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Parlamento Europeo - 16 settembre 1992
Diritti dei minorati mentali

RISOLUZIONE A3-0231/92

Risoluzione sui diritti dei minorati mentali

Il Parlamento europeo,

-vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei minorati mentali (risoluzione ONU 2856, XXVI, del 20 dicembre 1971),

-vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,

-vista la risoluzione del Consiglio d'Europa AP(84)3 del 17 settembre 1984 su una politica unitaria per la riabilitazione dei minorati,

-viste le petizioni sui problemi dei minorati mentali fino a oggi presentate alla commissione per le petizioni,

-vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1981, sul primo programma d'azione concernente l'integrazione dei minorati nella società G.U. n. C 347 del 31.12.1981, pag. 1.,

-vista la raccomandazione del Consiglio del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità G.U. n. L 225 del 12.8.1986, pag. 43.,

-vista la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa a un programma di azione per l'aumento dell'occupazione - disposizioni speciali per le persone svantaggiate e minorate G.U. n. C 340 del 31.12.1986, pag. 2.,

-vista la decisione del Consiglio del 18 aprile 1988 che stabilisce il secondo programma di azione comunitaria a favore dei minorati (ELIOS) G.U. n. L 104 del 23.4.1988, pag. 38.,

-visto il regolamento (CEE) n. 4130/88 del Consiglio sulla proroga fino al 31 dicembre 1991 dell'aiuto finanziario concesso alla Grecia per il periodo 1984-1986 tra l'altro a favore dei centri di rieducazione per minorati mentali G.U. n. L 362 del 30.12.1988, pag. 1.,

-viste le conclusioni del Consiglio del 12 giugno 1989 concernenti l'occupazione dei minorati nella Comunità G.U. n. C 173 dell'8.7.1989, pag. 1.,

-viste le conclusioni del Consiglio e dei Ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio in data 14 maggio 1987 relative ad un programma di collaborazione europea sull'integrazione dei minorati nell'ambito della scuola G.U. n. C 211 dell'8.8.1987, pag. 1.,

-vista la decisione del Consiglio del 18 dicembre 1989 concernente l'ulteriore sviluppo del sistema HANDYNET nell'ambito del programma HELIOS G.U. n. L 393 del 30.12.1989, pag. 35.,

-vista la risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, in data 31 maggio 1990, sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale G.U. n. C 162 del 3.7.1990, pag. 2.,

-vista la propria risoluzione del 26 maggio 1989 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno parlamentare 1988-1989 e sui miglioramenti necessari per quanto riguarda la trattazione delle petizioni rivolte al Parlamento europeo G.U. n. C 158 del 26.6.1989, pag. 481.,

-vista la propria risoluzione del 13 settembre 1990 sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta communitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori - priorità per gli anni 1991-1992 G.U. n. C 260 del 15.10.1990, pag. 167.,

-visti la relazione della commissione per le petizioni e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-0231/92),

A.considerando che i minorati mentali rientrano tra i gruppi sociali più svantaggiati della Comunità europea e che in alcuni casi non esistono sufficienti disposizioni legislative a loro tutela;

B.considerando che il modo in cui una società tratta i suoi membri più deboli, tra cui anche i minorati mentali, fornisce importanti elementi per la valutazione di tale società;

C.considerando che l'assistenza ai minorati mentali non deve essere affidata esclusivamente a persone qualificate ma coinvolgere l'intera società, che dovrà essere opportunamente sensibilizzata sulla necessità di mutare il proprio atteggiamento nei confronti di queste persone e di offrire loro possibilità di inserimento;

D.considerando che è necessario un intervento a livello educativo volto a modificare l'impostazione della società, che per decenni è stata abituata ad emarginare ed escludere i minorati mentali;

E.considerando che tutti gli esseri umani hanno il diritto di vivere nell'ambito di un contesto sociale e di veder rispettati i propri diritti fondamentali in quanto aventi pari dignità, indipendentemente dal fatto di essere sani o minorati mentalmente, psichicamente, sensorialmente o fisicamente;

F.considerando che l'incapacità di intendere e di volere non deve comportare automaticamente la perdita dei diritti civili e che è necessario trovare formule affinché i minorati mentali possano esercitare i diritti civili nella misura più ampia possibile;

G.considerando che tutti gli esseri umani hanno il diritto ad un'adeguata assistenza di base che, per quanto riguarda i minorati mentali, va messa a punto caso per caso;

per quanto concerne i diritti civili

1.chiede un'armonizzazione della posizione giuridica tenendo conto, da una parte, del diritto alla personalità dei minorati mentali e dall'altra del loro particolare bisogno di protezione;

