili conseguenze a livello industriale dell'accordo di libero scambio;

3.chiede che tale relazione sia presentata il più presto possibile;

4.ribadisce il suo impegno nei confronti della liberalizzazione multilaterale degli scambi nel contesto del GATT e degli attuali negoziati dell'Uruguay Round e sottolinea che l'accordo di libero scambio deve ottemperare alle disposizioni del GATT;

5.ribadisce che il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia costituisce un requisito preliminare per l'attuazione dell'accordo e chiede altresì che vengano osservate le norme OIL;

6.manifesta la sua preoccupazione per le stime elaborate dalla Federazione dei produttori chimici europei (CEFIC), in base alle quali l'accordo di libero scambio potrebbe causare la perdita di 75.000 posti di lavoro nell'industria petrolchimica comunitaria;

7.nota che preoccupazioni analoghe sono state espresse dalle industrie dei metalli non ferrosi e dei fertilizzanti;

8.considera, pertanto, che non sia saggio procedere all'accordo in parola e, qualora i negoziati dovessero continuare, ritiene che occorra garantire clausole di salvaguardia il più severe possibili, onde tutelare l'industria comunitaria da una concorrenza sleale; sottolinea inoltre che ogni clausola a protezione delle industrie nascenti dovrebbe essere applicabile solo per un periodo limitato;

9.ritiene che i problemi di salvaguardia dell'ambiente dovrebbero essere trattati nel corso dei negoziati tra le parti e inseriti nell'accordo finale;

10.invita la Commissione a tenerlo regolarmente informato durante lo svolgimento dei negoziati;

11.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e ai governi degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo.

 
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