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Parlamento Europeo - 17 novembre 1992
Ambiente e la competitività industriale

RISOLUZIONE A3-0343/92

Risoluzione sull'ambiente e la competitività industriale

Il Parlamento europeo,

- visto l'Atto unico europeo e in particolare l'articolo 130 R,

- visto il trattato sull'Unione europea e, in particolare, l'articolo 130 e l'articolo 2 secondo cui la promozione di "una crescita sostenibile non inflazionistica e che rispetti l'ambiente" figura tra i compiti fondamentali della Comunità,

- vista l'audizione pubblica organizzata dalla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale il 29 ottobre 1991,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Beumer sull'integrazione degli aspetti ambientali nella politica industriale della Comunità per uno sviluppo economico sostenibile (B3-0442/92),

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0343/92),

A. considerando il quinto Programma d'azione della Commissione in materia di ambiente e l'attenzione da esso dedicata all'industria, che figura tra i cinque settori chiave (COM(92) 0023),

B. considerando che questo quinto Programma ha dato un impulso ai meccanismi di protezione dell'ambiente basati sull'autoregolazione e in particolare agli strumenti fiscali e agli accordi su base volontaria imprese/pubblici poteri,

C. constatando che, malgrado l'azione finora svolta dalla Commissione e dagli Stati membri, la qualità dell'ambiente naturale continua a degradarsi all'interno degli Stati membri, come lo attesta "Lo stato dell'ambiente 1992", e che l'azione della Comunità europea in questo settore deve essere rafforzata,

D. considerando che è necessario a breve termine internalizzare i costi ambientali e sociali dell'inquinamento e dello sfruttamento delle risorse naturali nel calcolo economico, al fine di riorientare l'economia verso un modo di sviluppo ecologico,

E. considerando che, nel medio e lungo periodo, la sola vera politica ambientale nel settore industriale è quella della prevenzione, a monte del problema, per quanto la cura resti necessaria in numerosi settori d'attività,

F. considerando che le imprese sono oggi costrette a ridefinire il loro ruolo in funzione delle accresciute responsabilità di ordine sociale, economico ed ecologico che loro incombono,

Compatibilità tra crescita economica e protezione dell'ambiente

1. constata che la compatibilità tra crescita economica e protezione dell'ambiente è possibile soltanto a condizione che il tasso di riduzione dell'energia e delle materie prime utilizzate nella produzione sia superiore al tasso di crescita di quest'ultima;

2. mette in evidenza il vantaggio competitivo che la Comunità europea può trarre rispetto ai suoi principali concorrenti da una politica avanzata in materia ambientale a motivo

a) delle riduzioni di costi a seguito dell'introduzione di tecnologie pulite più economiche per quanto concerne l'energia e le materie prime utilizzate nei processi di produzione,

b) della migliorata qualità dei prodotti immessi sul mercato,

c) del potenziale di sviluppo offerto all'industria comunitaria dell'ambiente grazie all'aumento della domanda non soltanto del mercato europeo, ma anche dei mercati concorrenti costretti ad adeguarsi, a termine, alle norme più rigorose,

Riorientamento dell'economia verso un modo di sviluppo ecologico

3. sottolinea, tuttavia, che l'integrazione della protezione e prevenzione ambientale nella politica industriale, volta globalmente a produrre di più con minori materie prime ed energia, costituisce soltanto una tappa del riorientamento dell'attività economica attuale verso un modo di sviluppo più ecologico che incida sull'obiettivo di crescita quantitativa della produzione, e ciò a seguito della limitazione in termini assoluti delle possibili migliorie dei rendimenti nei processi produttivi, delle possibilità di riciclaggio e di recupero e della capacità naturale di depurazione dell'ambiente;

Integrazione dell'ambiente negli indicatori economici

4. riconosce l'importanza dell'integrazione di variabili ambientali nelle contabilità nazionali per fornire agli attori economici i segnali adeguati di incoraggiamento affinché prendano le iniziative necessarie alla conservazione dell'ambiente;

5. ricorda i numerosi lavori intrapresi, in particolare dall'OCSE e dalle Nazioni Unite, per correggere il calcolo del PIL in modo da tener conto del degrado causato all'ambiente dall'attività economica e dell'esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili, per costituire conti satellite e/o per definire indicatori ambientali specifici;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere i loro metodi di calcolo macroeconomici ed econometrici in funzione dei risultati di questi lavori;

