RISOLUZIONE A3-0189/92
Risoluzione sulla concezione e sulla strategia dell'Unione europea in vista del suo ampliamento e della creazione di un ordine paneuropeo
Il Parlamento europeo,
- viste le sue risoluzioni sui mutamenti politici in Europa a partire dal 1989 e sui nuovi sviluppi nell'intero continente , nonché sulla costituzione dell'Unione europea ,
- viste le proposte di risoluzione degli onn. D. Martin e altri (B3-0499/90) e Roumeliotis (B3-1937/90),
- vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali e visti i pareri della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0189/92),
A. considerando la crescente importanza dell'Unione europea e gli appelli sempre più numerosi a essa rivolti affinché garantisca in modo durevole la pace interna ed esterna tra tutti i popoli europei, lo sviluppo della democrazia e del diritto in tutta Europa, la promozione di un benessere economico equo dal punto di vista sociale e ben equilibrato a livello regionale, il rafforzamento della tutela dell'ambiente naturale e il mantenimento e sviluppo del patrimonio culturale di tutta l'Europa,
B. considerando che l'evoluzione negli Stati dell'Europa centrale e orientale verso un sistema politico democratico e un'economia di mercato, il proseguimento della politica di riforme nelle repubbliche nate sul territorio dell'ex-Unione Sovietica e la fine del confronto militare e ideologico in Europa hanno creato anche per l'Unione e per i rapporti di essa con gli altri Stati europei una nuova situazione,
C. considerando che, anche dopo il crollo delle dittature comuniste e la disgregazione del predominio sovietico in Europa orientale, la coesistenza pacifica dei popoli e lo sviluppo delle libertà individuali, dello Stato democratico e del benessere economico non sono garantiti in modo durevole,
D. considerando che l'integrazione fra gli Stati europei nell'ambito dell'Unione europea rappresenta la strada da seguire per il superamento del nazionalismo, la soluzione pacifica dei conflitti e la promozione dello sviluppo economico e che tale successo senza precedenti non deve assolutamente essere tradito bensì consolidato e sviluppato,
E. considerando che i recenti sviluppi in ambito economico, tecnologico, ecologico e sociale mettono tutti i popoli europei di fronte a nuovi problemi e pericoli la cui soluzione e superamento sono sempre meno possibili nell'ambito delle singole sovranità nazionali e comportano invece, a fianco di una crescente integrazione nell'Unione europea, anche una cooperazione paneuropea sempre più intensa,
F. esprimendo il convincimento che l'appartenenza all'Europa non possa essere nettamente definita dal punto di vista geografico, storico, etnico, religioso, culturale né tantomeno politico ma che presupponga in ogni caso la volontà politica di partecipare a un destino comune,
G. convinto che l'impegno a favore innanzitutto della pace, della tutela dell'ambiente, dello sviluppo economico-sociale in ambito mondiale e del rispetto dei diritti dell'uomo presuppongano una stretta collaborazione anche con Stati non europei, in particolare con gli Stati Uniti e il Canadà, con la Russiae con le altre Repubbliche nate sul territorio dell'ex-URSS, con la Turchia nonché con gli Stati della costa orientale e meridionale del Mediterraneo,
H. considerando che le conseguenze dell'ingiustizia sociale, degli squilibri economici, della distruzione sempre più vasta dell'ambiente e della crescita demografica in altre parti del mondo si ripercuote anche sui popoli europei e li costringe a iniziative comuni più incisive nella lotta a livello mondiale contro la fame, la povertà, la distruzione dell'ambiente e il riarmo,
I. considerando le diverse proposte avanzate sull'evoluzione della struttura dell'Europa, in particolare la Carta per una "Nuova Europa" firmata a Parigi nell'ambito della CSCE,
J. considerando le richieste della Turchia, dell'Austria, di Cipro, di Malta, della Svezia, della Finlandia e della Svizzera di entrare a far parte dell'Unione europea e tenendo conto degli "accordi europei" con la RFCS, la Polonia e l'Ungheria, che confermano il desiderio di adesione di tali Stati, le iniziative corrispondenti di altri Stati europei e l'auspicio espresso dai paesi rivieraschi del Mediterraneo meridionale e orientale di rinsaldare i loro legami con l'Unione,
K. considerando che l'effettiva adesione all'Unione implica, in primo luogo, l'adesione alla sua vocazione federale, nonché la volontà e la possibilità di accettarne pienamente tutte le regole e tutti i principi, se necessario dopo un appropriato periodo di transizione,
