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Parlamento Europeo - 15 dicembre 1992
Accordo nordamericano di libero scambio

RISOLUZIONE A3-0378/92

Risoluzione sull'Accordo nordamericano di libero scambio (NAFTA) tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,

- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0378/92),

A. considerando la conclusione tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico dell'Accordo nordamericano di libero scambio (NAFTA),

B. considerando che gli accordi di libero scambio devono conciliarsi con lo spirito e la lettera del GATT, l'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio;

C. considerando che i criteri del GATT volti a stabilire la compatibilità delle aree di libero scambio e delle unioni doganali con il GATT stesso si sono dimostrati di difficile applicazione,

D. accogliendo con favore l'accordo NAFTA, nella misura in cui comporterà la creazione di scambi commerciali anziché una loro diversione,

E. preoccupato per il fatto che certe disposizioni del NAFTA, in particolare quelle sulle norme d'origine relative ai settori tessile ed automobilistico, possono ledere gli interessi degli esportatori della Comunità europea,

F. allarmato per la possibilità che il Canada limiti i vantaggi del NAFTA nel settore finanziario a ditte nordamericane, interamente nelle mani di cittadini nordamericani o da questi controllate;

G. preoccupato per il fatto che le norme NAFTA sulla composizione delle controversie potrebbero pregiudicare l'efficacia del corrispondente meccanismo GATT,

1. chiede alla Commissione di sottoporre al Consiglio e al Parlamento, non appena sia stato pubblicato il testo definitivo del NAFTA, uno studio sugli effetti potenziali di tale accordo sugli interessi comunitari e su quelli dell'America Latina;

2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di appurare nell'ambito dell'OCSE se le disposizioni del NAFTA in materia di servizi finanziari possano essere considerate compatibili con le regole dell'OCSE relative alle modalità di trattamento degli investimenti stranieri a livello nazionale;

3. constata che le disposizioni dell'accordo concernenti lo zucchero, intese ad allineare la protezione doganale messicana a quella degli Stati Uniti, rischiano di pregiudicare gli interessi dei paesi terzi; di conseguenza chiede alla Commissione di vegliare a che, in questo caso o in situazioni simili, siano previste compensazioni in conformità dell'articolo XXVIII del GATT;

4. ribadisce il suo invito a concludere l'Uruguay Round entro la fine del 1992;

5. invita la Commissione e il Consiglio a intensificare nella misura del possibile le relazioni economiche e politiche della Comunità con l'America latina e l'Asia;

6. chiede alla Commissione di riferire in merito alle vie e ai mezzi per migliorare l'efficacia dell'articolo XXIV del GATT;

7. esorta la Commissione che entrerà in carica nel gennaio 1993 a dar mandato uno dei suoi membri di occuparsi a tempo pieno della politica commerciale della Comunità;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale del GATT, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati Uniti d'America, del Canada e del Messico.

 
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