2.chiede che i minorati mentali non possano essere escussi come accusati o testimoni nei giudizi civili o penali senza l'assistenza di una persona di loro fiducia e che nei processi penali il loro internamento in un istituto possa essere prescritto solo qualora esista un pericolo per la collettività o sia impossibile adottare altre misure meno radicali;

3.chiede che i diritti dei minorati mentali siano limitati solo nella misura strettamente necessaria e che siano rivedute le norme degli Stati membri non conformi a questo principio;

4.chiede che la revisione delle dichiarazioni di incapacità sia contemplata anche negli Stati membri che tuttora non la prevedono e che il minorato mentale possa rivolgersi in ogni momento al giudice;

5.chiede che sia migliorata l'educazione affettiva e sessuale dei minorati mentali, in relazione alla quale è indispensabile un'elevata sensibilità per la loro particolare situazione, e che ai minorati mentali sia concesso, come a tutti gli altri esseri umani, di soddisfare anche i bisogni sessuali;

6.chiede che la sterilizzazione sia considerata una "ultima ratio" e che possa essere praticata solo quando non siano disponibili altri strumenti o metodi di controllo, ovvero essi non offrano garanzie di sicurezza;

7.chiede che la sterilizzazione di individui incapaci di intendere e di volere possa essere effettuata solo in seguito ad un approfondito esame da parte di almeno due medici e dopo l'elaborazione di un rapporto scritto favorevole; rileva in proposito che a tal fine devono essere consultati anche i genitori ovvero i rappresentanti legali nonché gli interessati stessi; la decisione definitiva per quanto riguarda la sterilizzazione può essere presa solo dall'autorità giudiziaria competente, in conformità delle procedure previste nei singoli Stati membri; qualora in uno Stato membro sia prevista la partecipazione di un rappresentante del pubblico interesse (procuratore), questi deve essere interpellato nell'ambito del procedimento;

8.chiede che la sterilizzazione possa effettuata solo due settimane dopo l'entrata in vigore della decisione e che a tale riguardo vadano applicate tecniche mediche che meglio consentano un ripristino della fertilità;

9.chiede che nell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi si presti un'attenzione rigorosa alla parità di trattamento tra uomo e donna;

per quanto concerne l'istruzione e la formazione

10.chiede un'intensiva e tempestiva informazione destinata a tutti i genitori di bambini mentalmente handicappati, al fine di scoprire al più presto le minorazioni ed eventualmente di farvi fronte mediante programmi straordinari così da favorire lo sviluppo delle potenzialità esistenti nei minorati mentali già dalla prima infanzia;

11.chiede che tale informazione tempestiva miri in particolare a consentire ai genitori di occuparsi di un bambino mentalmente handicappato e di provvedere alla sua educazione;

12.chiede l'istituzione di giardini d'infanzia e corsi scolastici integrativi per quei minorati mentali la cui situazione lo consenta; nota che in tale contesto vanno offerte terapie speciali per gli handicappati mentali; rileva che i bambini "normali" traggono beneficio dal contatto con i bambini handicappati in quanto imparano ad essere tolleranti ed a convivere con altri modi di essere e di pensare;

13.chiede che istituti prescolastici e scuole speciali per minorati mentali siano disponibili in tutti gli Stati membri; tutto ciò deve inserirsi in un piano didattico e di razionalizzazione dei servizi esistenti sia ordinari sia speciali, partendo dal principio dell'integrazione e della normalizzazione, in modo da tener conto sia dei processi di integrazione scolare sia dei servizi specifici per i bambini maggiormente colpiti (soggetti depressi, autistici e psicotici);

14.chiede che la Commissione potenzi e doti di maggiori fondi gli ottimi programmi esistenti in materia di scambi e studi per minorati mentali e per il personale che si occupa della loro assistenza; attira d'altro canto l'attenzione sull'importanza dell'approvazione attuazione del programma Helios II;

15.chiede che la Commissione finanzi progetti pilota per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento dei minorati mentali, in particolare in quegli Stati membri che offrono ancora poche possibilità al riguardo e che avvii e potenzi un programma di informazione e di scambio di esperienze nel settore;

16.chiede che si garantisca un'efficace formazione del personale competente occupato nell'istruzione, formazione e assistenza ai minorati mentali;

per quanto concerne l'occupazione e la sicurezza sociale:

17.chiede che i governi degli Stati membri e la Commissione adottino misure volte a mettere a disposizione un numero sufficiente di posti di lavoro adeguati e a consentire ai minorati mentali l'esercizio del loro diritto al lavoro;