7. chiede in particolare alla Commissione di inserire questi concetti nella sua relazione annuale sulla situazione economica e di adeguare la sua valutazione sulle conseguenze economiche del mercato interno e del Trattato di Maastricht tenendo conto altresì del loro impatto positivo o negativo sull'ambiente;

Strumenti di attuazione della politica ambientale

8. si compiace per la volontà manifestata nel quinto Programma d'azione a favore dell'ambiente di promuovere un dialogo costruttivo tra i pubblici poteri, le imprese, i consumatori e le organizzazioni per la tutela dell'ambiente;

9. sottolinea l'importanza determinante del principio di prevenzione, nonché dei principi "chi inquina paga", di sussidiarietà, di efficienza economica e di ripartizione delle responsabilità che ispirano l'azione della Commissione in materia ambientale, così come definita dal quinto Programma;

10. ritiene che il principio di sussidiarietà debba, a tale riguardo, essere interpretato in un senso di complementarità tra le misure prese a livello comunitario, nazionale, regionale e locale per conseguire la massima efficacia nella prospettiva di un modo di sviluppo ecologico;

11. ritiene inoltre che altri criteri debbano essere presi in considerazione nella definizione di ogni politica ambientale, ad esempio l'effetto ridistributivo delle misure contemplate dal punto di vista geografico, sociale e a livello di settori di attività interessati da dette misure, i costi ambientali esterni, la rapidità e il successo dei risultati, la flessibilità in funzione delle modifiche marginali delle condizioni ambientali, i costi amministrativi per l'autorità di bilancio e fiscale;

12. esprime tuttavia preoccupazione per quanto concerne l'attuale capacità della Commissione e del Consiglio di attuare le misure necessarie alla realizzazione del quinto Programma nei termini previsti, vale a dire entro il 2000; chiede quindi che vengano predisposte le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie all'elaborazione delle proposte, e chiede al Consiglio di dar prova della sua volontà politica di adottare in materia una posizione proiettata verso il futuro;

13. ricorda d'altronde l'importanza dell'azione normativa della Comunità europea nella determinazione in particolare di livelli minimi di tutela dell'ambiente, e chiede alla Commissione di intensificare i propri sforzi in materia di controllo dell'applicazione delle direttive negli Stati membri;

14. appoggia senza riserve l'obiettivo di trasparenza dei prezzi sostenuto dalla Commissione e ricorda che, per un funzionamento ottimale dei meccanismi di concorrenza che favoriscano i prodotti compatibili con un modo di sviluppo ecologico, questi debbono comprendere i costi ecologici e i costi sociali generati dai prodotti nel loro intero ciclo di vita;

15. sottolinea altresì la necessità di una tariffazione progressiva del prezzo dell'acqua e dell'energia fatturato agli utenti industriali in funzione del consumo, insiste sull'importante ruolo delle imposte e delle tasse sul consumo, rappresentate a questo riguardo dall'IVA e dalle accise, e chiede alla Commissione e al Consiglio di vigilare sull'indispensabile coerenza tra le politiche comunitarie in materia di fiscalità e di ambiente;

16. chiede alla Comunità europea di contribuire allo sviluppo di una politica rivolta al pubblico e di programmi e attività educativi del settore industriale, per creare una maggiore consapevolezza dell'ambiente e della necessità di proteggerlo;

17. fa presente alle industrie che la formazione del personale non solo è importante per consentire ai lavoratori di rispondere alle future esigenze dell'industria che si fa carico delle preoccupazioni ambientali nel contesto della politica aziendale, ma anche per impedire che essi non soccombano ai cambiamenti che interverranno nell'impresa per il fatto di non avere le qualifiche necessarie;

18. insiste sugli sforzi intesi ad informare i consumatori che la Commissione, i pubblici poteri nazionali e regionali, il settore industriale e le organizzazioni per la tutela dei consumatori debbono compiere congiuntamente per incoraggiare i comportamenti di acquisto a favore di prodotti meno costosi rispetto al loro ciclo di vita (produzione, utilizzazione, riciclo, recupero ed eliminazione) e alla loro durata di vita anziché a favore di quelli il cui prezzo iniziale è meno elevato;

19. sostiene le misure di autodisciplina da parte delle imprese, in particolare, lo sviluppo degli accordi su base volontaria imprese/pubblici poteri che possono rivelarsi più efficaci e consentire un intervento più tempestivo rispetto alla regolamentazione; mette tuttavia in guardia contro il pericolo che questi accordi non offrano in alcuni casi il pretesto alle imprese per sottrarsi all'obbligo della regolamentazione, ed esige pertanto che siano previste sanzioni in caso di mancato rispetto dei contratti;

