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Parlamento Europeo - 18 dicembre 1992
Politica estera comune

RISOLUZIONE A3-0322/92

Risoluzione sulla fissazione di una politica estera comune della Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, sulla necessità di fissare d'urgenza una politica estera comune (B3-0387/89),

- vista la propria risoluzione del 7 aprile 1992 sui risultati delle Conferenze intergovernative ,

- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona,

- visti la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e il parere della commissione per gli affari istituzionali (A3-0322/92),

A. considerando che con la firma del Trattato di Maastricht è stata avviata, sebbene in un modo poco pertinente, la creazione di un'unione, le cui finalità sono di gran lunga più ambiziose di quelle della Comunità e che il titolo V del Trattato relativo alle disposizioni riguardanti una politica estera e di sicurezza comune sostituisce la cooperazione politica,

B. convinto che uno degli attributi essenziali dell'Unione sia la concezione e la realizzazione di una politica estera comune che dia maggiore rilevanza alla sua dimensione internazionale ed esprima la sua presenza al di fuori delle frontiere comunitarie in settori che non siano limitati agli aspetti commerciali ed economici,

C. ritenendo che l'attuale contesto internazionale richieda una partecipazione unitaria degli Stati membri, in particolare in organismi internazionali quali l'ONU e la CSCE, e l'elaborazione di strategie e di azioni comuni, nonché una maggiore assunzione di responsabilità nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite,

D. convinto che la predisposizione e la realizzazione di una politica estera comune rappresenti un fattore rilevante di impulso e di sviluppo per l'Unione,

E. giudicando con favore l'istituzione della cittadinanza dell'Unione, uno dei cui corollari è l'esercizio della protezione diplomatica da parte dell'insieme dell'Unione e non soltanto dei servizi diplomatici e consolari di uno dei suoi Stati membri,

F. considerando tuttavia che le disposizioni in materia di politica estera concordate a Maastricht non contribuiscono a migliorare il deficit democratico di cui, in ultima istanza, sono vittime i cittadini degli Stati membri,

G. essendo del parere che le disposizioni del Trattato di Maastricht relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) debbano essere applicate nel rigoroso rispetto e in stretto coordinamento con i meccanismi esistenti per trattare gli aspetti esterni delle competenze comunitarie (politica agricola, della concorrenza, della ricerca scientifica e tecnologica, della coesione economica e sociale, dell'ambiente, ecc.),

H. convinto che la politica estera e di sicurezza comune debba fondarsi sui principi delle Nazioni Unite e della CSCE e mirare a promuovere in sede internazionale politiche di disarmo e di risoluzione pacifica dei conflitti,

I. criticando il disposto dell'articolo 228 A (nuovo) del Trattato CE che consente al Consiglio di adottare misure volte ad interrompere le relazioni economiche con uno o più paesi terzi senza che sia necessario richiedere il parere del Parlamento europeo,

J. convinto della necessità di una maggiore chiarezza nell'articolazione tra COREPER e Comitato politico al fine della chiara definizione delle rispettive competenze di questi organi,

K. preoccupato del fatto che nell'ambito dell'Unione la Commissione non disponga di una capacità di rappresentanza esterna pari a quella della Presidenza, mentre il Trattato di Roma le attribuisce la responsabilità principale in questa materia,

L. deplorando profondamente che il Trattato di Maastricht non abbia chiarito sufficientemente le relazioni tra le varie istituzioni comunitarie in materia di rappresentanza esterna dell'Unione,

M. ricordando che la grande maggioranza delle varie rappresentanze create dalla Commissione, spesso su richiesta del Parlamento europeo, operano prevalentemente amministrando la cooperazione allo sviluppo fornita dalla Comunità e, per questo motivo, sono state quasi esclusivamente stabilite in capitali di Stati firmatari delle Convenzioni di Lomé o nei paesi dell'America Latina, dell'Asia o del bacino del Mediterraneo,

