Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
mar 28 apr. 2026
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
PARLAMENTO EUROPEO - 9 marzo 1993
Sottrazione di minori

RISOLUZIONE A3-0051/93

Risoluzione sulla sottrazione di minori

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Vayssade e altri, a nome del gruppo socialista, sulla sottrazione di minori (B3-0474/89) ,

-vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulla sottrazione di minori ,

-vista la sua risoluzione del 12 luglio 1990 sulla Convenzione relativa ai diritti del bambino ,

-vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1991 sui problemi dell'infanzia nella Comunità ,

-vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 relativa ad una Carta europea dei diritti del fanciullo ,

-visto il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini destinato alla commissione per le petizioni, sulla petizione n. 637/88 concernente il mantenimento dell'esercizio in comune della potestà parentale nel caso dei figli dei divorziati ,

-visti il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità , il regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego , e le direttive del Consiglio n. 90/364/CEE relativa al diritto di soggiorno, n. 90/365/CEE relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e n. 90/366/CEE relativa al diritto di soggiorno degli studenti ,

-vista la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (n. 72/454/CEE),

-viste la Convenzione n. 105 del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e di ripristino di tale affidamento e la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione di minori,

-vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,

-vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo,

-visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0051/93),

A.considerando che la recente Convenzione delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989, sui diritti del fanciullo, alla quale hanno aderito vari Stati della Comunità, contiene una serie di disposizioni secondo le quali gli Stati contraenti dovranno adottare misure per impedire che il bambino venga separato dai genitori (articolo 9), per evitare che i bambini vengano trasferiti e trattenuti illecitamente all'estero (articolo 11) e per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di bambini a qualsiasi fine o in qualsiasi forma (articolo 35),

B.considerando che la Convenzione citata dispone che, ai fini precedentemente menzionati e in particolare per impedire il trasferimento illecito di bambini all'estero, gli Stati contraenti dovranno promuovere la concertazione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi già esistenti,

C.considerando che il Parlamento europeo, nella summenzionata risoluzione relativa ad una Carta europea dei Diritti del fanciullo, ha sancito, al paragrafo 8.13, il diritto del bambino di mantenere contatti diretti e permanenti con entrambi i genitori in caso di rottura del vincolo matrimoniale, anche qualora uno dei due viva in un altro paese,

D.considerando che spesso il diritto di visita non viene di fatto rispettato e che ciò può portare a conseguenze irreversibili nel rapporto fra minore e genitore,

E.considerando che nella stessa risoluzione, e agli effetti precedentemente menzionati, il Parlamento ha dichiarato altresì che gli Stati membri della Comunità dovranno adottare prontamente le misure opportune per impedire che i fanciulli siano illegalmente sequestrati, trattenuti o non restituiti da parte di uno dei genitori o di terzi, - indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in uno Stato membro o in un paese terzo, ed ha auspicato che i procedimenti legali previsti possano consentire una soluzione economica e rapida delle controversie e siano facilmente applicabili in tutta la Comunità,

F.considerando che nella summenzionata risoluzione del 13 dicembre 1991 il Parlamento ha espresso la sua preoccupazione per la sempre maggiore frequenza con cui continuano a verificarsi casi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori o di terzi e ha chiesto un'armonizzazione delle norme giuridiche nazionali, proponendo inoltre la creazione di un "registro dei bambini scomparsi" per i circa 6.000 bambini di cui si sono perse le tracce nella Comunità,

G.ricordando che nella summenzionata risoluzione del 26 maggio 1989 il Parlamento ha già chiesto, di fronte alle ampie proporzioni che va assumendo il fenomeno della sottrazione internazionale di bambini nella Comunità, che venga studiato uno strumento giuridico comunitario specifico per risolvere tale problema,

H.considerando che le due Convenzioni esistenti in materia - la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori - hanno assolto la loro funzione ma hanno evidenziato allo stesso tempo gli innumerevoli problemi di applicazione che impediscono di risolvere con assoluta efficacia il problema della sottrazione internazionale di minori da parte di uno dei genitori,

I.considerando che uno dei principali problemi di ordine giuridico sollevati da entrambe le Convenzioni consiste nell'adozione di tecniche giuridiche diverse e nell'esistenza di un gran numero di eccezioni alla restituzione del bambino nonchè al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere, giacchè gli Stati firmatari possono formulare innumerevoli riserve,

