RISOLUZIONE A3-0153/92/corr.
Risoluzione sulla concentrazione dei mezzi d'informazione e la pluralità di opinioni
Il Parlamento europeo,
-vista la propria risoluzione del 15 febbraio 1990 sulla concentrazione dei mezzi d'informazione G.U. n. C 68 del 19.3.1990, pag. 137.,
-visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
-viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.
.Fernández Albor sulla concentrazione dell'informazione nelle mani di ristretti gruppi di pressione (B3-0455/90),
.Kostopoulos sul progetto di un'approfondita campagna d'informazione dei futuri cittadini dell'Europa unita su ciò che dovrà cambiare nella loro vita - dal punto di vista sostanziale e formale - a seguito dell'applicazione dell'Atto unico (B3-0503/90),
.Kostopoulos sull'esigenza di adottare misure in ordine alla tutela della vita e dell'incolumità fisica degli operatori dei mezzi d'informazione e al rispetto della loro dignità professionale nei luoghi in cui si tengono attività sportive e spettacoli di massa (B3-0644/90),
.Ferri sul problema della regolamentazione delle concentrazioni nel settore dell'informazione (B3-0842/90),
.Coimbra Martins e altri sul patrimonio audiovisivo europeo (B3-1528/90),
.Banotti sulla creazione di un canale europeo d'informazioni (B3-1913/90),
.Calvo Ortega e altri sulle reti televisive locali europee (B3-0260/91),
.Kostopoulos sul rilancio e il potenziamento della stampa europea (B3-0721/91),
.Titley e altri sull'importanza del pluralismo nel settore dei mass-media (B3-0894/91),
.Titley e altri sulla tendenza alla concentrazione di proprietà nell'industria dei mass-media (B3-0895/91),
-vista la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione (A3-0153/92/corr.),
A.ricordando che il diritto alla libertà d'espressione e di informazione è un diritto fondamentale che gli ordinamenti sociali democratici devono tutelare,
B.considerando altresì che la libertà dei mezzi d'informazione è un fondamento inalienabile per ogni società libera e che ad essi incombe una responsabilità particolare nella vita politica e culturale degli Stati membri,
C.considerando i propri pareri finora espressi in materia G.U. n. C 87 del 5.4.1982, pag. 110; n. C 288 dell'11.11.1985, pagg. 113 e 119; n. C 322 del 15.12.1986, pag. 442; n. C 13 del 18.1.1988, pag. 120; n. C 49 del 22.2.1988, pag. 64; n. C 158 del 26.6.1989, pag. 138; n. C 12 del 16.1.1989, pag. 163; n. C 69 del 20.3.1989, pag. 138; n. C 38 del 19.2.1990, pag. 108; n. C 48 del 25.2.1991, pag. 168., in particolare la summenzionata risoluzione del 15 febbraio 1990 nella quale ha manifestato l'opinione che un processo di concentrazione illimitato e incontrollato nel settore dei mezzi d'informazione costituisca un pericolo per il diritto all'informazione, per l'autonomia delle redazioni e per la libertà dei giornalisti e ha chiesto alla Commissione di presentare "proposte volte alla creazione di un quadro legislativo specifico sulle concentrazioni e sull'acquisto di imprese nel settore dei mezzi di comunicazione nonché all'adozione di una legislazione anti-trust, affinché
-siano garantite norme professionali minime;
-venga protetta la deontologia del giornalista;
-venga eliminato il pericolo di subordinazione delle imprese minori;
-sia garantita la libertà di espressione di tutti i lavoratori del settore informazione";
D.riconoscendo che le sole normative attuali in materia di concorrenza non possono offrire alcuna garanzia per la pluralità di opinioni e il pluralismo nei mezzi d'informazione;
E.riferendosi alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento del 21 febbraio 1990, nella quale la Commissione ha dichiarato che stava esaminando il problema del pluralismo e della libertà di opinione nei mezzi d'informazione "in vista di un'eventuale proposta di direttiva tendente ad armonizzare taluni aspetti delle legislazioni nazionali in questo settore";
F.riferendosi in particolare all'annuncio della Commissione del 22 febbraio 1991, secondo cui entro la fine di tale anno sarebbero state presentate proposte in questo senso;
G.considerando i lavori e le relazioni presentati nel corso delle Assise europee della stampa, tenutesi a Lussemburgo il 3 e il 4 luglio 1991, in particolare il documento di lavoro che la Commissione sta preparando, nel quale si sostiene che la Comunità e gli Stati membri "dovranno ... continuare a salvaguardare le esigenze di pluralismo dei mezzi d'informazione e di libertà di espressione";
H.facendo riferimento all'impegno di molti Stati volto a garantire il pluralismo nella stampa e nei mezzi audiovisivi mediante una legislazione adeguata,
I.facendo riferimento ai lavori del Consiglio d'Europa, svolti nello stesso spirito e tendenti allo stesso fine;
