Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
mar 28 apr. 2026
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
PARLAMENTO EUROPEO - 12 febbraio 1993
I pagamenti nell'ambito dell'Unione economica e monetaria

RISOLUZIONE A3-0029/93

Risoluzione sul sistema di pagamenti nell'ambito dell'Unione economica e monetaria

Il Parlamento europeo,

-viste le proposte di risoluzione degli onn. Beumer sul sistema di pagamenti nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (B3-0860/91), Robels Piquer sull'istituzione della Banca postale europea (B3-0286/92) e Vandemelebroucke su una scheda telefonica europea (B3-0289/92),

-visto il documento di discussione della Commissione "Il sistema dei pagamenti nel mercato interno europeo (COM(90)0447) e il documento di lavoro della Commissione "Pagamenti transfrontalieri più facili: come rimuovere gli ostacoli" (SEC(92)0621 - C3-0367/92);

-visto il trattato sull'Unione europea e in particolare gli articoli

i)da 73 B a 73 G relativi alla rimozione di tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi;

ii)73 H sulle disposizioni applicabili nel corso della fase uno della UEM concernenti i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali;

iii)105, paragrafo 2, sui compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), tra i quali figura la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento;

iv)109 C, paragrafi 1 e 2, relativi ai compiti del Comitato monetario e del Comitato economico e finanziario, tra i quali figura l'esame della situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti non appena il trattato di Maastricht sarà stato ratificato;

v)109 F, paragrafo 3, sulla responsabilità dell'Istituto monetario europeo (IME) di promuovere l'efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri a partire dal 1· gennaio 1994;

-visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale nonché i pareri della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, quest'ultimo sulla base della proposta di risoluzione B3-0289/92 (A3-0029/93);

A.considerando che ogni anno vengono effettuati nella Comunità un totale approssimativo di circa 400 milioni di pagamenti transfrontalieri, dei quali il 50% è rappresentato da pagamenti "al dettaglio", cioè di importo inferiore ai 2.500 ECU e che i 200 milioni di pagamenti "al dettaglio" rappresentano una porzione considerevole che probabilmente aumentarà quando il completamento del mercato unico intensificherà i flussi di merci, servizi e capitali e porterà a un aumento dei movimenti di persone,

B.considerando che la grande maggioranza dei pagamenti al dettaglio viene effettuata "di persona" da privati mentre il resto è costituito da pagamenti "a distanza" fatti da e destinati a persone o aziende in pagamento di merci e servizi,

C.preoccupato per il fatto che gli oneri relativi ai trasferimenti transfrontalieri sono da 10 a 20 volte più alti di quelli relativi ai trasferimenti nazionali e che le spese minime per pagamento transfrontaliero "al dettaglio" sono presumibilmente superiori ai 20 ECU;

D.considerando che il livello di efficienza dei sistemi di pagamento transfrontaliero negli Stati membri attualmente non è ancora adeguato ai requisiti della UEM e che è assolutamente necessario apportare miglioramenti nel settore ricorrendo a una tecnologia avanzata,

E.consapevole dell'interdipendenza esistente tra i pagamenti transfrontalieri al dettaglio e quelli relativi a importi di considerevole valore, in quanto in parecchi paesi entrambi sono effettuati in base agli stessi sistemi di pagamento,

F.considerando che lo strumento prevalente utilizzato per effettuare i pagamenti transfrontalieri al dettaglio a distanza è costituito da ordini di bonifico, mentre le carte di pagamento hanno recentemente assunto una discreta importanza rispetto agli assegni, di cui sta diminuendo la domanda,

G.memore della necessità di investire in infrastrutture (elaboratori elettronici, comunicazioni, software) e in norme e standard al fine di promuovere sistemi di pagamento altamente integrati pur nel rispetto dei principi di non discriminazione, di mancanza di barriere all'accesso e di concorrenza leale consentendo utili ragionevoli ai nuovi investimenti,

H.considerando che i pagamenti di importi elevati uniscono le banche centrali alle relative banche nazionali e che in tal modo la politica monetaria si canalizza attuandosi la politica dei cambi,