L. considerando che l'adesione di altri Stati all'Unione europea perturberebbe profondamente il funzionamento delle Istituzioni comunitarie se non fosse accompagnato da una modifica sostanziale delle stesse,
I. Caratteristiche fondamentali di un ordinamento paneuropeo
1. è convinto che la nuova situazione in Europa metta l'Unione europea di fronte a sfide cui essa deve rispondere al proprio interno attraverso una più coraggiosa riforma in vista di un'unione a vocazione federale forte, basata sul rispetto del principio di sussidiarietà, e, all'esterno, con un nuovo progetto che garantisca una collaborazione sempre più stretta di tutti i popoli europei;
2. considera auspicabile l'ampliamento dell'Unione europea con l'accoglimento di Stati europei che dispongano di istituzioni democratiche pienamente sviluppate e proprie di uno Stato di diritto - capaci di garantire la tutela dei diritti umani - e delle strutture dell'economia di mercato, e che siano in grado di recepire l'acquis comunitario compresa l'Unione economica e monetaria, incluso l'accordo sulla politica sociale concluso nell'ambito del Trattato di Maastricht, di accettare senza riserve l'obiettivo dell'Unione politica e siano disposti ad operare in tal senso; ritiene inoltre che tale ampliamento non risponda solo agli interessi degli Stati candidati ma anche a quelli dell'Unione europea;
3. non ritiene né possibile né necessario che tutti i paesi europei, quelli che si sentono tali o quelli che sono legati all'Europa, si uniscano in futuro per formare un'unione e rileva del resto che le decisioni in merito all'ampliamento dell'Unione dipendono anche dalla futura evoluzione politica, geopolitica ed economica dell'Europa nonché dall'evoluzione interna dell'Unione europea;
4. giudica auspicabile che siano avviati in primo luogo negoziati con i paesi dell'EFTA che hanno presentato domanda di adesione, e che tali negoziati siano condotti parallelamente con l'obiettivo di pervenire all'eventuale adesione in un'unica data;
5. ritiene che lo Spazio economico europeo, che non deve ridurre il ruolo della Corte di giustizia europea e del Parlamento europeo, agevolerà il successivo ingresso degli Stati dell'EFTA che desiderano aderire, offrendo anche una possibilità di più stretti legami economici e politici fra l'Unione europea e gli Stati europei economicamente più sviluppati che non vogliono aderire ad essa;
6. ritiene che gli accordi di associazione ("accordi europei") finora conclusi siano ben lontani dallo sfruttare appieno le possibilità offerte dall'articolo 238 del Trattato CEE per un più stretto legame con la Comunità e per il sostegno ai processi di riforma nell'Europa orientale, e suggerisce in particolare di esaminare se
- possa essere ammessa un'associazione all'Unione che permetta agli Stati associati un coinvolgimento adeguato nella PESC e la partecipazione alla cooperazione nei settori degli Affari interni e della Giustizia, senza tuttavia impedire l'evoluzione di tali settori verso una effettiva e completa comunitarizzazione;
- possano essere create forme di associazione che consentano una cooperazione graduale e progressiva, in vista di un'eventuale adesione;
- possano essere sviluppate forme multilaterali di cooperazione regionale e di dialogo politico regionale fra l'Unione e più Stati associati, allo scopo di promuovere la coesione regionale e i rapporti di vicinato, e per contrastare il sorgere di nazionalismi;
7. auspica che l'Unione europea continui a perseguire i suoi obiettivi politici, a prescindere dai previsti ampliamenti e associazioni, e apra a tutti gli Stati europei, che agiscono individualmente o in raggruppamenti subregionali, programmi di sostegno specifici come SPES, SPRINT, ERASMUS o PETRA e agenzie come l'Agenzia europea dell'ambiente, chiedendo che detti Stati interessati contribuiscano in modo adeguato ai costi di tali iniziative;
8. chiede che l'Unione europea, parallelamente al rafforzamento e alla democratizzazione del proprio sistema istituzionale a carattere federale, istituisca un "Sistema di cooperazione confederale in Europa" suscettibile di costituire un quadro globale europeo per la soluzione di determinati problemi di dimensione paneuropea quali ad esempio la garanzia della sicurezza, il controllo dei movimenti migratori, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, l'esecuzione di determinati compiti di protezione dell'ambiente, la tutela della salute, la lotta alla criminalità e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze;
