A. DECISIONE A3-0269/92
Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Pannella
Il Parlamento europeo,
- ricevuta la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marco Pannella, trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia della Repubblica italiana in data 20 aprile 1990 e comunicatagli il 17 maggio 1990 dal proprio Presidente,
- visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ,
- visto l'articolo 68 della Costituzione italiana,
- visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-0269/92),
1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Pannella;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione a essa attinente, alle autorità del Repubblica italiana.