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Parlamento Europeo - 30 ottobre 1992
Spazio economico europeo

RISOLUZIONE A3-0306/92

Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e i paesi dell'EFTA nel quadro dello Spazio economico europeo

Il Parlamento europeo,

- vista la Dichiarazione di Lussemburgo del 1984 sul rafforzamento delle relazioni tra la CEE e l'EFTA, i risultati della riunione ministeriale CEE-EFTA del novembre 1988 e del marzo 1989, le dichiarazioni del presidente della Commissione, Jacques Delors del gennaio e dell'ottobre 1989 sulla necessità di innovare e strutturare meglio le relazioni CEE-EFTA, e le successive dichiarazioni del vicepresidente Andriessen sullo stesso tema,

- viste le proprie risoluzioni sulle relazioni CEE-EFTA del 14 dicembre 1989 , del 5 aprile 1990 , del 14 marzo 1991 , del 14 giugno 1991 e del 14 febbraio 1992 , tutte relative agli sviluppi del negoziato per lo Spazio economico europeo (SEE) nonché le proprie risoluzioni del 12 giugno 1990 ,

- visti i pareri della Corte di giustizia del 14 dicembre 1991 e del 10 aprile 1992 sul progetto di accordo per lo SEE,

- visto l'accordo relativo alla costituzione dello SEE firmato il 2 maggio 1992,

- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Mendes Bota sui negoziati tra la Comunità europea e i paesi dell'EFTA in merito alla creazione di uno Spazio economico europeo (B3-0231/91),

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. McCartin e altri sul dumping del salmone fresco norvegese sui mercati comunitari (B3-0053/90),

- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0306/92),

A. considerando che i paesi della CEE e dell'EFTA sono stati storicamente accomunati da principi, valori e concezioni della società e che questi principi e valori hanno finito per affermarsi ora in tutto il continente europeo,

B. considerando che per i paesi EFTA la CEE è di gran lunga il partner principale, con cui realizzano circa il 60% dei loro scambi commerciali, e che, analogamente, per la CEE l'EFTA è il principale fornitore, che alimenta oltre il 25% delle importazioni extracomunitarie,

C. considerando l'evoluzione degli scambi e della cooperazione tra le due parti intervenuta dal 1984 in poi,

D. considerando la convergenza di volontà di giungere a relazioni più strutturate tra le due parti manifestata ripetutamente dagli stati dell'EFTA e della CEE dal 1984 in poi, e soprattutto dal 1989, in concomitanza con l'accelerazione del processo di unificazione del mercato interno comunitario,

E. considerando il crescente interesse delle due parti a consolidare ed estendere il quadro della cooperazione anche al di là delle quattro libertà, e ciò in rapporto ai problemi del tutto nuovi posti dall'evoluzione tumultuosa della situazione nell'Europa centrale e orientale,

F. tenuto conto che i mutamenti intervenuti all'Est specie negli ultimi due anni sono stati di portata tale da configurare un quadro notevolmente diverso da quello in cui è stato affidato il mandato negoziale alla Commissione delle Comunità,

G. considerando che il venir meno dell'antagonismo tra i due sistemi politici in Europa ha aperto nuovi spazi in materia di politica internazionale agli Stati membri dell'EFTA ed ha consentito a taluni di essi di chiedere l'adesione alla Comunità europea,

1. si felicita della creazione di uno Spazio economico europeo che realizza il più vasto mercato economico integrato del mondo, e destinato ad allargare ulteriormente gli scambi già rilevanti tra le due parti, e a consolidare il primato nelle relazioni commerciali mondiali della nuova area così integrata;

2. ritiene che l'accordo sullo SEE non sia in contraddizione con le prospettive di adesione, bensì si situi nella stessa direzione e rappresenti un dato acquisito in tal senso;