9. ritiene che il Consiglio d'Europa e la CSCE faranno parte di questo "Sistema di cooperazione confederale in Europa", per cui dovrebbero proseguire e intensificare la loro importante funzione di fori per accordi a livello paneuropeo nei rispettivi settori specifici di responsabilità, e che l'Unione europea dovrà esserne il centro motore;
10. ritiene necessario che l'Unione europea in quanto tale figuri, accanto ai suoi Stati membri, quale membro del Consiglio d'Europa e parte contraente della CSCE e che l'Unione stessa assuma progressivamente, nei settori di competenze a essa demandati, la prerogativa di pronunziarsi a nome degli Stati membri;
11. si impegna afinché il "Sistema di cooperazione confederale in Europa" non sia strutturato come una classica confederazione unitaria e con competenze estese, bensì si sviluppi sulla base di una pluralità di confederazioni con compiti settoriali o regionali, la cui formazione l'Unione europea dovrebbe promuovere;
12. giudica importante che la cooperazione nell'ambito delle confederazioni con compiti settoriali sia strutturata in modo flessibile e che in esse cooperino rispettivamente l'Unione europea e i paesi terzi interessati alla soluzione comune di problemi comuni in determinati settori e che allo scopo sono anche disposti a esercitare in comune singoli diritti di sovranità;
13. sottolinea che la cooperazione nell'ambito delle confederazioni con compiti settoriali non deve limitare né ostacolare il processo di integrazione nell'Unione europea, collegato al trasferimento di competenze nazionali;
14. ritiene che, in taluni settori, al "Sistema di cooperazione confederale in Europa" potrebbero partecipare, secondo le modalità del caso, tanto gli Stati Uniti e il Canadà quanto la Russia e altri Stati nati sul territorio dell'ex URSS, la Turchia e i paesi dell'area mediterranea non europea;
15. ritiene che nel "Sistema di cooperazione confederale in Europa" la cooperazione intergovernativa fra l'Unione europea e gli altri Stati sia di norma la struttura più realistica e adeguata per le decisioni politiche, a condizione però che il contributo di ogni Stato partecipante, e soprattutto dell'Unione europea, sia soggetto a un controllo parlamentare, che le disposizioni giuridiche così convenute possano entrare in vigore nell'Unione europea e negli altri Stati solo previa approvazione del Parlamento europeo e/o dei Parlamenti nazionali;
16. sollecita la creazione di una "Accademia europea", cui siano chiamate, senza fissare quote nazionali, diverse personalità illustri, esperte e indipendenti della cultura e dell'arte, della scienza, del mondo religioso e della politica, che rappresentino e promuovano l'identità culturale europea nella sua molteplicità;
II. Riforme strutturali e istituzionali
L'Unione
17. ritiene che il Trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 febbraio 1992 sia necessario ma non sufficiente per consentire a quest'ultima di far fronte adeguatamente, dal punto di vista istituzionale e politico, alle nuove sfide e, in particolare, di accogliere un gran numero di nuovi Stati membri;
18. è convinto che l'Unione europea possa far fronte all'adesione di nuovi Stati e alle sfide paneuropee solo qualora si evolva, sulla base di una costituzione elaborata dal Parlamento europeo e da sottoporre alla ratifica degli Stati membri, in un'Unione con strutture federali e competenze limitate ma concrete sulla base del principio di sussidiarietà e istituzioni democratiche pienamente sviluppate;
19. chiede quindi la convocazione - prima del 1996 e comunque anteriormente a ogni decisione di ampliamento - di una Conferenza intergovernativa incaricata di avviare questo processo con la partecipazione del Parlamento europeo, sulla base di un progetto di Costituzione dell'Unione, affinché l'Unione stessa possa accogliere altri Stati europei, rafforzando allo stesso tempo la sua coesione, la sua capacità decisionale e la sua legittimità democratica;
20. non condivide l'opinione espressa nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 27 giugno 1992, secondo cui l'ampliamento dell'Unione agli Stati dell'EFTA aspiranti all'adesione dovrebbe essere realizzato senza ulteriori riforme istituzionali;
21. insiste affinché nell'ambito dei prossimi negoziati di adesione vengano concordate almeno le riforme istituzionali e strutturali più urgenti;
22. decide, in merito a tali riforme, i seguenti orientamenti:
a) per quanto attiene al Consiglio:
- il ruolo e la natura della presidenza vanno ridefiniti nel rispetto del principio della parità tra gli Stati membri nonché tenendo conto delle crescenti esigenze di continuità e di presenza espresse dalla rappresentanza esterna dell'Unione europea;