I.preoccupato per il fatto che molti sistemi sono basati su strumenti obsoleti e su pratiche che espongono al "rischio" di decesso prima che il pagamento sia stato concluso,

J.preoccupato per la necessità di dotare l'UEM di adeguati strumenti istituzionali da concepire, preparare e istituire nel corso della fase uno dell'UEM;

1.approva le quattro proposte avanzate dalla Commissione per quanto riguarda

a)collegamenti efficienti tra stanze di compensazione automatizzate (SCA),

b)sistema di banche corrispondenti,

c)nuovi sistemi quali l'addebito diretto per l'effettuazione di bonifici transfrontalieri,

d)l'adesione di alcune grandi banche a una SCA, senza provocare tuttavia distorsioni della concorrenza e creare nuove barriere all'accesso a un mercato;

2.ritiene che i due principi approvati dal Gruppo di collegamento utenti nella loro relazione, vale a dire la qualità delle informazioni e le procedure di ricorso, siano utilmente applicabili ai sistemi di pagamento esistenti e a quelli nuovi per migliorarne l'efficienza;

3.approva i quattro criteri, vale a dire trasparenza, celerità, affidabilità e costi utilizzati per la valutazione dei sistemi attuali e futuri di pagamento;

4.ritiene che il principio dell'"accettabilità transfrontaliera" in relazione a sistemi tecnici compatibili negli Stati membri dovrebbe essere applicato a tutti i nuovi sistemi di pagamento e alla elaborazione delle norme tecniche comunitarie;

Per quanto riguarda il consumatore

5.ritiene che il concetto del principio della trasparenza dovrebbe essere definito da una direttiva del Consiglio che tenga conto delle seguenti norme:

a)l'obbligo per la banca di informare il potenziale utente delle diverse modalità di pagamento che è in grado di offrire e del loro rispettivo costo,

b)il diritto dell'utente di sostenere tutti gli oneri connessi con un pagamento transfrontaliero che dovrebbe automaticamente escludere la "doppia imputazione di oneri",

c)un periodo di quattro giorni lavorativi per il regolamento del pagamento transfrontaliero,

d)la possibilità per l'utente di avvalersi di una procedura di ricorso; la Commissione dovrà prevedere un adeguato meccanismo di ricorso per le piccole e medie imprese;

6.si compiace delle linee direttrici relative all'informazione dei consumatori sui pagamenti transfrontalieri a distanza proposte dalle banche e destinate a garantire che ogni utente disponga della più ampia informazione possibile; esprime tuttavia anche la sua preoccupazione per il fatto che in passato tali linee direttrici non venivano rispettate;

7.insiste che nei casi in cui l'ordinante abbia accettato di sostenere il pagamento di tutti gli oneri gli operatori dei sistemi di pagamento siano obbligati a rispettare l'obbligo di nessuna "doppia imputazione", in modo tale che il beneficiario possa ricevere l'intero importo trasferito;

8.ritiene che il quarto principio della raccomandazione 90/109/CEE , relativo a un'esecuzione entro un massimo di due giorni per i trasferimenti transfrontalieri, dovrebbe essere interpretato nel senso di quattro giorni lavorativi per pagamenti transfrontalieri a distanza, indipendentemente dal numero delle banche coinvolte nell'esecuzione dell'ordine di pagamento; dovrebbe anche essere imposta una sanzione sulla banca che ritarda l'esecuzione;

9.ricorda che i poteri conferitigli dal trattato sull'Unione europea, in particolare il suo articolo 138 D relativo al diritto dei cittadini di rivolgere una petizione al Parlamento e l'articolo 138 E sulla figura del Mediatore, si applicano ai casi derivanti dal funzionamento dei sistemi di pagamento;

10.chiede alla Commissione di garantire che gli organismi nazionali incaricati dell'esame delle denunce, creati o da creare in base alla suddetta raccomandazione della Commissione, cooperino tra di loro in modo da consentire al denunciante di rivolgersi unicamente al suo organismo nazionale, che, se del caso, entrerà in contatto a suo nome con altri organismi nazionali;