N. considerando che il Consiglio deve definire quanto prima e con chiarezza, secondo la procedura stabilita agli articoli J.2, J.3 e J.4 del Trattato di Maastricht, i principi generali per l'adozione di azioni comuni, sulla base di criteri che rispondano agli interessi delle popolazioni degli Stati membri,

O. considerando necessario trasmettere al Parlamento per parere i criteri che rendono possibile un'azione comune, quali definiti a Lisbona,

P. essendo d'avviso che il voto a maggioranza, nelle materie di politica estera definite dal Consiglio come proprie dell'Unione, sia una condizione imprescindibile dell'efficacia della sua strategia globale,

Q. ritenendo che la creazione di ambasciate comuni, tanto di tutti i membri dell'Unione, quanto di alcuni di essi, possa contribuire ad affermare l'identità internazionale dell'Unione e sia conforme ai suoi interessi,

R. determinato a svolgere un ruolo attivo allo scopo di chiarire e migliorare la concezione e l'applicazione delle procedure concordate in materia di politica estera, tenendo presente l'obiettivo ultimo dell'Unione a carattere federale,

Osservazioni generali

1. ritiene che gli obiettivi della politica estera comune, quali menzionati nell'articolo J.1 del Trattato di Maastricht, siano conformi agli interessi dei popoli dell'Unione, ma ricorda che la comunitarizzazione del pilastro della politica estera e di sicurezza comune continua ad essere un obiettivo prioritario del Parlamento europeo che al riguardo ha presentato talune proposte in tal senso nella propria risoluzione del 22 novembre 1990 sulle conferenze intergovernative nell'ambito della strategia del Parlamento europeo in vista dell'Unione europea ;

2. è convinto che l'attuale ripartizione delle competenze tra le istituzioni dell'Unione in materia di politica estera possa essere accettata solo nella misura in cui si consideri la presente fase come un periodo di transizione che comporti, a termine, una piena democratizzazione del processo di concezione e di attuazione della politica estera comune;

3. giudica che nell'attuale fase vadano meglio precisati i ruoli di ciascuna istituzione allo scopo di chiarire i contenuti del Trattato di Maastricht e di permettere al Parlamento di esercitare, attraverso tutti gli strumenti in suo possesso, un controllo efficace e democratico sulle attività del Consiglio e della Commissione in materia di politica estera;

4. chiede che venga promossa senza indugio una revisione coraggiosa e radicale della presenza degli Stati membri della Comunità europea in seno alle Nazioni Unite ed in particolare al Consiglio di Sicurezza, garantendone una rappresentanza davvero comune e conforme allo spirito dell'Unione europea e che ciò coincida con un'azione decisa della Comunità in favore di una più globale riforma delle Nazioni Unite in senso più democratico, più rappresentativo e più efficace; ritiene necessario che gli Stati membri dell'Unione europea che fanno parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU esprimano le posizioni della politica estera dell'Unione sui grandi temi internazionali in tutte le sedi in cui le Istituzioni dell'Unione europea hanno già assunto una posizione comune;

5. ritiene che il principio della solidarietà tra gli Stati membri possa contribuire efficacemente alla formazione della politica estera comune dell'Unione evitando crisi e contrasti che possono derivare da un clima internazionale fluido, complesso e spesse volte pericoloso;

per quanto riguarda il Consiglio

6. invita il Consiglio ad assumere sin d'ora l'impegno di consultare preventivamente e regolarmente il Parlamento su tutte le azioni di politica estera e di tener conto del suo parere;

7. chiede che siano creati dei canali privilegiati per la trasmissione rapida al Parlamento delle informazioni e dei documenti necessari per conferire efficacia e utilità alla sua consultazione;

8. sottolinea come l'attuale ripartizione delle competenze tra COREPER eComitato politico costituisca un elemento di incertezza che non favorisce la trasparenza necessaria nelle relazioni tra Consiglio e Parlamento;