J.convinto che occorra garantire il pluralismo, in particolare nel settore audiovisivo, sia nella scelta dei mezzi di informazione da parte dei cittadini sia all'interno dello stesso mezzo di informazione,
K.convinto che il pluralismo sia garantito nel modo migliore da mezzi di informazione economicamente autonomi che in condizioni di assoluta trasparenza consentano la creazione e lo sviluppo di una molteplicità di imprese di ogni dimensione e in cui possano svilupparsi anche i mezzi di informazione con finalità non commerciali,
L.considerando che una concentrazione dei mezzi di informazione può anche avere effetti positivi sul pluralismo se favorisce la costituzione di imprese finanziariamente forti in grado di sostenere la concorrenza internazionale, che utilizzano la loro forza per garantire l'indipendenza dell'informazione,
M.considerando la necessità di favorire la creazione e lo sviluppo di imprese nel settore dei mezzi d'informazione a livello europeo al fine di promuovere il pluralismo mediante una più grande offerta di informazioni,
N.considerando la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive G.U. n. L 298 del 17.10.1989, pag. 23. (direttiva sulla televisione), nella quale si considera essenziale "che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti (...) comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere",
O.riconoscendo che, per le loro dimensioni europee o addirittura mondiali, le concentrazioni dei mezzi d'informazione non possono essere più disciplinate solo a livello nazionale,
P.facendo particolare riferimento allo spettacolare sviluppo delle concentrazioni dei mezzi d'informazione nell'Europa centrale e orientale,
Q.vista la spiccata predominanza di poche importanti agenzie sul flusso mondiale di notizie,
R.preoccupato per la crescente concentrazione nel settore della pubblicità e la sua notevole influenza sui programmi e i contenuti dei mezzi d'informazione,
S.considerando che la libertà e la responsabilità dei giornalisti, degli editori e dei mezzi di informazione sono una caratteristica e un fattore della democrazia;
T.vista l'influenza dei sondaggi di opinione sui mezzi d'informazione e la necessità di impedire abusi in tale settore,
U.considerando che il controllo di un'importante quota di mezzi d'informazione all'interno di un determinato settore di distribuzione da parte di una persona o di un'impresa minaccia il pluralismo, in quanto viene a ridurre l'autonomia e l'indipendenza rispettive dei mezzi d'informazione,
V.considerando che il pluralismo è pregiudicato anche qualora la Comunità europea continui a trattare allo stesso modo le organizzazioni senza fini di lucro, cioè con finalità puramente idealistiche, e quelle a carattere commerciale, benché esse siano totalmente differenti quanto a natura e funzionamento,
W.considerando che l'applicazione di diverse legislazioni nazionali in materia di concentrazione di mezzi d'informazione può ripercuotersi negativamente sul funzionamento del mercato interno in quanto vengono a crearsi pericoli di aggiramento della legge e di distorsione concorrenziale tra imprese nei vari Stati membri nonché diverse condizioni di base per l'avvio di attività nel settore dei mezzi d'informazione,
X.considerando che qualsiasi potenziale legislazione comunitaria deve rispettare le disposizioni sulla sussidiarietà del Trattato di Maastricht sull'Unione europea,
1.reputa che gli Stati membri e la Comunità europea abbiano la responsabilità di garantire e sviluppare il pluralismo nei mezzi d'informazione e debbano fare in modo di creare le condizioni necessarie all'esercizio del diritto all'informazione e alla libertà di espressione;
2.ricorda che anche il monopolio, il controllo o la manipolazione dell'informazione da parte degli Stati rappresentano una forma di concentrazione del tutto contraria alla libertà e al pluralismo, se non addirittura all'essenza della democrazia;
3.esprime preoccupazione per la proposta presentata dalla Commissione in data 26 febbraio 1992, concernente un regolamento del Consiglio sulle misure a tutela delle informazioni considerate riservate che vengono scambiate o elaborate nel quadro dell'attività della Comunità economica europea e della Comunità europea per l'energia atomica (COM(92)0056), dato che la proposta, nella sua forma attuale, si basa sostanzialmente sull'obbligo di segretezza anziché sul principio del diritto dei cittadini di accedere alle informazioni, in contraddizione quindi con la dichiarazione di Maastricht "sul diritto di accesso all'informazione";
4.lamenta la nuova ineguaglianza in materia di diritto all'informazione che si verifica quando i telespettatori di limitate possibilità economiche hanno accesso, mediante i loro apparecchi di modesta qualità, solo ad un numero estremamente esiguo di canali televisivi e di fonti di informazione, mentre i più abbienti, anche negli Stati periferici, mediante antenne paraboliche, possono vedere decine di programmi e telegiornali di diverse origini;