20. sostiene l'intenzione della Commissione di estendere la direttiva concernente la valutazione delle incidenze di taluni progetti pubblici e privati sull'ambiente ai piani e ai programmi di sviluppo economico, in modo da ottimizzare la gestione delle risorse e da ridurre le distorsioni della concorrenza che possono verificarsi tra le regioni a causa di una eccessiva disparità tra i livelli dei requisiti in materia ambientale;

21. si congratula per il fatto che la protezione e la salvaguardia dell'ambiente fanno parte dei fattori presi in considerazione dalla Banca europea per gli investimenti nella valutazione e nella selezione dei suoi progetti, ed auspica che questa preoccupazione si diffonda e venga progressivamente accolta dal mercato finanziario e bancario nel suo insieme;

Applicazione del concetto di qualità totale

22. ricorda che, in base ad un'inchiesta condotta nel 1990 presso 500 imprese europee, l'aumento degli utili risultante da una ricerca della qualità totale è valutato al 35% circa del valore aggiunto, ed evidenzia gli utili supplementari che potrebbero risultare da un inserimento dell'ambiente nella gestione della qualità totale parallelamente all'internalizzazione dei costi sociali e ambientali nel prezzo dei prodotti;

23. ricorda altresì, pur rammaricandosi per l'impossibilità di un effettivo controllo sulla loro applicazione, l'esistenza di codici di condotta in materia di gestione dell'ambiente, che definiscono taluni principi che le imprese debbono rispettare quali la "Carta delle imprese per uno sviluppo durevole", istituita dalla Camera di commercio internazionale, e il "Responsible Care Programme", fissato dalle associazioni dell'industria chimica;

24. chiede alle organizzazioni di categoria del settore industriale di provvedere alla diffusione di questi codici di condotta tra i loro aderenti, in particolare le PMI, e di fornire l'assistenza tecnica necessaria per contribuire all'attuazione dei principi in essi contenuti e al controllo del loro rispetto;

25. insiste altresì sul necessario sviluppo del ruolo delle organizzazioni di categoria per la centralizzazione e la diffusione tra i propri aderenti di informazioni aggiornate sulle tecnologie pulite;

26. ricorda che il concetto di qualità totale di un prodotto implica non solo un costante miglioramento dello stesso ma anche una formazione continua dei lavoratori;

27. sottolinea che in questo settore esistono già strumenti di cui è opportuno sviluppare l'utilizzazione, quali la base di dati ICPIC (International Cleaner Production Information Clearinghouse) istituita dall'UNEP;

28. deplora la mancanza di trasparenza da parte dell'industria per quanto concerne le sue prestazioni e prassi in materia di gestione dell'ambiente nei confronti dei pubblici poteri, dei consumatori e dei cittadini in generale, e chiede alla Commissione di definire un quadro amministrativo che disciplini, senza pregiudicare il segreto industriale, l'accesso ai dati di cui dispongono le imprese sulle loro emissioni inquinanti, i risultati dei controlli sull'ambiente e gli eco-bilanci dei loro prodotti;

Applicazione del principio "chi inquina paga"

29. riconosce la difficoltà di ripartire esattamente le responsabilità dell'inquinamento tra le imprese, gli operatori commerciali e i consumatori, e constata che in definitiva i costi supplementari legati all'applicazione del principio "chi inquina paga" si ripercuotono quasi sempre sui consumatori;

30. sottolinea che il consumatore deve essere adeguatamente informato sulle conseguenze per l'ambiente dei suoi comportamenti di acquisto e disporre di alternative a un prezzo accessibile;

31. constata tuttavia che, anche se in ultima analisi è il consumatore a sostenere i costi supplementari, per conseguire la massima efficacia il principio "chi inquina paga" deve essere attuato a livello dell'attore economico che ha la maggior parte di responsabilità nel comportamento inquinante, tenuto conto della sua capacità di modificarlo;

32. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare nella loro legislazione la nozione di responsabilità civile diretta e indiretta in materia di pregiudizio ecologico e propone di esaminare in che misura possa essere creato, a livello di Stati membri, un fondo di responsabilità per i danni che non possono essere imputati ad alcuno soprattutto perché troppo lontani nel tempo;

L'ambiente nell'organizzazione del commercio internazionale

33. constata che l'organizzazione del commercio mondiale sulla base prioritaria delle norme GATT, fondate sull'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, può portare a un dumping ecologico e sociale a detrimento dei paesi più poveri;

