RISOLUZIONE A3-0384/92
Risoluzione sulla procedura di cooperazione
Il Parlamento europeo,
- visto il suo progetto di trattato del 14 febbraio 1984 che istituisce l'Unione europea ,
- visto l'Atto unico europeo,
- viste le proprie risoluzioni dell'11 luglio 1990 sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea , del 22 novembre 1990 sulle Conferenze intergovernative nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea , del 7 aprile 1992 sui risultati delle Conferenze intergovernative ,
- vista la propria risoluzione del 17 giugno 1988 sulla carenza di democrazia nella Comunità europea ,
- viste le proprie risoluzioni del 16 febbraio 1989 sulla procedura di concertazione e del 17 dicembre 1992 sulla procedura di conciliazione ,
- vista la propria risoluzione del 16 febbraio 1989 sulla strategia del Parlamento europeo in vista della creazione dell'Unione europea ,
- vista la propria risoluzione del 16 febbraio 1989 sulle relazioni tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo ,
- vista la propria risoluzione del 10 ottobre 1991 sulle relazioni del Parlamento europeo con i parlamenti nazionali dopo la Conferenza dei parlamenti della Comunità e la relazione rivista Cravinho sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati membri ,
- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A3-0384/92)
A. considerando inaccettabile che un'unione di Stati democratici non sia essa stessa democratica,
B. considerando che il ruolo svolto dai parlamenti nel processo legislativo a livello nazionale negli Stati membri non trova un vero parallelismo a livello comunitario e che buona parte della legislazione comunitaria può essere adottata o respinta senza l'accordo del Parlamento europeo,
C. considerando che una procedura democratica per il processo legislativo della Comunità deve comportare una codecisione in cui Parlamento e Consiglio dei ministri siano su un piano di parità,
D. considerando che è inoltre essenziale migliorare sensibilmente la cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo se si vuole una Comunità europea realmente democratica,
E. considerando inammissibile che i poteri legislativi già delegati alle Comunità europee dagli Stati membri siano normalmente esercitati in ultima istanza dal Consiglio dei ministri, le cui decisioni in vari casi non sono soggette a un effettivo controllo da parte di un organismo eletto,
F. considerando inaccettabile che la delega di ulteriori competenze alla Comunità europea non sia accompagnata dall'instaurazione di un efficace controllo democratico in tutti questi settori,
G. considerando che l'istituzione, nell'ambito dell'Atto unico europeo, della procedura di cooperazione, che si applica agli articoli 7, 49, 54, par.2, 56, par. 2, seconda frase, 57 con talune eccezioni, 66, 100A, 100B, 118A, 130E e 130Q, par. 2, del trattato CEE, ha trasformato il ruolo del Parlamento in questi settori limitati, ma vitali, e introdotto un certo margine di controllo democratico sull'instaurazione di un mercato unico entro la fine del 1992,
H. consapevole che, se e quando il Trattato di Maastricht sarà ratificato, la procedura di cooperazione (enunciata nell'articolo 189C, immutata rispetto alla formulazione nell'Atto unico europeo) diventerà la più importante procedura legislativa nella Comunità,
I. rilevando in particolare le implicazioni per il carico di lavoro del Parlamento in seguito all'estensione, nell'ambito di Maastricht, della procedura di cooperazione (che riguarderà 14 settori contro gli 11 precedenti) e la creazione di una nuova forma di procedura legislativa, la codecisione (art. 189B) che riguarderà 15 settori, e che i termini di tre mesi previsti per l'esame delle posizioni comuni del Consiglio da parte del Parlamento (applicabili a 29 settori) e di sei settimane per l'adozione di un testo del Comitato di conciliazione (terza lettura) richiederanno tornate molto più frequenti,
J. ricordando di essersi impegnato, nella sua risoluzione del 16 gennaio 1986 sulla posizione del Parlamento europeo sull'Atto unico approvata il 16 e 17 dicembre 1985 dalla Conferenza intergovernativa , a sfruttare pienamente le possibilità offerte dall'Atto unico,
K. considerando di essersi dimostrato pienamente capace di esercitare efficacemente le nuove responsabilità di controllo democratico conferitegli in base alla procedura di cooperazione,