- occorre accelerare la sua evoluzione a seconda Camera legislativa nel senso di una vera e propria Camera degli Stati a fianco del Parlamento europeo; il Consiglio diventerà un organo dell'Unione in seduta permanente, che si riunisce pubblicamente in sede legislativa e delibera a maggioranza in un procedimento di codecisione paritetica con il Parlamento europeo, ridefinendo, in considerazione dell'ampliamento dell'Unione, la maggioranza qualificata in base a nuovi criteri, pur rispettando la ponderazione dei voti;
- nell'emanazione di disposizioni di applicazione sulla base di normative adottate dal Consiglio e dal Parlamento nell'ambito di una chiara gerarchia delle norme, deve essere conservato al Consiglio un ruolo particolare, in quanto va mantenuta la responsabilità degli Stati membri in ordine all'esecuzione e all'applicazione delle leggi dell'Unione;
b) per quanto attiene alla Commissione
- deve diventare l'esecutivo dell'Unione europea e come tale deve gestire gli affari sulla base delle norme dell'Unione europea e degli orientamenti approvati dal Consiglio europeo;
- occorre rafforzarne la capacità di azione e la responsabilità di fronte al Parlamento, in particolare per gli impegni nell'ambito delle relazioni esterne e del "Sistema di cooperazione confederale in Europa";
- nei settori di sua competenza deve essere la Commissione sola a rappresentare l'Unione europea verso l'esterno, in particolare nei confronti delle strutture paneuropee; per il resto essa opera di concerto con la Presidenza del Consiglio e sotto il controllo del Parlamento europeo secondo le prassi di controllo vigenti negli Stati membri in materia di politica estera;
- occorre introdurre il principio della competenza politica,
- il Presidente della Commissione, nominato dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo, deve decidere congiuntamente al Consiglio e al Parlamento, garantendo una rappresentanza equilibrata di tutti gli Stati membri per quanto riguarda le funzioni di rango più elevato dell'Unione e la composizione dell'esecutivo;
- deve essere resa possibile la designazione di Commissari sostituti in settori specifici;
c) per quanto attiene al Parlamento europeo:
- occorre aumentarne la rappresentatività con l'aumento del numero degli Stati membri dell'Unione europea, fissando il numero dei deputati conformemente al principio della "proporzionalità decrescente", in base al quale il loro numero in rapporto a quello degli abitanti dello Stato membro di appartenenza diminuisce con l'aumentare della popolazione;
- deve partecipare con gli stessi diritti e lo stesso peso del Consiglio a tutte le decisioni sulle entrate e sulle spese in tutti gli ambiti della legislazione dell'Unione europea (codecisione);
- occorre rafforzare considerevolmente il suo controllo sulla politica estera di sicurezza, in particolare in considerazione del ruolo dell'Unione europea e delle sue decisioni nel "Sistema di cooperazione confederale in Europa", nonché sul successivo sviluppo dell'Unione europea, attraverso il parere conforme su tutte le decisioni fondamentali di PESC, sulla stipula di trattati internazionali e su tutte le decisioni adottate all'unanimità dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;
23. per quanto attiene all'impiego delle lingue in un'Unione europea ampliata:
- il rispetto della pluralità culturale e della sicurezza del diritto rendono indispensabile che ogni lingua nazionale dell'Unione europea sia lingua ufficiale dell'Unione stessa,
- ogni cittadino e ogni deputato ha il diritto di essere ascoltato nella sua lingua nell'ambito delle istituzioni dell'Unione e a informarsi in tale lingua sulla politica e sulla legislazione dell'Unione,
e reputa che l'aumento del numero delle lingue ufficiali a seguito dell'ampliamento della Comunità conseguente all'adesione di nuovi Stati membri renderà indispensabile pervenire a un accordo sull'utilizzazione tecnica di lingue di lavoro;
Il Consiglio d'Europa
24. propone che il Consiglio d'Europa sia messo in condizione di potenziare il proprio ruolo per quanto riguarda la collaborazione nei settori della cultura, della scienza, della politica sanitaria, dell'urbanistica, del diritto privato, della politica sociale e in campo etico-sociale fra tutti gli Stati e le organizzazioni governative europei e suggerisce di trasformarlo, rafforzandolo, in un consesso per il dialogo tra i comuni e le regioni nonché tra le organizzazioni governative e non governative esistenti in Europa;
