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Parlamento Europeo - 17 settembre 1992
Tutela delle lavoratrici gestanti

Risoluzione B3-1117, 1130, 1133 e 1138/92

Risoluzione sulla tutela delle lavoratrici gestanti

Il Parlamento europeo,

-visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea e nella prospettiva del trattato di Maastricht,

-vista la direttiva 89/391/CEE G.U. n. L 183 del 29.6.1989, pag. 1. sull'attuazione di provvedimenti tesi a promuovere il miglioramento della sicurezza e della sanità dei lavoratori sul posto di lavoro,

-vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e il programma di azione sociale,

-visto il proprio parere in prima lettura del 12 dicembre 1990 G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 165. sulla proposta della Commissione (COM(90) 0406),

-vista la proposta modificata di direttiva della Commissione (COM(90) 0692) G.U. n. C 25 del 1.2.1991, pag. 9.,

-vista la posizione comune del Consiglio (C3-0044/92 - SYN 303) su una direttiva concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento,

-vista la propria decisione del 13 maggio 1992 su tale posizione comune G.U. n. C 150 del 15.6.1992, pag. 99.,

-visto la proroga della data di scadenza della direttiva, decisa su richiesta del Parlamento,

-vista la concertazione informale fra il Parlamento e il Consiglio,

A.considerando che una reale politica dell'occupazione e di promozione della parità di opportunità non deve penalizzare le donne a motivo della loro gravidanza, ma piuttosto riconoscere la maternità come funzione sociale,

B.considerando che è inaccettabile assimilare il congedo di maternità al congedo di malattia,

C.considerando che le donne gestanti non devono subire alcuna perdita di potere d'acquisto a motivo del loro stato,

D.considerando la forte opposizione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali ed europee di difesa della donna contro detta posizione comune,

1.ritiene di cruciale importanza il raggiungimento di un accordo sul progetto di direttiva in esame, per instaurare un quadro normativo sulla cui base si possano estendere e rafforzare i diritti di maternità per le lavoratrici di tutta la Comunità europea;

2.deplora che il Consiglio non abbia finora tenuto conto degli emendamenti del Parlamento nel quadro della procedura di cooperazione;

3.si compiace della ferma posizione assunta dalla Commissione dinanzi all'intransigenza del Consiglio;

4.saluta con soddisfazione la posizione assunta dall'Italia che, nelle discussioni in seno al Consiglio, si è schierata con le tesi del Parlamento;

5.ribadisce la propria decisione del 13 maggio 1992, nella quale chiedeva che il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza per le donne gestanti si traducesse nell'assimilare l'indennità di maternità non a un'indennità di malattia bensì a un trattamento retributivo, nel divieto di licenziamento e nell'interdizione dei lavori nocivi alla salute della donna gestante e del bambino nonché nell'inversione dell'onere della prova; sottolinea come la propria posizione circa il livello di retribuzione sia chiaramente esposta in detta decisione;

6.deplora che il Consiglio non possa esprimere una posizione che costituisca un effettivo progresso per la tutela delle lavoratrici gestanti; ricorda che un tale atteggiamento rappresenta un freno a ogni progresso sociale, va contro le istanze dei cittadini della Comunità e ne rafforza i timori e le perplessità verso la costruzione europea;

7.chiede al Consiglio di rispondere alle obiezioni più gravi mosse dal Parlamento, in particolare quella che respinge l'assimilazione della nozione di gravidanza alla nozione di malattia;

8.considera che la sua proposta di reddito garantito potrebbe realizzarsi nel giro di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva e rammenta che una revisione della stessa è prevista dopo cinque anni (articolo 13) a seguito della presentazione di un rapporto valutativo in materia;

9.ritiene che spetti a ciascuno Stato membro definire le modalità di finanziamento del reddito garantito e chiede che la direttiva sulle donne gestanti preveda esplicitamente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere il livello nazionale di tutela in materia;

10.si augura che il Consiglio dia prova di una reale volontà politica per pervenire a una posizione che tenga conto delle proposte formulate dal Parlamento;

11.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, alle parti sociali e alle organizzazioni nazionali ed europee di difesa della donna, al CES e all'UNICE.

 
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