5.invita la Commissione a presentargli i risultati delle sue ricerche sull'applicazione, fino ad oggi, del diritto comunitario alle questioni riguardanti le concentrazioni dei mezzi d'informazione (regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese) G.U. n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1.;
6.invita gli Stati membri e la Commissione a garantire in tutta la Comunità il pluralismo dei mezzi d'informazione e ad evitare differenze tra i livelli di tutela negli Stati membri;
7.invita nuovamente quegli Stati membri che non dispongano ancora di una specifica normativa sulle concentrazioni nel settore della stampa e dei mezzi audiovisivi a dotarsi di tale strumento nel più breve tempo possibile;
8.invita la Commissione a elaborare una Carta per un organismo radiotelevisivo europeo senza finalità lucrative, che abbia in tal modo la possibilità di affermare o continuare a sviluppare la sua immagine nel panorama europeo dei mezzi di informazione;
9.invita tutti gli Stati membri a promuovere, di concerto con le organizzazioni di categoria, il rispetto della deontologia professionale;
per quanto riguarda la stampa:
10.invita la Commissione e il Consiglio a tener conto delle esigenze legittime della stampa (per esempio riguardo all'imposta sul valore aggiunto) di veder garantita la propria base economica, affinché sia assicurata la sopravvivenza di tutta una serie di testate indipendenti;
11.invita gli Stati membri e la Comunità - considerato il relativo calo delle entrate pubblicitarie per la stampa rispetto ai mezzi audiovisivi - a far sì che a essa, e in particolare alle piccole e medie imprese del settore, siano assicurati anche in futuro proventi pubblicitari sufficienti;
12.invita gli Stati membri e la Comunità a controllare con incisività il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblicità;
13.invita gli Stati membri e la Commissione a far sì che sussistano per la stampa strutture distributive efficienti ed economiche, senza escludere sovvenzioni pubbliche a favore delle testate in pericolo che danno un apporto essenziale al pluralismo culturale, in particolare a favore delle case editrici minori;
14.chiede che la creazione e la gestione di agenzie, competenti per la distribuzione di giornali e riviste, siano assolutamente trasparenti;
per quanto riguarda i mezzi audiovisivi:
15.invita la Commissione a contrastare la concentrazione nel settore degli audiovisivi, anche mediante misure positive a favore delle piccole e medie imprese (private e pubbliche) e di quelle a carattere non commerciale, per esempio promuovendo le cooperazioni, affinché sul mercato non si possano affermare solo i grandi gruppi industriali, e ciò al fine di mantenere la pluralità dell'espressione;
16.invita la Commissione a garantire la cooperazione che ha già dato buoni risultati tra gli enti radiotelevisivi nazionali in Europa e a favorire il loro sviluppo, in particolare a livello tecnico e di programmazione (scambio di programmi, coproduzioni e trasmissioni comuni);
17.invita la Commissione a creare il quadro giuridico ed incentivi per l'utilizzazione in comune degli impianti di trasmissione (ad esempio collegamenti via satellite, stazioni a terra, linee) onde permettere, soprattutto alle emittenti minori, di usufruire in condizioni economicamente vantaggiose delle nuove possibilità tecniche attraverso la cooperazione con le emittenti maggiori;
18.invita gli organismi di telecomunicazione degli Stati membri a tener conto degli interessi degli enti radiotelevisi nella formazione delle tariffe di trasmissione e a fare in modo che esse siano vantaggiose per le piccole e medie imprese del settore;
19.reputa assolutamente indispensabile che a ciascun ente sia garantito il diritto di accedere alle notizie (news access) concernenti gli avvenimenti di interesse generale (ad esempio in campo politico, culturale e sportivo) nonché il diritto ad utilizzare materiale audiovisivo esterno e ricorda nel contesto la raccomandazione n. R (91) 5 del Consiglio d'Europa dell'11 aprile 1991 sul diritto all'informazione;
20.invita la Commissione e il Consiglio a presentare una proposta di direttiva che limiti la parte del bartering (combinazione di programma e pubblicità) nell'intero programma in modo da non pregiudicare la diversità dei programmi delle emittenti; ritiene inoltre che debbano essere esclusi dal programma particolari richiami pubblicitari riguardanti prodotti e servizi del finanziatore;
21.invita gli Stati membri ad adoperarsi perché il settore radiotelevisivo pubblico continui ad esistere e a svilupparsi nella Comunità in modo che possa contribuire a garantire anche in futuro, in coesistenza con il settore privato, il pluralismo culturale dell'Europa e l'identità culturale degli Stati membri;