25. auspica
- l'ulteriore sviluppo della Convenzione sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e della Carta sociale europea, al fine, tra l'altro, di elaborare una Carta dei diritti delle minoranze in Europa che garantisca tanto i diritti individuali quanto quelli collettivi;
- il perfezionamento del regime di tutela giuridica previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare per quanto riguarda le denunce di violazione dei diritti delle minoranze negli Stati europei;
- l'elaborazione di altre convenzioni europee in settori di interesse comune, soprattutto per quanto riguarda questioni giuridiche, politico-sociali, etniche ed etiche;
La Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)
26. ritiene necessario che la CSCE recentemente ampliata intensifichi e istituzionalizzi ulteriormente il proprio ruolo in materia di politica della sicurezza, nello spirito e sulla base del "Documento di Helsinki 1992" approvato il 10 luglio 1992 dai Capi di Stato e di governo dei paesi aderenti alla CSCE;
27. ritiene particolarmente necessario un ulteriore sviluppo della Carta della CSCE, in considerazione anche del recente ampliamento di quest'ultima, al fine di conciliare i principi della non ingerenza e del rispetto dell'integrità territoriale con quelli del rispetto del diritto all'autonomia e della tutela delle minoranze, e si compiace della nomina di un alto commissario CSCE responsabile per le minoranze nazionali, anche se la sua autonomia e la sua capacità d'iniziativa sono limitate;
28. ravvisa nella partecipazione degli Stati Uniti e del Canadà alla CSCE non solo un segno del costante legame tra questi due paesi e il destino dell'Europa, ma anche la possibilità di instaurare con essi una stretta collaborazione in ambiti diversi da quello della sicurezza;
29. in attesa di una piena partecipazione della Comunità europea e, quando sarà il momento, dell'Unione europea alla CSCE, auspica di essere rappresentato in seno all'Assemblea parlamentare della Conferenza da una delegazione il cui status venga definito appositamente;
L'UEO e la NATO
30. ritiene necessario, per un periodo transitorio, instaurare legami più saldi tra le istituzioni dell'Unione europea e l'UEO, in quanto strumento per una politica comune nel settore della difesa, e provvedere, nel 1996, a un'integrazione di quest'ultima nell'Unione;
31. accoglie con favore le decisioni adottate dall'UEO il 19 giugno 1992 in materia di istituzionalizzazione e strutturazione del dialogo, della consultazione e della cooperazione con gli Stati dell'Europa centrale e orientale;
32. ritiene che la NATO, mentre si sviluppa il ruolo della CSCE e prosegue la sua riorganizzazione e una ridefinizione degli obiettivi politici e strategici conformemente alle dichiarazioni di Copenaghen e di Roma, possa ancora costituire uno strumento di garanzia della sicurezza in tutta l'Europa e di uno stretto collegamento tra l'Europa, da un lato, e gli Stati Uniti e il Canadà dall'altro;
33. individua nella creazione del Consiglio di cooperazione dell'Atlantico settentrionale un punto di partenza appropriato per un più approfondito collegamento, nel settore della politica e della sicurezza, fra la NATO e gli Stati dell'ex Patto di Varsavia;
34. ritiene auspicabile che la NATO diventi l'elemento portante di un patto di non aggressione e di reciproca assistenza di vasta portata, concluso da tutti gli Stati membri con tutti gli altri Stati europei, inclusa la Russia - ed eventualmente altri Stati nati sul territorio dell'ex-URSS -nonché con l'Unione europea;
Compiti delle Istituzioni dell'Unione europea
35. conferma alla sua commissione competente l'incarico di portare rapidamente a compimento i lavori sul progetto di costituzione dell'Unione europea;
36. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a trasformare l'Unione europea nel motore e nel fulcro del "Sistema di cooperazione confederale in Europa" creando così un solido punto di partenza di un ordinamento paneuropeo che garantisca la pace sul continente, promuova lo sviluppo di sistemi democratici, rafforzi la coesione economica e sociale, tuteli un ambiente di vita naturale per l'uomo, garantisca la molteplicità delle regioni e delle culture europee e assuma le proprie responsabilità nella lotta contro la fame, la povertà, la distruzione dell'ambiente e il riarmo anche in altre zone del mondo;
37. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, degli Stati Uniti e del Canadà, al Consiglio d'Europa, alla CSCE, alla UEO e alla NATO.