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PARLAMENTO EUROPEO - 19 gennaio 1993
Sussidiarietà, ambiente e tutela dei consumatori

RISOLUZIONE A3-0380/92

Risoluzione sull'applicazione del principio di sussidiarietà alla politica ambientale e alla tutela dei consumatori

Il Parlamento europeo,

-visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 8A, 100A e 130R, S e T,

-visti gli articoli 13 e 25 dell'Atto unico europeo,

-vista la definizione di sussidiarietà che figura nel progetto di Trattato sull'Unione europea approvato dal Parlamento europeo nel 1984,

-visti il preambolo e l'articolo 3B del Trattato sull'Unione europea adottato nella sessione del Consiglio europeo a Maastricht,

-vista la proposta di risoluzione dell'on. Collins e altri sull'applicazione del principio della sussidiarietà alle politiche in materia di protezione dell'ambiente e tutela dei consumatori,

-vista la sua risoluzione del 22 novembre 1990 sulle Conferenze intergovernative nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea G.U. n. 324 del 24.12.1990, pag. 219., nella quale chiedeva l'inserimento della politica ambientale nel quadro generale della politica comunitaria,

-vista la decisione del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992 sull'impostazione generale per l'applicazione del principio di sussidiarietà,

-vista la decisione del Consiglio ambiente del 15 e 16 dicembre 1992 sul V Programma d'azione in materia ambientale e la sussidiarietà,

-vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0380/92),

A.considerando che la necessità di avvicinare maggiormente la Comunità ai cittadini richiede una definizione del principio di sussidiarietà per quanto concerne la politica ambientale e la tutela dei consumatori quale principio che massimizza la partecipazione democratica alla definizione, all'attuazione e all'applicazione delle politiche e che consente che le decisioni vengano prese ad un livello quanto più locale possibile, al fine di garantire al massimo grado la tutela dei consumatori così come la protezione e il miglioramento dell'ambiente nella Comunità,

B.considerando che è necessario incrementare e migliorare l'efficacia delle politiche ambientali comunitarie poiché, nonostante vent'anni di attività, l'ambiente della Comunità continua a degradarsi,

C.considerando che il carattere transfrontaliero di molti problemi ambientali, gli effetti negativi sul mercato unico delle notevoli differenze tra le norme nazionali in materia ambientale, l'esigenza di integrare la protezione dell'ambiente in tutte le altre politiche comunitarie e l'obbligo della Comunità di migliorare la qualità della vita e le norme riguardanti la protezione dell'ambiente in tutta la Comunità richiedono una solida politica ambientale su scala comunitaria,

D.considerando che l'approvazione, da parte della Comunità, dei vari programmi di finanziamenti a livello internazionale, nazionale, regionale e locale nonché dei programmi a favore delle regioni svantaggiate, in difficoltà o insulari presuppone l'integrazione in detti programmi della protezione dell'ambiente, condizione su cui la Comunità dovrà esercitare il proprio controllo nella fase sia dell'approvazione che della valutazione dell'efficacia dei programmi,

E.considerando le decisioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992 sui criteri per l'applicazione del principio di sussidiarietà e i primi esempi di iniziative che non saranno più prese a livello comunitario,

F.considerando la decisione del Consiglio ambiente del 15 e 16 dicembre 1992 nella quale si afferma che non sarà rimesso in discussione l'"acquis" comunitario in materia di legislazione ambientale, ma che diverse politiche e misure previste nel V Programma d'azione in materia di ambiente saranno prese a un livello diverso da quello comunitario,

G.considerando che la rinazionalizzazione delle competenze in materia di politica ambientale e tutela dei consumatori e l'indebolimento delle norme minime armonizzate a livello comunitario comprometterebbero direttamente il mercato unico,

H.riconoscendo il favore di cui gode la Comunità quale legislatore in materia ambientale e la richiesta di ulteriori iniziative su scala comunitaria per il miglioramento dell'ambiente,

I.riconoscendo le eccezionali credenziali istituzionali di cui dispone la Comunità per agire autorevolmente a favore della protezione dell'ambiente a livello globale; riconoscendo la crescente importanza delle azioni globali in materia ambientale, quali la Conferenza UNCED di Rio, e riconoscendo che un indebolimento dell'autorità della CE per quanto concerne la politica ambientale pregiudicherebbe questo ruolo globale oltre che l'efficacia delle azioni per la salvaguardia del pianeta sottoscritte dalla Comunità,