11.manifesta la sua preoccupazione per il fatto che non sia stata trattata in modo approfondito la questione della protezione delle persone, in particolare in merito al trattamento dei dati di carattere personale dei sistemi di pagamento e relativa efficacia; chiede pertanto alla Commissione di rivedere la sua proposta del 1990 onde tutelare l'utente dei sistemi di pagamento, senza creare necessariamente ostacoli allo sviluppo di pagamenti transfrontalieri;

Per quanto riguarda i nuovi sistemi di pagamento e la concorrenza

12.sostiene le iniziative relative a nuovi sistemi di pagamento proposte da nuovi o già esistenti operatori e, in modo particolare, lo sviluppo dei trasferimenti elettronici di fondi; è persuaso dell'opportunità di potenziare la concorrenza effettiva tra i sistemi mediante l'eliminazione delle barriere tecniche e giuridiche all'accesso e l'armonizzazione di standard tecnici e operativi;

13.ritiene che talune innovazioni, come la rete di carte da utilizzare per i trasferimenti di denaro o l'estensione dell'addebito diretto transfrontaliero o gli assegni elettronici, potrebbero essere incentivate dalla Comunità qualora esistesse un quadro giuridico appropriato e invita la Commissione a presentare una proposta sulle condizioni giuridiche e tecniche a tale fine;

14.invita la Commissione a presentare una proposta adeguata in materia di norme sugli aspetti giuridici dei regolamenti interbancari coinvolgenti una terza parte tenendo conto del riconoscimento dell'ECU privato come mezzo di pagamento;

15.è profondamente consapevole dell'importanza del ruolo dei nuovi sistemi di pagamento nella modernizzazione dei sistemi di pagamento nazionali in taluni Stati membri; uno sforzo in tal senso contribuirebbe al conseguimento dell'obiettivo di coesione proclamato dal trattato di Maastricht e meriterebbe il sostegno finanziario e tecnico della Comunità già previsto per le reti transeuropee;

16.rivolge un appello alla Commissione affinché studi le modalità e gli strumenti tramite i quali sia possibile ridurre gli alti costi di telecomunicazioni per i nuovi sistemi di pagamento sulla base della direttiva sulla fornitura di una rete aperta e affinché riferisca in merito al Parlamento europeo, entro un anno dall'adozione della presente risoluzione, sulle iniziative intraprese in materia;

17.ritiene che l'attuale obbligo di dichiarazione alle banche centrali nazionali relativamente alle operazioni all'interno della CEE sia incompatibile con la filosofia dei quattro principi, della libertà e del mercato unico; propone quindi che per ogni pagamento inferiore a 10.000 ECU non vi sia nessun obbligo di dichiarazione;

18.concorda con i principi in materia di concorrenza contenuti nell'allegato C del documento della Commissione (SEC(92)0621), ma si chiede come con il meccanismo che la Commissione prevede di adottare si possa mantenere un equilibrio adeguato tra accordi generali e concorrenza efficace tale da rispettare il sistema europeo del mercato aperto e della correttezza;

19.ritiene che i servizi bancari corrispondenti risulterebbero sostanzialmente migliorati se i collegamenti tra le stanze di compensazione automatizzate (SCA) fossero perfezionati in una prima fase e che successivamente, dopo la ratifica del trattato di Maastricht da parte degli Stati membri, il comitato dei governatori delle banche centrali dovrebbe considerare la possibilità di istituire una Stanza europea di compensazione automatizzata alla cui preparazione provvederebbe l'Istituto monetario europeo;

20.rileva che un sistema di pagamento ben integrato nella Comunità beneficerebbe di un sostegno supplementare se i paesi dello Spazio economico europeo adottassero fin d'ora sistemi compatibili con quelli in vigore nella CEE; il Comitato per le norme bancarie europee in tale prospettiva dovrebbe invitare un rappresentante di tali paesi a partecipare ai suoi lavori;

21.invita la Commissione a presentare una proposta in cui si cerchi di eliminare qualsiasi incertezza derivante da leggi nazionali conflittuali e, in particolare, a studiare gli aspetti relativi

a)al momento del saldo,

b)al grado di irrevocabilità,

c)alla natura della moneta avente corso legale in presenza di una valuta parallela,

d)alla mutua responsabilità degli istituti di credito che intervengono nella realizzazione di un pagamento transfrontaliero;