L. osservando in particolare che, nei 259 atti adottati nell'ambito della procedura di cooperazione nel periodo dall'entrata in vigore dell'AUE alla fine dell'agosto 1992, il 44% (1.524 su 3.482) degli emendamenti del Parlamento è stato accolto in prima lettura e il 26% (213 su 831) in seconda lettura, per un totale di molto superiore al 50%; ammettendo tuttavia che questa analisi puramente statistica potrebbe esagerare l'importanza politica degli emendamenti adottati e che si rende urgentemente necessaria una valutazione politica,
M. considerando tuttavia che la procedura di cooperazione presenta carenze sotto tre importanti aspetti:
a) la limitatezza del campo di applicazione,
b) la possibilità per il Consiglio di bocciare una proposta legislativa astenendosi dal deliberare (articolo 149, paragrafo 2, lettera f, del trattato CEE),
c) il diritto del Consiglio di adottare una legislazione nonostante l'opposizione del Parlamento a tutta o a parti di essa,
N. considerando che le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Roma il 14 e 15 dicembre 1990 hanno conferito alla Conferenza intergovernativa sull'Unione politica il mandato di apportare sostanziali miglioramenti alla procedura di cooperazione,
O. considerando che è opportuno che in una democrazia tutte le fasi della procedura legislativa siano pubbliche,
P. ricordando che nell'ottobre 1987 Lord Plumb, in veste di Presidente del Parlamento europeo, aveva reputato necessario ammonire il Consiglio per il mancato rispetto dell'obbligo, previsto dall'AUE, di informare esaurientemente il Parlamento dei motivi che l'avevano indotto ad adottare le sue posizioni comuni e che a tutt'oggi tale situazione è migliorata solo parzialmente.
1. ribadisce la sua opinione che la legislazione comunitaria che non riveste carattere costituzionale deve essere adottata quanto prima mediante un processo di codecisione tra Parlamento e Consiglio, in cui le due istituzioni hanno pari peso e diritti;
2. ribadisce in questo contesto la sua proposta di codecisione che figura nelle summenzionate risoluzioni dell'11 luglio e del 22 novembre 1990;
3. riconosce tuttavia che la procedura di cooperazione può essere considerata quale parte di una fase preparatoria nell'introduzione di un'autentica codecisione e invita nel frattempo Consiglio e Commissione ad adoperarsi nella misura del possibile affinché l'applicazione della procedura di cooperazione, enunciata nell'articolo 149, paragrafo 2, del trattato CEE e nell'articolo 189C del Trattato di Maastricht, funzioni nel modo più democratico possibile, attraverso accordi interistituzionali, la modifica dei loro regolamenti o con ogni altro mezzo disponibile;
4. invita in particolare il Consiglio a rispettare alla lettera l'articolo 149, paragrafo 2, lettera b), e a "informare esaurientemente il Parlamento dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della posizione della Commissione"; tali motivi dovrebbero comprendere i risultati delle votazioni in sede di Consiglio e le opinioni di ciascuno Stato membro, consentendo ai popoli e ai parlamenti della Comunità di farsi un'opinione sulla posizione dei loro governi;
5. ribadisce il suo punto di vista secondo cui la concertazione è necessaria per il funzionamento democratico della procedura di cooperazione esattamente come le procedure di consultazione e di codecisione; non vede per quale ragione essa venga omessa dalla procedura di cooperazione e invita il Consiglio, assistito dalla Commissione, a elaborare insieme al Parlamento, nell'ambito di un accordo interistituzionale, adeguate procedure di concertazione da avviare su richiesta del Parlamento o del Consiglio;
6. ritiene che le migliori possibilità per influenzare una posizione comune esistano prima che essa venga decisa dal Consiglio e chiede che si trovino gli strumenti atti a consentire al Parlamento di fornire un maggiore input alla procedura di cooperazione (e anche alla procedura di codecisione) prima che il Consiglio adotti la sua posizione comune;
7. ribadisce la sua ferma intenzione di migliorare il controllo democratico della legislazione facendo quanto in suo potere per instaurare un'efficace cooperazione con i parlamenti degli Stati membri;
8. ribadisce la sua richiesta ripetutamente espressa affinché tutte le fasi del processo legislativo comunitario, ivi comprese le relative riunioni del Consiglio, siano pubbliche;
9. invita i governi e i parlamenti degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a prendere tutte le misure necessarie affinché questi auspici si realizzino, modificando il Trattato, negoziando accordi interistituzionali o modificando i regolamenti interni;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati candidati all'adesione.