RISOLUZIONE B3-0928/92
Risoluzione sulla mancata decisione di una sede per l'Agenzia europea dell'ambiente
Il Parlamento europeo,
-visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale G.U. n. L 120 dell'11.5.1990, pag. 1, in particolare il relativo quarto considerando, in cui il Consiglio afferma che "è ora opportuno prendere le necessarie decisioni in merito a un sistema permanente di informazione e di osservazione in materia ambientale",
-visto il proprio parere del 14 marzo 1990 sulla proposta originaria della Commissione G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 114 e la propria risoluzione del 14 giugno 1991 sulla mancata decisione di una sede per l'Agenzia europea dell'ambiente G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 465,
-visto l'articolo 41, paragrafo 4, del proprio regolamento,
A.considerando che il Consiglio ha approvato la creazione dell'Agenzia europea dell'ambiente il 7 maggio 1990, lasciando tuttavia irrisolta la questione della sua sede,
B.considerando che l'articolo 21 del regolamento relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente stabilisce che esso entrerà in vigore soltanto "il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede dell'Agenzia",
C.considerando che i governi degli Stati membri non hanno finora deciso una sede per l'Agenzia,
D.considerando pertanto che l'Agenzia non è ancora stata istituita e che quindi la sua attività non può cominciare neanche provvisoriamente in attesa della decisione circa la sua sede,
E.considerando che l'Agenzia, fra tutti i nuovi organismi comunitari previsti, è quello la cui istituzione è di gran lunga la più urgente, vista soprattutto l'importanza che la protezione ambientale sta assumendo in tutti gli Stati della Comunità, nessuno escluso,
F.considerando di aver già stanziato nel bilancio del 1991 un considerevole importo per la creazione dell'Agenzia,
G.considerando che l'urgenza della necessità di istituire un organismo comunitario per la protezione ambientale è direttamente connessa alle pressioni dell'opinione pubblica, sempre più allarmata dalla situazione dell'ambiente negli Stati della Comunità,
H.considerando che l'istituzione dell'Agenzia costituirebbe un importante contributo alla piena e concreta attuazione della politica ambientale della Comunità europea,
1.afferma che è assolutamente necessario addivenire a una decisione circa l'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente;
2.deplora nel modo più vigoroso il fatto che i governi degli Stati membri non abbiano ancora deciso una sede dell'Agenzia, arrecando così danno alla politica ambientale della Comunità proprio nell'imminenza del completamento del mercato unico;
3.sollecita caldamente gli Stati membri a scorporare la decisione sulla sede dell'Agenzia europea dell'ambiente (che formalmente non è un'istituzione comunitaria) da decisioni relative all'ubicazione di altri organismi e istituzioni della Comunità, affinché il varo effettivo dell'Agenzia venga deciso in occasione della prossima riunione del Consiglio europeo;
4.si augura che tutti i governi degli Stati membri riconoscano che la loro mancata decisione su una sede dell'Agenzia, e in qualche caso il loro continuo collegamento di tale decisione con quelle relative alle sedi di altri organi e istituzioni della Comunità, rischiano di mettere gravemente a repentaglio non soltanto la credibilità della Comunità, ma anche la capacità della futura Agenzia di affrontare i problemi ambientali dell'Europa (non da ultimo a causa della conclusione del programma CORINE prima della creazione dell'Agenzia);
5.decide di esaminare, di concerto con la Commissione, le ulteriori azioni che dovrebbero ora essere intraprese per superare le gravi ripercussioni derivanti dalla mancata istituzione dell'Agenzia; esse dovrebbero comprendere la possibilità di proporre un'ubicazione provvisoria per l'Agenzia, onde consentirle di iniziare la sua attività quanto prima possibile;
6.reputa che l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo importante nella sorveglianza dell'attuazione della legislazione comunitaria in materia ambientale, segnatamente esaminando le valutazioni di impatto ambientale e controllando effettivamente l'applicazione del principio di sussidiarietà;
7.chiede pertanto al Consiglio di riesaminare il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente per assegnare a quest'ultima dei poteri di ispezione come chiesto dal Parlamento nel summenzionato parere su detto regolamento;
8.plaude ai lavori preparatori intrapresi dalla Commissione in vista dell'istituzione dell'Agenzia, in particolare tramite il gruppo ad hoc sull'Agenzia stessa, e si congratula con la Commissione per la sua iniziativa;
9.sollecita comunque la Commissione a intraprendere senza esitazioni il massimo lavoro preparatorio possibile prima dell'entrata in vigore del regolamento che istituisce l'Agenzia;
10.si riserva il diritto di riassegnare gli stanziamenti approvati a favore dell'Agenzia nel bilancio del 1991 se non sarà presa una decisione in merito alla sua sede entro il 1 luglio 1992;
11.chiede alla Presidenza in carica del Consiglio di prendere iniziative volte a far sì che la presente risoluzione sia tenuta nella massima considerazione e riceva la necessaria attenzione;
12.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, agli Stati membri e, in particolare, ai Capi di Stato e di governo degli Stati membri.