22.propone l'elaborazione di norme che disciplinino l'ammissione a un sistema di pagamento analogo nell'impostazione e nell'applicazione a quello applicabile alla seconda direttiva bancaria, che dovrebbe garantire

a)il principio dell'assenza di esclusiva,

b)il diritto riservato a tutti gli enti creditizi di elaborare un sistema di pagamento a condizione che essi soddisfino i criteri della ammissibilità economica,

c)l'elaborazione di criteri relativi alla eleggibilità economica, vale a dire la potenziale adeguatezza economica e il minimo rischio sistemico,

d)la supervisione dei sistemi di pagamento da parte di organismi regolatori che agiscono sulla base di principi comunemente concordati e criteri orientativi;

23.invita il Comitato dei governatori delle banche centrali nazionali a elaborare una posizione comune sull'aumentata concorrenza tra istituti finanziari di altro tipo e diversi dalle banche i quali desiderino istituire o essere ammessi ai sistemi di compensazione e di liquidazione;

Per quanto riguarda i pagamenti di importo elevato

24.avverte che la libertà di prestazione di servizi nel settore bancario (autorizzazione unica per l'esercizio di attività bancarie) a decorrere dal 1993 e l'ovvio aumento del numero di pagamenti transnazionali determineranno un incremento delle operazioni di compensazione interna in seno a una stessa istituzione bancaria, col risultato che numerose operazioni di pagamento transnazionali non saranno più registrate e potranno più facilmente sfuggire a ogni sorveglianza; inoltre ciò provocherebbe fluttuazioni nei sistemi di cambio, almeno fino alla terza fase dell'UEM;

25.esprime le sue preoccupazioni per il fatto che il Comitato dei governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri non ha completato i suoi lavori sul "rischio sistemico", vale a dire quello derivante dalla possibilità che l'inadempimento di un partecipante al sistema di pagamento possa mettere gli altri partecipanti nella condizione di non poter far fronte ai propri impegni alla scadenza;

26.fa rilevare come il fatto che taluni sistemi di pagamento effettuino sia pagamenti transfrontalieri "al dettaglio" che "all'ingrosso" non implichi una minimizzazione del rischio sistemico;

27.ritiene che circa il 90% dei pagamenti di importi elevati provenga dai mercati finanziari, di cui la maggior parte sono mercati dei cambi; sottolinea pertanto che il rischio nei sistemi di pagamento potrebbe aumentare proporzionalmente all'incremento dei movimenti di capitali;

28.invita il Comitato dei governatori della banche centrali nazionali a esaminare e a proporre un elenco di principi in materia di collaborazione tra organismi regolatori relativamente

a)alla vigilanza sui sistemi di pagamento,

b)al coordinamento delle politiche volte a ridurre e a controllare il rischio derivante da differenti sistemi di pagamento nella Comunità,

c)allo scambio di informazioni tra Banche centrali nazionali,

d)a norme e garanzie comuni;

29.è preoccupato per il fatto che i trasferimenti interbancari di fondi di importo notevole tra i vari paesi potrebbero ripercuotersi

a)sulla stabilità e l'integrità del sistema finanziario,

b)sulla liquidità totale e il credito,

c)sul rischio di regolamento valutario incrociato;

30.chiede quindi al Comitato dei governatori delle banche centrali nazionali di valutare innanzitutto le esperienze fatte con il sistema di pagamento a livello comunitario di cui al paragrafo 19 e di proporre quindi, se necessario, la creazione di un sistema completamente nuovo in grado di effettuare liquidazioni in varie monete, assumendo in tal modo i rischi del settore privato;

31.si riserva il diritto di riesaminare la situazione dei sistemi dei pagamenti quando sia la Commissione che il Comitato dei governatori delle banche centrali informeranno il Parlamento europeo sulle questioni sollevate nella presente risoluzione;

32.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato dei governatori della banche centrali e ai parlamenti degli Stati membri.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail