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Parlamento Europeo - 18 novembre 1992
La politica europea dell'immigrazione

RISOLUZIONE A3-0280/92

Il Parlamento europeo,

- viste le proprie risoluzioni del 9 maggio 1985 sugli orientamenti di una politica comunitaria delle migrazioni e del 14 giugno 1990 sui lavoratori migranti dei paesi terzi ,

- vista la propria risoluzione del 12 giugno 1986 sugli ostacoli alla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità europea - visti richiesti ai cittadini di paesi terzi ,

- vista la propria risoluzione del 13 ottobre 1987 sulla discriminazione delle donne immigrate nelle leggi e nelle disposizioni legislative della Comunità ,

- visti la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei profughi e il protocollo aggiuntivo di New York del 1967,

- viste le raccomandazioni della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia in Europa,

- visti i risultati della conferenza sui lavoratori provenienti da paesi terzi, organizzata dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale il 3 e 4 giugno 1991 ,

- visti gli articoli 8 A, 100 C e K.9 del trattato sull'Unione europea,

- vista la relazione dei ministri dell'immigrazione in occasione del Consiglio europeo di Maastricht,

- viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento sull'immigrazione (SEC(91)1855) e sulal soppressione dei controlli alle frontiere (SEC(92)0877),

- vista la propria risoluzione dell'8 luglio 1992 sul mercato europeo del lavoro dopo il 1992 ,

- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,

- visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0280/92),

A. considerando che in Europa l'immigrazione è un fenomeno di antica data, che però non presenta la medesima struttura e il medesimo contesto storico in tutti gli Stati membri,

B. considerando che la scelta migratoria costituisce una decisione che incide profondamente sulla vita di qualsiasi persona,

C. considerando che, nonostante il blocco ufficiale dell'immigrazione, gli Stati membri della Comunità sono rimasti di fatto paesi di immigrazione,

D. considerando che con il progressivo invecchiamento della popolazione è necessario attirare nuova forza lavoro dall'esterno se si vuole che l'attività economica e lo standard di vita restino inalterati,

E. considerando che una emigrazione può avere anche conseguenze negative nei paesi di provenienza (per esempio, "fuga di cervelli"),

F. considerando che a seguito dell'entrata in vigore del mercato interno è necessario un approccio comunitario in materia di politica dell'immigrazione,

G. considerando tuttavia che, secondo la Commissione, tale principio "non deve essere confuso con i diritti che discendono direttamente dagli articoli 48-66 del trattato" (comunicazione summenzionata SEC(92) 0877 All. I),

H. considerando che l'incremento strutturale della presenza di donne e bambini nei flussi migratori rende necessarie misure specifiche,

I. considerando che l'immigrazione illegale rappresenta una realtà economica e umana con conseguenze sociali e politiche e esige delle misure comunitarie,

J. deplorando la mancanza di coerenza nel trattato sull'Unione europea, con particolare riferimento agli articoli 100 C, K.9 e al protocollo sociale, nonché il fatto che la politica dell'immigrazione resti confinata a livello intergovernativo,

1. sottolinea la necessità di armonizzare a livello comunitario la politica dell'immigrazione affinché i cittadini dei paesi terzi siano tutelati dal diritto comunitario;

2. fa presente l'importanza di canalizzare razionalmente i flussi migratori e chiede alla Commissione di creare un osservatorio europeo per il controllo dei flussi migratori;

3. chiede, conformemente a quanto affermato nella summenzionata risoluzione dell'8 luglio 1992 che "la domanda e l'offerta di lavoro prevedibili costituiscano materia di accordo tra i paesi della Comunità e i paesi di emigrazione";

4. è dell'avviso che, sostenendo la crescita economica dei paesi d'origine, si possa contenere la spinta migratoria e osserva che questo presuppone aiuti finanziari e tecnici, accordi commerciali e di cooperazione, trasferimenti tacnologici e un'adeguata presa di posizione nell'ambito dei negoziati GATT; si richiama a questo proposito al rispetto dei diritti umani e alla democratizzazione nei paesi d'origine, che costituiscono, per molte persone, ivi compresi lavoratori qualificati, il motivo per emigrare o restare nel paese;

5. ritiene che la politica d'asilo debba essere differenziata sul piano giuridico e programmatico dalle altre forme di migrazione;

6. chiede alla Commissione di elaborare, entro il 1993, una bozza di statuto per quanti fuggono dalla povertà o dalla fame, dagli orrori della guerra o dalle catastrofi, e che non rientrano nelle disposizioni della Convenzione di Ginevra o del Protocollo di New York; la invita a sottoporre tale progetto di testo all'approvazione del Parlamento e chiede al Consiglio di adottare la versione proposta;

7. chiede alla Commissione di elaborare un progetto di Fondo europeo per i profughi e di mettere a punto un piano di prima accoglienza dei profughi, ripartiti in modo equilibrato nell'intera Comunità;

8. fa presente che il diritto alla ricongiunzione familiare è una derivazione del diritto di soggiorno e ribadisce il diritto di tutti i cittadini di ambo i sessi, legalmente residenti in un paese comunitario, di farsi raggiungere dal coniuge e dai figli minorenni se lo desiderano; chiede che a tutti i cittadini di paesi terzi che hanno preso la residenza di un paese comunitario dopo aver sposato un cittadino della Comunità sia garantito il diritto di continuare a risiedervi anche qualora il matrimonio fallisca e si giunga alla separazione o al divorzio;

9. segnala la necessità di riconoscere il diritto alla libera circolazione nei paesi EFTA a tutti coloro che hanno diritto a eleggere domicilio in uno Stato membro della Comunità;

10. chiede che la direttiva 90/366/CEE sia estesa agli studenti extracomunitari;

11. rileva che nell'Europa centro-orientale gli zingari sono fortemente discriminati e che pertanto meritano un'attenzione specifica;

12. osserva che il rimpatrio di immigranti aventi diritto al domicilio può avvenire solo su base volontaria;

13. reputa che occorra contrastare tutte le forme di migrazione illegale e chiede che sia concesso un permesso di soggiorno soltanto agli immigrati irregolari che possono giustificare la loro presenza per motivi umanitari;

14. sollecita una normativa comunitaria per il controllo sul lavoro clandestino e pesanti sanzioni contro quanti assumono lavoratori illegali;

15. ritiene che gli immigrati clandestini vadano espulsi, purché non sia in pericolo la loro salute e integrità fisica;

16. ritiene che il ricorso a forme irregolari di lavoro possa essere scoraggiato sia con misure sanzionatorie, sia prevedendo forme contrattuali che tengano conto delle esigenze specifiche dei settori economici interessati, senza per questo pregiudicare i diritti sociali fondamentali dei lavoratori interessati, nonché eliminando tutte le norme che stimolano il passaggio all'immigrazione irregolare;

17. chiede alla Commissione di presentargli, entro la fine del 1993, una nuova proposta atta a combattere l'occupazione illegale;

18. chiede che nei paesi di provenienza siano avviate campagne di informazione sui rischi e i problemi connessi con l'immigrazione clandestina;

19. chiede che nella Comunità siano avviate campagne di informazione volte a far capire i motivi che spingono gli immigrati a muoversi e a meglio comprendere la loro difficile situazione e chiede inoltre che si ponga decisamente fine negli Stati membri agli atti di violenza contro gli stranieri e che vengano intensificati gemellaggi di città e scambi culturali e di studenti fra la Comunità e i paesi dell'Europa dell'Est e del Terzo mondo;

20. chiede alla Comunità europea di concludere accordi con i principali paesi di provenienza di migranti clandestini in merito al rientro in patria dei loro cittadini;

21. chiede che siano concessi permessi di lavoro provvisori per soddisfare la domanda e offrire nel contempo agli immigrati economici la possibilità di conseguire un reddito temporaneo e appoggia in tal senso la proposta della Commissione di creare un quadro comune per i contratti di lavoro temporaneo ispirato ai principi della Raccomandazione n. 86 (1949) dell'OIL;

22. chiede inoltre che vengano elaborate proposte riguardanti contratti di lavoro particolari e provvedimenti sociali a queste connessi da stabilirsi d'intesa con il paese di emigrazione, in particolare il trasferimento dei diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale;

23. ritiene che sia compito delle autorità nazionali e locali, in accordo con le parti sociali, gestire la domanda di forza lavoro e organizzare l'arrivo di lavoratori a tempo determinato;

24. deplora la riluttanza dimostrata da alcuni Stati membri nel dare attuazione alle disposizioni di carattere sociale di alcuni accordi di associazione, nonostante la Corte di giustizia ne abbia sancito la diretta applicabilità;

25. fa presente che l'immigrazione temporanea per motivi di lavoro deve essere tutelata dalla normativa comunitaria;

26. sollecita la rapida messa in opera degli strumenti previsti all'articolo 100 C, paragrafi 1 e 3, del trattato sull'Unione europea per una politica comunitaria dei visti; chiede quindi alla Commissione di presentare quanto prima le necessarie proposte;

27. ritiene che la politica comunitaria in materia di visti debba rispettare appieno le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo;

28. ritiene che tutti i cittadini non comunitari che facciano domanda di un visto comunitario debbano poterlo ottenere entro scadenze ragionevoli;

29. sottolinea inoltre la necessità di un coordinamento fra la politica migratoria, la politica in materia di aiuti internazionali allo sviluppo, la politica commerciale e la cooperazione economica e sociale con paesi terzi da parte della Comunità e dei suoi Stati membri; fa rilevare inoltre la necessità di mettere a punto questa politica d'intesa con i paesi dell'EFTA;

30. è dell'avviso che nel 1993 i cittadini legalmente stabiliti nella Comunità provenienti da paesi terzi dovrebbero godere degli stessi diritti sociali dei cittadini comunitari migranti e chiede quindi alla Commissione di mettere a punto le necessarie proposte affinché il diritto di libertà di circolazione, di stabilimento e di accesso al mercato del lavoro, così come esso esiste per i cittadini comunitari, sia esteso a tutti i cittadini stabiliti legalmente nella Comunità e provenienti da paesi terzi; chiede inoltre al Consiglio di approvare una proposta così formulata;

31. chiede alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e agli Stati membri di prendere provvedimenti in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia del Parlamento europeo; chiede inoltre insistentemente che venga instaurata una politica dell'informazione obiettiva e seria, coordinata dalla Commissione, in modo da riportare alla loro naturale dimensione i problemi riguardanti i fenomeni migratori;

32. chiede che venga intensificata la politica di integrazione a favore degli immigrati della seconda e terza generazione nei settori dell'istruzione e della formazione;

33. chiede che i familiari ottengano dopo due anni uno statuto giuridico indipendente da quello del capofamiglia;

34. invita la Commissione a elaborare una direttiva quadro sull'immigrazione, seguita da direttive specifiche in materia di ricongiungimento familiare, accesso al mercato del lavoro, formazione professionale, rimpatrio e statuto di lavoratore temporaneo;

35. incarica la propria commissione competente di elaborare, in collaborazione con il Comitato economico e sociale, una Carta europea dell'immigrazione;

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri della Comunità europea e dell'EFTA.

 
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