34. constata tuttavia che la liberalizzazione degli scambi può aumentare il rischio di dumping ambientale o di sovvenzioni sotto forma di norme ambientali meno severe, particolarmente in quelle industrie in cui i costi ecologici rappresentano un'elevata percentuale dei costi complessivi e che il dumping ambientale o il sovvenzionamento tramite l'applicazione di norme più accomodanti è particolarmente preoccupante quando l'attività industriale comporta ripercussioni ambientali che vanno oltre i confini nazionali e riguardano beni comuni globali;

35. rileva tuttavia che in molti casi le imprese che si conformano a norme ambientali più severe risultano maggiormente competitive rispetto ad altre grazie allo sviluppo di nuove tecnologie;

36. rileva inoltre che molte altre norme e misure governative che esulano dal campo ambientale, come le aliquote d'imposta sulle società e le norme in materia di lavoro, influenzano sempre più le decisioni di investimento e dunque i flussi degli scambi fra gli Stati nel contesto della progressiva riduzione delle barriere commerciali;

37. riconosce i problemi posti al commercio internazionale da sanzioni commerciali unilaterali dettate da considerazioni ambientali e ritiene che, rispetto all'assistenza tecnica e finanziaria, tali sanzioni si rivelino spesso un metodo inefficace per incoraggiare o imporre la protezione dell'ambiente;

38. invita la Commissione a fare quanto in suo potere per indurre le parti contraenti del GATT a far evolvere le norme commerciali nella direzione della protezione dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, valutando inoltre se ampi accordi ambientali multilaterali che prevedano sanzioni commerciali possano essere accettati nel contesto del sistema degli scambi, questione questa che dovrebbe essere prioritaria nei lavori del prossimo ciclo di negoziati GATT;

39. invita inoltre la Commissione a concludere i negoziati dell'Uruguay Round in maniera tale da non pregiudicare le attuali misure di protezione dell'ambiente o l'evoluzione delle norme commerciali favorevoli alla tutela ambientale e a uno sviluppo sostenibile;

Relazioni fra protezione dell'ambiente e diritto internazionale

40. constata la riluttanza o l'incapacità di taluni governi ad avanzare rivendicazioni nei confronti di altri governi che abbiano violato gli obblighi internazionali in materia ambientale;

41. invita la Commissione a concludere accordi internazionali in materia di protezione dell'ambiente che rinsaldino il ruolo delle organizzazioni non governative, promuovano il ricorso ad inchieste indipendenti e a meccanismi di composizione delle controversie, intensifichino l'uso di meccanismi di controllo obiettivi piuttosto che affidarsi al sistema di "controllo autonomo" dei vari paesi e incrementi il ricorso a procedure flessibili di normazione che non implichino il consenso unanime di tutte le parti ai fini di un accordo;

42. chiede inoltre alla Commissione di prendere in considerazione la messa a punto di programmi di adeguamento strutturale e di formazione dei lavoratori nell'ambito di accordi sull'ambiente che comportino il crollo di taluni settori industriali;

Integrazione dell'ambiente nelle strategie aziendali

43. chiede che la gestione dell'ambiente sia considerata prioritaria dalle industrie, ovvero come la chiave di volta per uno sviluppo duraturo, così da prevenire e/o arginare il grave o irreversibile degrado ambientale;

44. chiede che le industrie, oltre a progettare, sviluppare e utilizzare gli impianti e i servizi, conducano le loro attività prendendo in considerazione anche un impiego efficiente dell'energia e delle materie prime, un uso duraturo delle risorse naturali, la massima riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente e della produzione di rifiuti nonché l'eliminazione sicura e responsabile dei rifiuti restanti;

45. chiede che le industrie procedano a una valutazione dell'impatto ambientale prima di lanciare un nuovo progetto o una nuova attività e prima di porre fine a un'operazione o lasciare un sito e che estendano tale valutazione all'immissione nel mercato, alla messa in servizio e fuori servizio nonché al ritiro dal mercato (trattamento dei rifiuti);

46. chiede alla Comunità di promuovere e aiutare le PMI a tener conto delle preoccupazioni ambientali a livello di gestione;

47. chiede alla Comunità di incoraggiare la creazione e lo sviluppo di zone industriali improntate a un'economia duratura;

48. auspica che gli Stati membri della Comunità inseriscano l'ambiente nei programmi d'insegnamento superiore e universitario per tutti quei settori in cui si formeranno persone per gestire o collaborare a gestire un'impresa, nonché nei programmi destinati all'insegnamento tecnico e generale;

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49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri.

 
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