9. invita il Consiglio, nel caso in cui debba statuire in materia di interruzione delle relazioni economiche sulla base dell'articolo 228 A del trattato CE, a consultare il Parlamento prima che le decisioni vengano adottate e, qualora ciò non sia possibile per provati motivi di urgenza, a farlo in via successiva e a modificare la propria posizione in funzione del parere del Parlamento;

10. deplora che, al posto di una vera politica estera e di sicurezza comune, nel Trattato di Maastricht si sia scelto di affidare la parte sostanziale della politica di sicurezza ad un organismo parallelo come l'UEO, che non comprende tutti gli Stati membri, che rimane sottratto al controllo democratico del Parlamento europeo, che resta comunque un'istituzione intergovernativa e largamente incontrollata dagli organi comunitari e che è altresì un organismo intergovernativo le cui competenze sono state considerevolmente ampliate sulla base della decisione di Petersberg e che non è soggetto al controllo degli organi comunitari;;

11. ritiene che il Consiglio debba assumere l'impegno di partecipare assiduamente alle riunioni della commissione per gli affari esteri e la sicurezza nonchè ad un tempo delle interrogazioni in seno a quest'ultima, poiché principalmente in questo modo sarà garantita la continuità del controllo esercitato dal Parlamento;

12. sollecita la Presidenza a presentare, all'inizio di ogni semestre, il suo programma in materia di politica estera e a tener conto, nella sua attuazione, del parere espresso dal Parlamento;

13. invita la Presidenza a salvaguardare il ruolo della Commissione nella rappresentanza esterna dell'Unione, al fine di non indebolirne la posizione rispetto al trattato di Roma;

14. invita il Consiglio, in vista dei nuovi sviluppi e in considerazione della ripartizione dei compiti prevista dal Trattato di Maastricht, a prevedere l'invio di delegazioni del Parlamento europeo alle conferenze dell'ONU, della CSCE, ecc. nell'ambito delle delegazioni della Comunità europea;

15. reputa che i criteri di base per giustificare l'adozione di azioni comuni costituiscano elementi essenziali nella predisposizione della politica estera dell'Unione e che pertanto il Parlamento debba essere consultato prima della loro adozione definitiva, nonché ogniqualvolta sia necessario modificarli per adattarli alle esigenze del contesto internazionale;

16. invita il Consiglio a trasmettere per parere al Parlamento la relazione dei ministri degli affari esteri sulla probabile evoluzione della PESC, come risulta all'allegato delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, e a modificarla sulla base delle osservazioni presentate dal Parlamento;

17. chiede che il Consiglio decida l'apertura di ambasciate comuni ad alcuni Stati membri qualora ciò sembri opportuno, in particolare nei paesi in cui questi ultimi non sono rappresentati e nei paesi in cui sia più facilmente realizzabile la sintesi degli interessi degli Stati membri;

18. auspica che nelle nuove ambasciate comuni vengano utilizzati i servizi dei funzionari diplomatici degli Stati membri, in modo che questi ultimi si abituino a difendere i criteri e gli interessi dell'Unione e non soltanto quelli degli Stati membri;

19. richiama l'attenzione del Consiglio sull'importanza della raccomandazione, quale prevista dall'articolo J.7 del Trattato di Maastricht, nella misura in cui essa è in grado di conferire o di togliere legittimità ad un'azione intrapresa da quest'ultimo;

per quanto riguarda la Commissione

20. invita la Commissione a presentare preventivamente al Parlamento, prima della loro comunicazione al Consiglio, i suoi orientamenti in materia di politica estera, accompagnando tale trasmissione con una valutazione delle incidenze finanziarie di queste ultime;

21. è d'avviso che la Commissione debba garantire la trasmissione, in modo adeguato, al Parlamento delle informazioni di cui dispone in materia di politica estera e che riceve dalle sue rappresentanze e delegazioni site al di fuori dell'Unione e di tener conto del parere espresso dal Parlamento;

