RISOLUZIONE B3-1514 e 1520/92
Risoluzione sull'attuazione del principio di sussidiarietà
Il Parlamento europeo,
- viste le proprie risoluzioni dell'11 luglio 1990 e del 21 novembre 1990 sul principio della sussidiarietà, del 22 novembre 1990 sulle Conferenze intergovernative nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea , del 14 ottobre 1992 sullo stato dell'Unione europea e sulla ratifica del Trattato di Maastricht e del 28 ottobre 1992 sul Consiglio europeo straordinario di Birmingham del 16 ottobre 1992 ,
- visti gli articoli B e 3B del Trattato sull'Unione europea,
- vista la "Dichiarazione di Birmingham", adottata dal Consiglio europeo straordinario del 16 ottobre 1992,
A. considerando che i trattati definiscono le competenze della Comunità e che l'applicazione del principio di sussidiarietà così come definito dal Trattato sull'Unione europea presuppone evidentemente l'attivazione di una procedura che consenta alle Istituzioni comunitarie di regolare l'esercizio delle competenze loro attribuite,
B. considerando che il Trattato sull'Unione europea opera, al suo articolo 3B, una distinzione assai netta fra
- il principio di sussidiarietà così come definito al secondo comma dell'articolo 3B e il cui scopo è di permettere di verificare la necessità dell'azione prevista in tutti i settori di competenza della Comunità,
- il principio di congruità, così come definito al terzo comma dell'articolo 3B e il cui scopo, in tutti i settori di competenza della Comunità, è di consentire il controllo di conformità con gli obiettivi del Trattato, con riguardo sia alla natura giuridica che al contenuto dell'azione prevista,
C. considerando che il controllo di conformità con le disposizioni dell'articolo 3B costituisce uno degli elementi di verifica della base giuridica dell'azione proposta,
D. considerando che la Dichiarazione relativa al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegata al Trattato di Maastricht, designa il Parlamento europeo quale Istituzione comunitaria responsabile dei rapporti interistituzionali con i parlamenti degli Stati,
E. considerando che l'attuazione del principio di sussidiarietà non rimette in discussione né il diritto di iniziativa delle Istituzioni né l'equilibrio istituzionale derivante dai Trattati né l'acquis communautaire,
F. considerando che, nella prospettiva dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, occorre, nel quadro di un accordo interistituzionale, attivare un idoneo meccanismo che garantisca l'attuazione e il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà,
1. ritiene che, nel quadro dell'accordo interistituzionale che sarà negoziato e adottato dalle tre istituzioni, sia importante istituire una stretta cooperazione sulla base dei seguenti criteri:
- il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà viene effettuato nel quadro del processo decisionale comunitario, in conformità delle regole di voto previste dal Trattato e non può tradursi né in un venir meno del diritto d'iniziativa quale previsto dal Trattato sull'Unione europea né nell'istituzione di una procedura di consultazione del Consiglio preventiva o parallela allo svolgimento del processo decisionale previsto dai Trattati e dagli accordi interistituzionali che ne derivano,
- le tre istituzioni verificano regolarmente, nel quadro delle rispettive procedure interne, la conformità dell'azione prevista rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 3 B del Trattato sull'Unione europea per quanto riguarda sia la scelta degli strumenti giuridici sia il contenuto (coordinamento, ravvicinamento o armonizzazione delle legislazioni); la verifica non potrà pertanto essere disgiunta dall'esame di merito,
- ogni proposta della Commissione è accompagnata da una motivazione della proposta alla luce del principio della sussidiarietà, così come definito dall'articolo 3 B del Trattato,
- ogni emendamento al testo iniziale proposto dal Parlamento e dal Consiglio deve, qualora comporti una nuova estensione dei settori d'intervento comunitario, essere corredato di una motivazione con riferimento ai principi sanciti dall'articolo 3B,
- la Commissione redige una relazione annuale sul rispetto del principio della sussidiarietà, destinata al Parlamento e al Consiglio; il Parlamento organizza su detta relazione un dibattito pubblico con la partecipazione della Commissione e del Consiglio;
2. chiede che, in caso di difficoltà di applicazione, su richiesta del Presidente di una delle tre istituzioni possa essere convocata una Conferenza interistituzionale al fine di superare i problemi e proporre, se del caso, di modificare o integrare l'accordo interistituzionale;
3. dà mandato alla sua delegazione alla Conferenza interistituzionale di negoziare un progetto d'accordo basato sui principi elencati;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.