22.invita la Commissione e gli Stati membri ad appoggiare il progetto di canale europeo d'informazioni EURONEWS perché fornisca il suo contributo al pluralismo dell'informazione in Europa e nel mondo;
per quanto riguarda tutti i mezzi di informazione
23.invita in particolare la Commissione ad elaborare una proposta di direttiva che
a)sul modello del "Freedom of Information Act" statunitense, garantisca a tutti i giornalisti l'accesso ad informazioni detenute da autorità comunitarie e nazionali (non ammettendo un accesso esclusivo a tali informazioni),
b)garantisca a tutti i giornalisti il diritto al segreto professionale e alla tutela dell'identità di fonti riservate,
c)protegga da qualsiasi discriminazione le fonti di informazione dei giornalisti per quanto riguarda azioni criminali o antisociali di imprese pubbliche e private sul modello dell'"US Employee Health and Safety Whistleblower Protection Act" che negli Stati Uniti protegge gli impiegati pubblici;
24.chiede alla Commissione di invitare le organizzazioni rappresentative dei giornalisti e degli editori a elaborare un codice dei mezzi d'informazione per editori, direttori e giornalisti suscettibile di preservare l'etica professionale; qualora le organizzazioni summenzionate non intervengano entro un determinato periodo di tempo, si invita la Commissione a presentare una sua proposta, tenendo conto dei codici già esistenti a livello nazionale e in collaborazione con editori, direttori e giornalisti; tale codice deontologico deve definire ed escludere, per esempio, anche procedure sleali volte ad attirare i telespettatori;
25.invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva quadro europea che garantisca l'indipendenza giornalistica e pubblicistica in tutti i mezzi di informazione;
26.chiede che la Commissione presenti una proposta di direttiva che garantisca il diritto di replica anche nella stampa scritta e alla radio, come è già stato fatto per i mezzi audiovisivi nella direttiva sulle trasmissioni televisive;
27.chiede che la Commissione proponga, previa consultazione delle parti interessate, misure efficaci per il controllo e la limitazione della concentrazione nel settore dei mezzi di informazione, se necessario nel quadro di una direttiva sul divieto di concentrazione, così da
a)armonizzare le disposizioni nazionali in materia di concentrazione della proprietà dei media
b)garantire la pluralità delle opinioni e il pluralismo nelle operazioni di concentrazione di portata europea; ritiene che a tal fine occorra
-migliorare le condizioni di accesso alle attività nel settore dei mezzi di informazione,
-garantire un'offerta quanto più possibile ampia in una determinata area di distribuzione,
-tener conto delle attività nei paesi terzi, segnatamente nei paesi dell'Europa centrale e orientale, di imprese stabilite nella Comunità,
-considerare l'evoluzione delle concentrazioni anche sul mercato della pubblicità;
28.invita la Commissione ad esaminare in dettaglio l'attuale strutturazione della proprietà dei mezzi di informazione e le restrizioni vigenti nei vari Stati della Comunità, consultando tutte le parti interessate;
29.invita la Commissione a istituire un Consiglio europeo dei mezzi d'informazione indipendente che, con il sostegno degli organismi nazionali competenti per i mezzi d'informazione, abbia i seguenti compiti e competenze:
a)osservare il panorama europeo ed extraeuropeo e la situazione tecnico-economica e sociale del settore e presentare una relazione al riguardo ogni due anni,
b)garantire una completa trasparenza delle interconnessioni tra imprese (mettendo in luce tutte le partecipazioni private e pubbliche),
c)indirizzare alla Commissione perizie e pareri per quanto riguarda previste fusioni a livello comunitario o europeo,
d)presentare alla Commissione proposte concernenti eventuali provvedimenti di smembramento;
30.chiede che la Commissione
a)si occupi della promozione professionale dei giornalisti, comprese le questioni di etica professionale, integrandola per quanto possibile in programmi transnazionali di formazione,
b)crei tutte le condizioni necessarie ad assicurare pienamente la libera circolazione dei giornalisti,
c)predisponga l'introduzione di una tessera europea di giornalista attraverso gli ordini dei giornalisti ovvero il reciproco riconoscimento delle tessere nazionali in tutti e dodici gli Stati membri;
31.invita la Commissione, considerati i sempre più rapidi mutamenti nel panorama dei mezzi di informazione, a predisporre un proprio programma di ricerca nel settore delle scienze della comunicazione e dell'informazione, che tenga conto anche delle conseguenze dell'evoluzione tecnica per i mezzi di informazione e dei mutamenti sociali che ne derivano;
32.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.