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PARLAMENTO EUROPEO - 11 febbraio 1993
Libera circolazione delle persone

RISOLUZIONE B3-0162, 0169, 0235/def., 0236, 0264 e 0269/93

Risoluzione sulla libera circolazione delle persone

Il Parlamento europeo,

-vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sulla soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie ,

-viste le sue risoluzioni del 9 luglio 1992 e del 19 novembre 1992 concernenti rispettivamente il completamento del mercato interno e la soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie nonché la libera circolazione delle persone nella Comunità,

-vista la sua risoluzione del 18 dicembre 1992 sulla settima relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento concernente l'applicazione del Libro bianco sul completamento del mercato interno ,

-viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992,

A.considerando che l'articolo 3, lettera c, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea enuncia il principio dell'"eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione", in particolare delle persone,

B.considerando che l'articolo 7 del Trattato CEE vieta, senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità,

C.considerando che l'articolo 8 A prevede a decorrere dal 31 dicembre 1992 la creazione di uno spazio senza frontiere interne, in cui sia garantita la libera circolazione delle persone,

D.considerando che più di 8 milioni di cittadini di paesi terzi risiedono nella Comunità, che tali persone sono soggette all'obbligo di visto in quasi tutti gli Stati membri e, per una semplice trasferta dall'uno all'altro Stato membro, devono assoggettarsi a lungaggini formali e comunicare dati di natura personale, quali, per esempio, i redditi degli ultimi sei mesi, ecc...,

E.considerando che secondo la Commissione, da un lato i cittadini degli Stati membri e dei paesi terzi continuano a formare oggetto di molteplici controlli frontalieri negli aeroporti e alle frontiere intracomunitarie e che tale pratica perdurerà probabilmente nel 1993 e che, d'altro lato, occorre mantenere tutta una serie di verifiche in taluni punti delle frontiere intracomunitarie in corrispondenza di nodi stradali, ferroviari o marittimi;

F.constatando che, pur essendo il Consiglio e la Commissione consapevoli della necessità di agire in modo da garantire, conformemente all'articolo 8 A del Trattato CEE, la libera circolazione delle persone, come dimostrano il Libro bianco della Commissione, il documento Palma e varie risoluzioni del Parlamento europeo, le misure da essi finora adottate non sono di natura tale da promuovere, come sarebbe necessario, la realizzazione di detto obiettivo,

G.considerando che il principio della libera circolazione delle persone all'interno della Comunità debba applicarsi a tutti i cittadini comunitari, oltre che ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro della Comunità,

1.chiede alla Commissione di ricorrere alle proprie prerogative ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE per adottare misure politiche e giuridiche efficaci destinate a permettere la piena libertà di circolazione nella Comunità conformemente agli articoli 8 A, 100 e 235 del Trattato CEE;

2.invita la Commissione a informare il Parlamento europeo e la sua commissione per le libertà politiche e gli affari interni, entro il 2 aprile 1993, delle misure da essa adottate e di quelle che intende adottare per garantire la piena libertà di circolazione all'interno della Comunità e a dimostrargli l'efficacia delle misure in questione;

3.invita altresì la Commissione a fare il punto della situazione nei dodici Stati membri e a presentare una relazione in materia entro il 2 aprile 1993 al Parlamento europeo e alla sua commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni;

4.chiede al Consiglio di adottare entro il 2 aprile 1993 misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone nella Comunità e di fornirne la motivazione al Parlamento e alla sua commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni;

5.chiede agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 5 del Trattato CEE adottando tutte le misure generali o specifiche volte a garantire che i loro obblighi, derivanti dal Trattato o da atti delle istituzioni comunitarie, siano osservati;

6.dichiara che adotterà tutte le misure a sua disposizione, avvalendosi in particolare del diritto attribuitogli dall'articolo 175 del Trattato CEE, per realizzare la piena libertà di circolazione delle persone nella Comunità e per garantire che gli obblighi chiaramente derivanti dall'articolo 8 A siano scrupolosamente rispettati, qualora giudichi insoddisfacenti le risposte che la Commissione e il Consiglio daranno nell'aprile 1993;

7.incarica la sua commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, di iniziare, in collaborazione con la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, i lavori preparatori in vista della procedura a norma dell'articolo 175, paragrafi 1 e 2, del Trattato CEE;

8.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.

 
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