22. ritiene che le nomine degli ambasciatori dell'Unione e dei delegati della Commissione debbano essere comunicate al Parlamento non appena effettuate e che gli incaricati debbano fornire informazioni alle commissioni parlamentari quando queste ultime lo richiedano e invita la Commissione a concordare con il Parlamento un'idonea procedura a questo scopo;

23. ricorda alla Commissione il suo dovere di custode dei Trattati e la invita ad impegnarsi, per quanto riguarda la questione non ancora delucidata dello status del Parlamento europeo all'Assemblea della CSCE e nell'esercizio delle sue funzioni di governo, affinché il Parlamento europeo possa partecipare a pieno titolo alle organizzazione parlamentari internazionali sempreché tali organizzazioni siano caratterizzate a livello di Consiglio e di Commissione da una partecipazione a pieno titolo della Comunità;

per quanto riguarda il Parlamento

24. ritiene che allo stato attuale il Parlamento europeo non disponga dei poteri e degli strumenti necessari per svolgere un ruolo adeguato in materia di politica estera e di sicurezza e chiede quindi che tali poteri vengano conseguentemente ampliati;

25. conferma l'opinione espressa nella sua risoluzione del 10 ottobre 1991 sulla Conferenza intergovernativa sull'Unione politica secondo cui dovrebbe partecipare alla concezione della politica estera e controllarne l'attuazione e ritiene che il Parlamento debba fare il massimo uso possibile degli strumenti messi a sua disposizione dal Trattato di Maastricht;

26. prende atto che la selezione dei settori relativi alla realizzazione di azioni comuni, operata in occasione del Consiglio europeo di Lisbona, non ha che un carattere esemplificativo e può essere completata a seconda dell'evolversi della situazione internazionale; parte dal principio che il Consiglio europeo terrà in primo luogo in considerazione, in sede di fissazione degli interessi comuni che sfociano in azioni comuni, le priorità e le iniziative del Parlamento;

27. prende atto che, secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, le questioni aventi implicazioni in materia di difesa secondo i termini dell'articolo J.4 del Trattato di Maastricht non sono sottoposte al processo di azione comune ma riafferma il suo diritto ad essere consultato per assicurare il controllo democratico su questa importante parte dell'azione dei governi degli Stati membri;

28. reputa che, dato il carattere specifico della politica estera, debbano essere predisposte procedure particolari atte a garantire la confidenzialità dei lavori, senza la quale le attività dell'Unione in questo settore risulterebbero gravemente indebolite;

29. sottolinea l'importanza degli aspetti finanziari delle attività di politica estera e si riserva il diritto di intervenire in sede di procedura di bilancio per fare in modo che le sue opinioni siano tenute in debita considerazione;

30. ritiene che in caso di contrasto grave e prolungato con il Consiglio e/o con la Commissione su questioni di politica estera esso debba ricorrere nei confronti di quest'ultima allo strumento della censura, trattandosi dell'unico mezzo efficace di pressione a sua disposizione per controllare l'esecutivo e gli Stati membri che l'hanno nominato;

31. incarica la propria commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità a definire le modalità di attuazione degli strumenti menzionati nel Trattato di Maastricht, quali ad esempio la consultazione e la raccomandazione, nonché a predisporre il quadro regolamentare necessario allo svolgimento del dialogo permanente con il Consiglio e la Commissione in materia di politica estera;

32. ritiene, per analogia, che lo stesso tipo di disposizioni debba essere adottato in materia di sicurezza, essendo necessario stabilire con le altre istituzioni interessate e in particolare con il Consiglio dell'UEO, un contesto regolamentare compatibile con l'efficace svolgimento delle funzioni di rappresentanza e di controllo democratico che spettano al Parlamento europeo;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Cooperazione politica europea, nonché ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla CSCE e al Consiglio dell'Unione dell'Europa Occidentale.

 
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