3. osserva che l'accordo rappresenta un significativo passo avanti rispetto alle preesistenti intese di libero scambio tra la CEE e i paesi EFTA, in quanto estende sostanzialmente a tali paesi le quattro libertà del Mercato interno ed amplia la cooperazione ad altri settori significativi;

4. rileva tuttavia che l'accordo non attua ancora un'Unione doganale, non realizza un mercato unico organico dei 19 paesi e non prevede una comune politica commerciale esterna verso i paesi terzi, per cui potranno permanere, anche se semplificati, controlli alle frontiere e atteggiamenti di politica commerciale differenziati verso i paesi terzi; constata comunque la volontà manifestatasi finora da parte dei paesi EFTA di convergere con la Comunità nelle azioni commerciali più significative verso i paesi terzi;

5. si augura che con l'attuazione concreta dell'accordo si creino le condizioni per arrivare all'Unione doganale, a una politica commerciale comune verso i paesi terzi e alla piena attuazione del Mercato interno senza più controlli alle frontiere;

6. ritiene che la decisione di quattro paesi EFTA di chiedere l'adesione alla Comunità europea sia da mettere in relazione

a) al nuovo quadro politico europeo, che ha fatto venir meno la loro peculiare collocazione tra patti economici e militari dei due sistemi e le ragioni di particolare prudenza nelle relazioni tra Est e Ovest;

b) alla constatazione che l'accordo per lo SEE comporta per questi paesi un grado elevato di integrazione e di obblighi senza tuttavia consentire loro di incidere pienamente sul processo decisionale futuro alla stessa stregua dei paesi comunitari;

7. sottolinea l'aspetto significativo delle domande di adesione avanzate proprio quando la Comunità ha deciso di avviarsi verso l'Unione politica e monetaria;

8. considera che dopo la ratifica del Trattato di Maastricht le disposizioni comunitarie in materia di ordinamento del mercato debbano essere maggiormente impostate in funzione del sostegno alle politiche sociali, ambientali, industriali ed estere comuni e realizzate le condizioni per l'Unione monetaria; che inoltre le deliberazioni del Comitato parlamentare misto debbano assumere un'importante funzione di coordinamento;

9. ritiene che dal punto di vista economico lo SEE sia destinato a portare benefici e vantaggi per entrambe le parti;

10. ritiene che le deroghe alle quattro libertà, sia pur limitate, previste dall'Accordo debbano avere carattere provvisorio e si debba fare il possibile perché vengano superate anche prima del termine previsto;

11. ritiene che il fatto che l'agricoltura in quanto tale non rientri nell'accordo (anche se si migliorano accordi bilaterali preesistenti relativi a prodotti agro-alimentari trasformati) evidenzi la difficoltà nel conciliare regimi diversi di sostegno agricolo; ritiene pertanto che, al fine di condurre in porto i negoziati di ampliamento con i paesi dell'EFTA, sia indispensabile una soluzione soddisfacente del problema agricolo all'interno del GATT;

12. considera la soluzione degli accordi bilaterali con Austria e Svizzera nel settore dei trasporti come un compromesso conseguente a uno stato di necessità, che non soddisfa completamente nessuna delle parti in causa; auspica perciò che esso abbia carattere provvisorio e sollecita la Commissione ad affrontare tale problema con una disponibilità a intervenire anche in questi due paesi nel quadro della politica di infrastrutture di trasporto di interesse comunitario, tenendo debitamente conto degli specifici problemi ambientali esistenti in questi due paesi;

13. si compiace che alla libera circolazione delle persone si accompagni l'affermazione di principi e l'acquisizione di norme che garantiscono la sicurezza sociale ed equo trattamento; deplora l'assenza di accordi sulla soppressione dei controlli alle frontiere e alla circolazione delle persone e invita gli Stati membri dell'EFTA ad abolire in via prioritaria i loro controlli alle frontiere interne;

14. ritiene che la libera circolazione dei capitali nello SEE favorirà l'integrazione economica ma auspica che ciò avvenga nel quadro di un'effettiva cooperazione in materia di politica monetaria e di nuove intese per l'armonizzazione fiscale;