18.chiede che si fissi una quota obbligatoria per l'assunzione di minorati ovvero che si proceda ad un "riscatto"; che quest'ultimo venga definito in relazione ad ogni possibile occupato sulla base dello stipendio mensile e venga versato alle officine protette affinché queste ultime possano pagare stipendi orientati sulle prestazioni;

19.chiede che i minorati mentali occupati nelle imprese e nei luoghi di lavoro protetti ottengano uno status adeguato alla loro situazione nonché un congedo analogo a quello degli altri lavoratori e un salario basato sul rendimento; in tale contesto, la rappresentanza aziendale avrà luogo mediante un delegato o una delegata;

20.chiede che gli Stati membri garantiscano ai minorati mentali il diritto ad un'ulteriore formazione e aggiornamento professionale e che la Commissione potenzi e finanzi programmi in detto settore;

21.chiede che la Commissione potenzi progetti pilota per quanto concerne l'attività professionale assistita dei minorati mentali e conceda agli Stati membri, mediante opportune iniziative concrete, i necessari aiuti finanziari;

22.chiede che siano garantiti un sostegno statale di base nonché un salario minimo e una pensione minima ai minorati mentali;

per quanto concerne l'assistenza e l'alloggio:

23.chiede che si proceda al passaggio da grandi istituti a piccole unità abitative ovvero abitazioni e forme abitative individuali; che in tale contesto venga fornita la necessaria assistenza per evitare che l'"incuria a livello di istituti" si trasformi in un'"incuria a livello di comunità";

24.chiede che la Commissione metta a disposizione fondi per progetti pilota innovativi, che rendano possibile potenziare l'indipendenza nel settore abitativo:

-affinché i minorati mentali possano essere adeguatamente assistiti ed accompagnati nel loro tempo libero,

-affinché i minorati mentali più gravi possano vivere in istituti di buon livello e non venirvi esclusivamente "custoditi",

-affinché i minorati mentali in età avanzata non siano strappati al loro ambiente abituale;

25.chiede che i genitori ovvero gli assistenti privati che si occupano di una persona mentalmente handicappata ricevano congrui sostegni finanziari e sociali, tra l'altro mediante la messa a disposizione di servizi di assistenza (servizio di sostegno alle famiglie) come per esempio l'impiego di addetti al servizio civile, nonché la fornitura da parte dello Stato di ampie possibilità di usufruire di soggiorni a scopo terapeutico e curativo;

26.chiede che ai fini della pensione siano computati i periodi necessari all'educazione e all'assistenza;

27.chiede adeguati sussidi per i parenti che si occupano della cura dei minorati, il cui importo sia orientato su quello degli aiuti concessi dallo Stato agli istituti specializzati;

28.chiede che ai minorati mentali maggiorenni sia consentito di vivere fuori della casa paterna o di trasferirsi in un istituto, nella misura in cui la loro situazione o capacità lo consenta;

29.chiede un ulteriore e costante miglioramento della rete comunitaria nell'ambito dei programmi Helios e Horizon e invita inoltre la Commissione ad adoperarsi perché il coordinamento di tutte le reti continui a essere effettuato da un'unica sede per consentirne uno svolgimento coerente; si rammarica peraltro di non aver ancora potuto approvare una relazione sul programma Helios II e incarica la sua commissione competente di elaborare e presentare senza ulteriori indugi tale relazione;

30.chiede che la Commissione favorisca la creazione di reti europee di collegamento per lo scambio delle esperienze, delle conoscenze e dei dati in tutti gli ambiti enunciati nella presente risoluzione;

31.chiede che, attraverso campagne di sensibilizzazione ed informazione, la Commissione richiami costantemente l'attenzione sulla situazione specifica dei minorati mentali e sulla necessità di tenerne particolare conto così da renderla meno gravosa;

32.chiede che la Commissione partecipi alla creazione ed eventualmente al potenziamento di uffici informazione nazionali competenti in particolare per i problemi dei minorati mentali e che coadiuvi a livello teorico e pratico le persone che li assistono;

33.chiede alla Commissione di esaminare se, nell'ambito della Convenzione di Lomé e di altri accordi similari con i paesi del Terzo mondo, nonché con quelli dell'Europa orientale, possano essere messi a disposizione fondi a favore dei minorati mentali di tali paesi, dove spesso esiste la necessaria tolleranza ma mancano mezzi adeguati per la diagnosi precoce ovvero per l'istruzione e la formazione professionale dei minorati mentali;

34.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente alla Commissione ed al Consiglio, ai governi e parlamenti degli Stati membri, ai loro mediatori nonché alle commissioni nazionali per le petizioni o ad altre commissioni competenti nel settore.

 
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