L.riconoscendo che un modo chiaro per avvicinare maggiormente la politica ambientale ai cittadini consiste nell'abolire gli ostacoli esistenti che rendono meno trasparenti e verificabili da parte dei cittadini stessi le deliberazioni e i processi decisionali intesi a tutelare i loro interessi,

M.riconoscendo l'importanza chiave per il concetto di sussidiarietà dell'attribuzione delle competenze a livello locale e rilevando che la condizione preliminare per l'attribuzione delle competenze è la conoscenza,

N.considerando che è ampiamente comprovato che gli Stati membri e le Istituzioni comunitarie non provvedono a divulgare le conoscenze in materia di protezione dell'ambiente e di tutela dei consumatori;

O.riconoscendo che un'ulteriore condizione preliminare per l'attribuzione delle competenze a livello locale è la presenza di organismi locali democraticamente eletti e che le autorità regionali e locali rivestono una funzione chiave nell'applicazione del concetto di sussidiarietà che non dovrebbe essere né indebolita né ignorata dagli Stati membri caratterizzati da eccessivo centralismo,

P.riconoscendo che i cittadini hanno diritto a essere informati e a presentare direttamente ricorso alla Commissione quando vi sia il sospetto che uno Stato membro non si conforma alla politica ambientale della Comunità,

1.insiste affinché l'attuale normativa comunitaria in materia amientale sia efficacemente applicata (vale a dire con l'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Ispettorato comunitario), rafforzata (ossia aumentando il numero di sostanze pericolose da bandire o migliorando le norme sulla qualità delle acque) e ampliata al fine di inserire la politica ambientale nel quadro generale delle politiche comunitarie come richiesto nella già ricordata risoluzione del 22 novembre 1990 sulle Conferenze intergovernative nel contesto della strategia del Parlamento europeo in vista dell'Unione europea;

2.insiste pertanto affinché le Istituzioni comunitarie si basino sul criterio fondamentale della garanzia del massimo livello di tutela dei consumatori e dell'ambiente nel decidere in merito alle rispettive competenze della Comunità, degli Stati membri e dei governi regionali e locali per quanto riguarda le future azioni intese alla tutela dei consumatori e dell'ambiente;

3.insiste sulle necessità di salvaguardare altresì le misure locali, regionali e nazionali, quando queste sono migliori rispetto alle norme comunitarie in materia di protezione dell'ambiente e di tutela dei consumatori;

4.chiede che le misure comunitarie tendano a stabilire, su scala comunitaria, il massimo livello di tutela dei consumatori e dell'ambiente esistente in un qualsiasi Stato membro;

5.chiede che la Commissione si impegni nel suo attuale lavoro ad applicare il principio di sussidiarietà nella maniera più trasparente e aperta possibile;

6.auspica che l'applicazione del principio di sussidiarietà possa adeguarsi all'evolversi della situazione e insiste quindi perché l'attuazione di detto principio avvenga secondo criteri che consentano di valutare l'azione della Comunità e non secondo elenchi limitativi;

7.insiste affinché sia dato risalto al ruolo degli organismi governativi eletti a livello regionale e locale in qualsiasi proposta di riformulazione delle definizioni di sussidiarietà che figurano attualmente nei trattati e affinchè si tenga conto di tale ruolo nelle proposte di riforma della Commissione concernenti tutte le procedure e le azioni comunitarie, dando un particolare rilievo alla necessità che siffatti organismi esistano o vengano creati in tutti gli Stati membri;

8.chiede che la Commissione e il Consiglio, sotto l'attuale presidenza o in futuro, tutelino la legislazione esistente in materia di protezione dell'ambiente e dei consumatori da qualsiasi tentativo di applicare un test retrospettivo sulla sussidiarietà;

9.si compiace della decisione del Consiglio ambiente del 15 e 16 dicembre 1992, nella quale si afferma che l'applicazione del principio di sussidiarietà non significherà un ritorno indietro della politica comunitaria in materia di ambiente, e vigilerà affinché tale decisione sia effettivamente applicata;

10.si compiace per l'enfasi posta dalla Commissione, nel suo Quinto programma d'azione, sulla condivisione della responsabilità dei principali attori, ossia delle organizzazioni di cittadini, degli organismi nazionali, regionali e locali pubblici e privati, delle associazioni volontarie, così come delle Istituzioni della CE, per garantire il successo degli obiettivi fissati nel programma;

