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Parlamento Europeo - 19 novembre 1992
Libera circolazione delle persone

RISOLUZIONE A3-0284/92

Risoluzione sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne e sulla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Böge e altri sull'istituzione di una guardia costiera europea (B3-0277/92),

- visti gli articoli 3, 5, 7, 8 A, 100 e 235 del trattato CEE,

- visti gli articoli 3, 5, 6, 7 A, da 8 a 8 E, 100, 100 C e 100 D, e da K a K.9 del trattato sull'Unione europea,

- vista la propria risoluzione dell'11 novembre 1977 sull'attribuzione dei diritti speciali ai cittadini della Comunità europea in applicazione della decisione della Conferenza al vertice di Parigi del mese di dicembre 1974 ,

- vista la propria risoluzione del 15 marzo 1990 sulla libera circolazione delle persone nel mercato interno ,

- vista la propria risoluzione del 14 giugno 1990 sull'Accordo di Schengen e sulla Convenzione sul diritto di asilo e lo statuto di rifugiato elaborata dal gruppo ad hoc "Immigrazione" ,

- viste le sue discussioni in plenaria del 20 e 21 febbraio 1991 ,

- vista la propria risoluzione del 13 settembre 1991 sulla libertà di circolazione dei cittadini e sui problemi relativi alla sicurezza nazionale nella Comunità ,

- viste le due relazioni del comitato ad hoc "Europa dei cittadini" ,

- visto il Libro bianco sul completamento del mercato interno (COM(85)0310), che prevedeva una serie di proposte di direttiva in materia di libertà di circolazione,

- viste la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sull'abolizione dei controlli alle frontiere (SEC(92)0877) e la settima relazione della Commissione sulla realizzazione del mercato interno (COM(92)0383),

- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,

- vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-0284/92),

A. considerando che l'articolo 3, lettera c del trattato che istituisce la Comunità economica europea enuncia il principio della "eliminazione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali",

B. considerando che l'articolo 7 del trattato CEE vieta, senza pregiudizio delle disposizioni particolari in esso previste, ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità,

C. tenendo conto dell'importanza che riveste per tutte le persone che vivono nella Comunità l'apertura delle frontiere intracomunitarie alla data del 1· gennaio 1993 nonché del fatto che nessuna controversia in ordine alla competenza potrebbe giustificare un ritardo dell'apertura delle frontiere rispetto alla data prevista,

D. considerando che, al paragrafo 2, secondo trattino, della summenzionata comunicazione al Consiglio e al Parlamento, la Commissione afferma che "dove la situazione è inquietante a tutti i livelli politici è il settore della libera circolazione delle persone",

E. considerando che i poteri della Comunità non sono ancora pienamente utilizzati, dal momento che le misure annunciate nel Libro bianco non sono state proposte o non sono state adottate, e ritenendo che la Commissione sia di conseguenza venuta meno al suo dovere di tutelare gli interessi della Comunità,

F. considerando che la firma di un accordo sulla gestione delle frontiere esterne è stata indicata come condizione per l'applicazione dell'Accordo di Schengen e per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne,

G. considerando che una percentuale rilevante di persone residenti nella Comunità europea ha diritto di soggiorno in uno Stato membro, ma non ha cittadinanza comunitaria; considerando altresì che tali residenti, alcuni dei quali vivono già da molti anni nella Comunità, dove pagano le tasse e forniscono un prezioso contributo, non dovrebbero subire conseguenze negative nel contesto delle proposte concernenti la libera circolazione delle persone,

1. condivide la posizione espressa dalla Commissione nella sua comunicazione sull'abolizione dei controlli alle frontiere, secondo cui l'articolo 8 A del trattato CEE impone alla Comunità, e di conseguenza anche agli Stati membri, un obbligo di risultato che può essere soddisfatto solo con l'abolizione di tutti i controlli alle frontiere interne entro il 1· gennaio 1993;

2. ritiene che la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali debba essere in ogni caso integralmente realizzata entro il 1· gennaio 1993 e che non vi sia alcuna possibilità di rinviare l'entrata in vigore relativamente a uno dei quattro settori;

3. ricorda alla Commissione, al Consiglio e ai governi che la promessa dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne, formulata ormai da tempo, deve essere mantenuta; sollecita in particolare la Commissione a rendere esplicita la propria posizione riguardo ai controlli miranti a garantire che i cittadini extracomunitari non pregiudichino i diritti di libera circolazione delle persone all'interno della Comunità;

4. dà per scontata l'abolizione di tutti i controlli alle frontiere interne al 1· gennaio 1993;

5. si rammarica per la confusione provocata dal mantenimento di differenti date per l'entrata in vigore dei vari atti in materia di abolizione dei controlli alle frontiere interne e di armonizzazione di quelli alle frontiere esterne;

6. osserva con preoccupazione che, a quanto sembra, gran parte delle necessarie disposizioni e misure pratiche non è stata ancora adottata;

7. invita la Presidenza del Consiglio ad informare il Parlamento europeo ed i governi nazionali ad informare i rispettivi parlamenti sulle misure che saranno adottate;