15. si compiace dell'istituzione di un meccanismo finanziario a sostegno della coesione economica nello SEE, che dovrà favorire gli Stati membri e le regioni della Comunità in ritardo di sviluppo; chiede che i finanziamenti previsti siano sottoposti al controllo del Comitato parlamentare misto;

16. ritiene che uno dei compiti più importanti del Comitato parlamentare misto sia quello di valutare le conseguenze economiche dello SEE nei paesi contraenti nonché di proporre nelle sue raccomandazioni eventuali aumenti degli aiuti finanziari dei paesi dell'EFTA e un loro allineamento con i programmi strutturali della Comunità;

17. si compiace che nella gestione dell'accordo gli Stati EFTA si siano impegnati a pronunciarsi con una sola voce a fronte della Comunità (principio dei "due pilastri");

18. giudica particolarmente complessa e macchinosa la procedura prevista per le modifiche dell'"acquis" comunitario, per l'integrazione delle nuove norme e per la risoluzione delle eventuali controversie;

19. si preoccupa che tali procedure possano indebolire il proprio ruolo e ritiene perciò indispensabile l'individuazione di nuove procedure interistituzionali tra Consiglio, Commissione e Parlamento, che prevedano un'informazione tempestiva e continua dell'elaborazione delle proposte fin dalla loro formulazione iniziale e delle loro eventuali modifiche, per evitare un possibile squilibrio a danno del Parlamento;

20. sottolinea che, a tutela delle prerogative del Parlamento in materia di procedura legislativa sia per la Comunità che lo SEE, la Commissione sarà considerata pienamente responsabile dinanzi al Parlamento per il tramite delle sue commissioni permanenti e dell'Aula, come previsto dal trattato CEE;

21. ritiene inoltre di dovere pronunciarsi in occasione della sua decisione sull'atto comunitario, per salvaguardare le proprie prerogative, anche sulla sua eventuale estensione allo SEE;

22. ritiene che l'ampliamento dello SEE a nuovi paesi possa aver luogo solo qualora il Parlamento abbia dato il proprio parere conforme a norma della'articolo 238 del Trattato;

23. si compiace che il Comitato parlamentare misto così come previsto dall'Accordo consenta un lavoro utile di confronto e approfondimento sulla gestione dello SEE e al tempo stesso risponda alla preoccupazione principale del Parlamento di salvaguardare le sue prerogative autonome; chiede al Consiglio di garantire che la presenza del Presidente del Consiglio SEE al Comitato parlamentare misto possa avvenire su richiesta del Comitato stesso;

24. si compiace che l'accordo preveda il coordinamento della Comunità e dell'EFTA, qualora si riveli di interesse riciproco, sia nelle organizzazioni internazionali che nella cooperazione con i paesi terzi;

25. auspica che questa disposizione apra la strada a un ulteriore e più stretto coordinamento degli interventi nei confronti dei paesi dell'Europa centrale e orientale in primo luogo, e in generale nei confronti dei PVS;

26. ritiene indispensabile che le parti contraenti esaminino entro la fine del 1994 quali aggiustamenti possano essere apportati all'accordo;

27. ricorda ai governi degli Stati membri che, prima di ogni eventuale ampliamento della Comunità europea, occorre rafforzare sostanzialmente i diritti democratici del Parlamento europeo e rendere più efficaci e trasparenti i processi decisionali all'interno della Comunità;

28. auspica che lo SEE apra la via a un'azione concertata che affronti i numerosi problemi della regione del Baltico;

29. ricorda che, nell'ambito di un eventuale ampliamento della CE, le disposizioni del Trattato di Maastricht formeranno parte integrante dell'"acquis" comunitario che il paese candidato dovrà accettare;

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Comitato dei parlamentari degli Stati dell'EFTA.

 
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