11.deplora la decisione del Consiglio ambiente del 15 e 16 dicembre 1992, nella quale si afferma che taluni aspetti e misure specifiche figuranti nel V programma d'azione in materia ambientale dovranno essere messi in opera a livelli diversi da quello comunitario;

12.chiede che la Commissione si adoperi a favore del miglioramento ambientale della Comunità nel suo insieme e opponga una ferma resistenza a ogni tentativo di minare tale principio attraverso definizioni di sussidiarietà inadeguate volte unicamente a ritrasferire agli Stati membri la responsabilità legislativa e basate su considerazioni ristrette o nazionalistiche;

13.chiede di essere consultato in occasione della revisione di talune politiche e misure specifiche del V Programma d'azione in materia ambientale effettuate in base all'applicazione del principio di sussidiarietà;

14.insiste sul fatto che, nella sua riflessione sugli strumenti adeguati per portare avanti il suo Quinto programma di azione in materia d'ambiente la Commissione raccomanda nuove misure volte a estendere il principio, contenuto nella direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (85/337/CEE), del diritto dei cittadini del luogo all'informazione e al ricorso diretto alla Commissione in presenza di dubbi sull'osservanza da parte di uno Stato membro della politica ambientale comunitaria;

15.insiste affinché la Commissione aumenti il numero dei membri della rete per l'attuazione e l'applicazione delle politiche nonché del gruppo di controllo della politica ambientale in modo da includervi autorità locali e regionali e affinché i rappresentanti siano eletti a livello locale anziché designati o nominati dagli Stati membri;

16.si compiace per le intenzioni della Commissione di estendere l'elenco dei progetti per i quali è richiesta agli Stati membri la valutazione dell'impatto ambientale, in quanto questa direttiva mette i cittadini nelle condizioni di tutelare efficacemente l'ambiente a livello locale;

17.insiste pertanto affinché tale elenco sia esteso in modo da includere politiche, piani e programmi e talune politiche e piani settoriali;

18.chiede che la Commissione presenti proposte volte a rendere pubbliche le riunioni del Consiglio dei ministri dell'ambiente e dei comitati di esperti e a far sì che i loro processi verbali siano pubblicati;

19.invita la Commissione a promuovere ampie consultazioni con le organizzazioni per la tutela dei consumatori in tutta la Comunità e a riferire quindi alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, nel corso del 1993, in merito alla possibilità di consolidare il ruolo del Consiglio consultivo dei consumatori e di democratizzarne l'organizzazione e il funzionamento;

20.invita la Commissione a rendere più accessibile la procedura pubblica relativa alle denunce;

21.chiede che la Commissione abbia la possibilità di svolgere indagini in loco su alcuni gravi problemi ambientali e casi di violazione in modo da accelerare le procedure di ricorso alla Corte di giustizia;

22.chiede che sia pubblicata immediatamente la relazione a lungo attesa sull'attuazione della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale e che venga pubblicata al più presto un'altra relazione che comprenda gli aspetti seguenti, qualora essi non siano già stati contemplati nella relazione suddetta:

-analisi delle informazioni fornite dai gruppi consultati e concernenti la misura in cui le loro opinioni hanno avuto ripercussioni sull'evoluzione della situazione,

-raccomandazioni intese a consolidare i diritti alla consultazione pubblica a livello locale e ad assicurare che si tenga effettivamente conto delle opinioni raccolte nel corso delle consultazioni;

-raccomandazioni volte a migliorare la coerenza e la qualità delle dichiarazioni in tutta la Comunità;

23.chiede che la task-force dell'Agenzia europea dell'ambiente raccolga e renda disponibili dati sull'ambiente a livello paneuropeo e che all'Agenzia, al momento della sua entrata in funzione, venga attribuito il potere di indagare in merito ai casi di mancato rispetto della legislazione comunitaria, riferendone alla Commissione;

24.invita la Commissione a presentare entro sei mesi una relazione in merito all'applicazione del principio di sussidiarietà per l'effettiva introduzione di un elevato livello di tutela dei consumatori armonizzato in tutta la Comunità, garantendo il diritto di iniziativa degli Stati membri per quanto concerne il miglioramento delle norme comunitarie e presentando proposte volte a perfezionare la diffusione delle informazioni e accrescere la partecipazione democratica dei consumatori e delle organizzazioni che li rappresentano a livello locale, nazionale e comunitario, nonchè includendo la definizione, l'attuazione e l'applicazione delle politiche, al fine di integrare la tutela dei consumatori nelle altre politiche comunitarie;

25.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

 
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