8. sollecita urgenti misure comunitarie per completare l'uniformazione dei documenti che rivestono importanza ai fini dei controlli alle frontiere esterne e dei controlli di polizia, quali carte di identità, visti, patenti, permessi di soggiorno, documenti di identificazione del veicolo, licenze di detenzione di armi ecc.;

9. sollecita misure urgenti al fine di migliorare la cooperazione di polizia nel settore della giustizia e lo scambio di informazioni nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, ed esige che venga prevista la possibilità di effettuare controlli all'interno della Comunità, assicurando in tal modo che l'Europa senza frontiere non si trasformi in una "Europa dei criminali";

10. invita il Consiglio a prevedere procedure idonee a garantire che in tutta la Comunità i controlli di identità da parte della polizia siano effettuati solo quando ciò sia giustificato dal caso particolare, e a fare in modo che i cittadini comunitari dispongano di mezzi di ricorso - che dovranno essere resi chiari e di pubblico dominio - contro le detenzioni ingiustificate;

11. attende le seguenti misure:

a. negli aeroporti e nei porti marittimi: cancelli di entrata e di uscita separati per i cittadini comunitari, con ridotti tempi di attesa e senza controlli sistematici;

b. nei porti e aeroporti e alle frontiere esterne:

- adeguati controlli alle frontiere esterne, da effettuare secondo criteri di controllo armonizzati,

- installazione di un sistema e di un programma informatici che consentano lo scambio di informazioni e l'identificazione di tutte le categorie di persone che non possono essere ammesse, fermo restando il rispetto dei principi della protezione dei dati,

- cooperazione doganale per l'esecuzione, su base armonizzata, dei necessari controlli di tipo corrente sui cittadini extra-comunitari,

- concessione agli Stati membri degli aiuti necessari per accogliere in condizioni dignitose gli individui costretti a rifugiarsi nella Comunità per sfuggire a una situazione di persecuzione, carestia o guerra;

- creazione di un servizio coordinato europeo dell'immigrazione che assicuri l'applicazione uniforme di una politica armonizzata in materia di ingresso;

12. è del parere che la realizzazione di tali interventi (tra cui quelli indicati ai paragrafi 9 e 12) debba essere soggetta all'obbligo di informazione e controllo del Parlamento europeo, e non costituire semplicemente il risultato di trattative tra le amministrazioni competenti della Commissione e degli Stati membri;

13. invita gli Stati membri a trovare una soluzione che consenta di giungere a un accordo per quanto concerne la convenzione sulle frontiere esterne e di instaurare un controllo comunitario alle frontiere esterne;

14. ricorda che a suo giudizio tutte le misure attinenti all'armonizzazione dei controlli alle frontiere esterne dovrebbero essere adottate quanto prima sotto forma di direttiva o di regolamento;

15. è inoltre del parere inoltre che il Sistema europeo d'informazione possa, in analogia con REITOX, essere formalmente istituito sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE e ritiene di dover essere esaurientemente informato sulle attività e le decisioni del "Gruppo orizzontale";

16. fa presente che la creazione di una Guardia costiera europea sarebbe utile ai fini dell'applicazione di un controllo alle frontiere esterne per combattere l'immigrazione clandestina e le importazioni illecite, in particolare di droga, così come sarebbe utile per l'esercizio di un controllo sui trasporti marittimi e per la prevenzione dei danni ambientali;

17. ritiene che i cittadini di paesi terzi che abbiano acquisito da cinque anni il diritto di residenza in uno Stato membro debbano poter chiedere la cittadinanza dello Stato in questione in base alle condizioni fissate dallo Stato membro;

18. ritiene che il principio della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali all'interno della Comunità debba essere applicato anche ai cittadini di Stati terzi legalmente residenti in un paese della Comunità;

19. mette in guardia contro la tendenza a bollare gli immigrati clandestini come criminali e ritiene che il problema dell'immigrazione illegale possa a lungo termine essere risolto solo eliminando le cause politiche ed economiche nei paesi di provenienza, e non all'interno della Comunità con un rafforzamento dei controlli di polizia, con una più stretta vigilanza o con un maggiore ricorso alle espulsioni;

20. è del parere che l'introduzione della libera circolazione delle persone non debba comportare un obbligo generalizzato di registrazione per i cittadini comunitari e non;

21. invita la Commissione a ricorrere all'articolo 169 del trattato CEE qualora uno o più Stati membri vengano meno all'obbligo di cui all'articolo 8 A, ad emettere quanto prima un parere motivato e adire la Corte di giustizia se lo Stato o gli Stati in questione non si dovessero conformare a tale parere entro il termine fissato dalla Commissione, termine che, a suo giudizio non dovrebbe essere eccessivamente lungo;

22. rammenta di aver ventilato, nella propria risoluzione del 9 luglio 1992 sul completamento del mercato interno , la possibilità di presentare, a norma dell'articolo 175 del Trattato, un ricorso alla Corte di giustizia contro il Consiglio e la Commissione per aver omesso di porre in atto, in maniera congrua, la libertà di circolazione delle persone di cui all'articolo 8 A e di adottare le decisioni all'uopo necessarie;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, e ai governi degli Stati membri.

 
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