RISOLUZIONE B3-0286/93
Risoluzione sull'uso di ormoni e di sostanze anabolizzanti illegali nella produzione di carni
Il Parlamento europeo,
-vista la dichiarazione della Commissione in data 11 febbraio 1993,
-vista la sua risoluzione in data 29 ottobre 1992 sul controllo dell'applicazione delle direttive che vietano l'impiego di ormoni e di altre sostanze anabolizzanti ,
-vista la sua risoluzione del 16 settembre 1988 sull'uso di ormoni nella produzione di carni ,
-vista la relazione della commissione d'inchiesta sul problema della qualità nel settore delle carni (A2-0011/89),
-vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 1985 sulla proposta della Commissione delle CE al Consiglio concerennte una direttiva che modifica la direttiva 81/602/CEE riguardante il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica ,
-visto il divieto comunitario imposto all'uso di ormoni,
1.invita la Commissione a riferire con urgenza sui risultati delle sue indagini sull'uso illegale di ormoni e a riferire in quale misura ci si sia conformati alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta;
2.ritiene che l'uso di sostanze non autorizzate come il Clenbuterolo ("angel dust") debba essere ricompreso nel divieto comunitario;
3.invita la Commissione a proporre strumenti addizionali atti a impedire l'uso di ormoni e di sostanze anabolizzanti illegali, come richiesto dalla commissione d'inchiesta del Parlamento europeo;
4.osserva che, oltre agli ormoni nel senso stretto del termine, nelle tecniche di ingrasso degli animali viene usato un numero crescente di altri preparati, come gli anabolizzanti, i -stimolanti (redistributori come il Clenbuterolo) e miscele di anabolizzanti, spesso in combinazione con altri medicinali come i corticosteroidi;
5.chiede alla Commissione di continuare a effettuare ispezioni e visite regolari e ritiene che occorra aumentare le risorse finanziarie da destinare a tale scopo;
6.rileva che le direttive esistenti non sono sufficienti e chiede che vengano modificate in modo da
-chiarire la distinzione fra sostanze vietate e sostanze consentite che vengono somministrate illegalmente,
-mettere a punto una legislazione comunitaria sull'uso di -stimolanti (redistributori, Clenbuterolo e "Angel dust"), che preveda esplicitamente il divieto dell'uso di queste sostanze nell'ingrasso degli animali da allevamento,
-creare un sistema efficiente che consenta di identificare ciascun animale o carcassa in ogni fase della catena di produzione della carne,
-distruggere senza alcun compenso gli animali vivi sottoposti a trattamenti illegali,
-attribuire rilevanza penale al possesso di sostanze vietate e al possesso illegale di sostanze lecite,
-indicare come, quando e dove gli animali vivi devono essere ispezionati negli allevamenti, ai mercati, in transito e ai macelli; tali ispezioni dovrebbero essere effettuate senza preavviso;
7.è del parere che, ove possibile, la Commissione debba consolidare in un testo unico tutti i provvedimenti riguardanti la somministrazione di prodotti farmaceutici agli animali e la supervisione e il controllo degli stessi, al fine di semplificare il quadro giuridico a vantaggio delle autorità preposte all'applicazione, dei produttori, dei consumatori e dei veterinari;
8.invita gli Stati membri, da parte loro, a istituire controlli più rigidi e, mediante sanzioni più severe, a bloccare efficacemente il commercio e l'uso di ormoni illegali nell'allevamento, a questo proposito richiama l'attenzione sulla necessità di istituire equipes internazionali incaricate dell'applicazione delle norme;
10.sottolinea che l'uso illegale di ormoni contribuisce a sviluppare carcasse sovradimensionate e quindi a una produzione eccedentaria di carni;
11.sottolinea che il persistente uso illegale di ormoni contribuisce a dare al consumatore un'impressione sfavorevole della produzione di carni; ritiene che incomba ai produttori impedire che si continuino a usare ormoni illegali;
12.ribadisce la necessità che le carni importate nella Comunità rispettino le norme comunitarie in materia di commercializzazione;
13.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.