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Parlamento Europeo - 8 luglio 1992
Relazione annuale della commissione petizioni

RISOLUZIONE A3-0229/92

Risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1991-1992

Il Parlamento europeo,

-visto l'articolo 129, paragrafo 5, del proprio regolamento,

-viste le sue precedenti risoluzioni in materia di petizioni, segnatamente quella approvata il 14 giugno 1991 sulla base della relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1990-1991 G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 452.,

-visto il Trattato sull'Unione Europea, in particolare gli articoli 8 D e 138 D (CEE),

-vista la relazione della commissione per le petizioni (A3-0229/92),

A.considerando l'incremento costante del numero di persone che si rivolge al Parlamento europeo per mezzo di petizioni e ritenendo tale numero destinato ad aumentare per effetto degli articoli 8 D e 138 D (CEE) del Trattato sull'Unione Europea,

B.considerando necessario e opportuno l'esercizio del diritto di petizione da parte dei cittadini comunitari e dei residenti nella Comunità; che è necessario far loro acquisire la consapevolezza di tale diritto e che le competenti istanze comunitarie devono impegnarsi a dare giusta e pronta soddisfazione alle richieste formulate nell'esercizio di tale diritto,

C.considerando che il diritto di petizione, appannaggio dei cittadini comunitari e dei residenti nella Comunità, non implica automaticamente l'irricevibilità di petizioni presentate da persone che, non avendo la cittadinanza comunitaria e non essendo residenti nella Comunità, sollevino questioni che rientrano nell'ambito delle attività della Comunità,

1.si rallegra del fatto che le petizioni, indispensabile legame fra le istituzioni comunitarie e i cittadini ed elemento essenziale del carattere democratico della Comunità, siano state codificate nel Trattato sull'Unione Europea e costituiscano un diritto così riconosciuto ai cittadini;

2.ritiene indispensabile, traendo le debite conseguenze dall'inserimento nel Trattato del diritto di petizione, rafforzare i mezzi a sua disposizione per trattare in modo opportuno, rapido ed efficace le petizioni, adottando le misure necessarie a garantire un'adeguata dotazione di personale alla commissione per le petizioni;

3.sottolinea che al diritto dei cittadini corrisponde un preciso obbligo di attività da parte di tutte le istituzioni comunitarie e degli Stati membri, consistente nel porre in essere tutti i mezzi a loro disposizione per facilitare il trattamento delle petizioni e rendere possibile la soluzione dei problemi ivi esposti;

4.segnala agli Stati membri, alla Commissione e al Consiglio che la prima conseguenza di tale obbligo consiste nel dover rispondere prontamente ed esaurientemente alle richieste di informazioni o di documenti relative alle petizioni oggetto di esame;

5.rivolge particolare richiesta alla Commissione affinchè intensifichi il suo impegno in materia di trattamento delle petizioni - che le consente di svolgere più efficacemente il suo ruolo di "custode dei Trattati" - non solo fornendo tempestive ed esaurienti risposte alle richieste di informazioni inoltrate dalla commissione per le petizioni ma cooperando con questa, mediante stretti contatti e una feconda collaborazione, sulle petizioni in corso di esame;

6.incarica la commissione per le petizioni di proseguire la sua azione sulle petizioni che riceve, anche in collaborazione con i difensori civici e le commissioni parlamentari nazionali competenti per le petizioni, e di preparare fin da ora - a beneficio dei cittadini - le misure che le consentiranno di svolgere adeguatamente il ruolo di organo di coordinamento fra il Parlamento e il Mediatore; invita le altre commissioni parlamentari a dare opportuno e tempestivo seguito alle petizioni loro trasmesse per esame di merito o per parere;

7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle loro commissioni parlamentari competenti per le petizioni e ai loro difensori civici.

 
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