J.considerando che alcuni Paesi membri non hanno ancora ratificato le due Convenzioni,

K.considerando che la Convenzione europea concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, esclude dal suo campo di applicazione le questioni relative allo stato e alla capacità delle persone fisiche nonché al regime matrimoniale;

J.considerando che il principio dell'interesse del minore deve godere di considerazione prioritaria nelle decisioni concernenti la sottrazione di minori, pur non dovendo ostacolare ingiustificatamente, nello Stato membro di rifugio, la restituzione del minore al suo Stato membro di residenza abituale,

1.chiede che le sottrazioni dei minori siano condannate duramente;

2.constata che le legislazioni penali degli Stati membri presentano lacune o divergenze per quanto riguarda le pene e la classificazione dei reati relativi alla sottrazione e al trattenimento illecito di bambini, nel caso in cui a commetterli sia uno dei genitori;

3.ritiene tuttavia che, ogniqualvolta sia possibile, si dovrebbe evitare di attribuire al problema un carattere penale e adottare invece una soluzione diretta all'immediata restituzione della tutela del minore al genitore dichiarato affidatario ex-lege, con decisione giudiziaria o mediante un accordo omologato fra le parti;

4.ritiene, a tale riguardo, che anche dopo la separazione e il divorzio il figlio o i figli debbano poter intrattenere rapporti con il genitore che non ha ottenuto l'affidamento;

5.rammenta che, a norma dell'articolo 18 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, il diritto del bambino ad avere entrambi i genitori deve essere il punto di partenza di qualsiasi decisione in materia di diritto di famiglia; che il dovere di custodia di entrambi i genitori deve essere posto in rilievo rispetto al diritto di affidamento; ricorda che occorre inoltre tener sempre presente la possibilità di riconoscere ad entrambi i genitori il diritto all'affidamento;

6.ritiene che qualsiasi soluzione tendente alla salvaguardia e alla restituzione di tale diritto di affidamento, nell'ambito della sottrazione internazionale di minori, debba garantire e tutelare anche il diritto di visita attribuito ad uno dei genitori, e che una particolare attenzione andrebbe rivolta al problema nel caso in cui si tratti di un figlio naturale;

7.ritiene che a livello comunitario e nei singoli Stati membri occorra garantire una consulenza e un'informazione sufficienti sul diritto di affidamento e sul problema della sottrazione dei minori a tutte le coppie di nazionalità differente, ai loro figli e ai loro familiari in caso di divorzio e separazione; che sia inoltre opportuno istituire consultori per persone che intendano avviare una relazione con qualcuno di nazionalità diversa;

8.chiede che sia prospettata la realizzazione di mediazioni familiari internazionali ovvero l'immissione in rete di mediazioni familiari nazionali; ciò potrebbe contribuire a risolvere le controversie sul diritto di visita e svolgere un ruolo preventivo contro la sottrazione del minore da parte del genitore che non ne ha l'affidamento;

9.ritiene che la Comunità dovrebbe appoggiare le associazioni che si adoperano per prevenire la sottrazione dei minori;

10.raccomanda agli Stati membri di procedere ad un'azione concertata, nel quadro di istanze internazionali competenti, onde ravvicinare nonché inasprire le sanzioni applicabili nel caso in cui la sottrazione venga perpetrata da terzi;

11.osserva con preoccupazione che il fenomeno della sottrazione internazionale di minori nella Comunità potrebbe aumentare in conseguenza della soppressione delle frontiere interne nel quadro del completamento del Mercato interno;

12.constata lo stretto legame esistente tra il fenomeno della sottrazione illegale di minori e la realizzazione completa di due delle libertà caratteristiche del Mercato interno, quali la libera circolazione delle persone e il diritto di stabilimento, e sottolinea inoltre che tale problema è già stato affrontato in varie sedi comunitarie e in particolare in seno alla Cooperazione politica;

13.chiede che sia condotto uno studio sulla libertà di circolazione dei minori non emancipati e le misure raccomandate dagli Stati membri in tale ambito, per garantire ai genitori che hanno l'affidamento il diritto di opporsi all'uscita del minore dal territorio del paese di residenza ambituale; lo studio dovrebbe in particolare analizzare gli strumenti previsti nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia predisposti nel Trattato di Maastricht e nell'Accordo di Schengen;

14.ribadisce che, sebbene le due Convenzioni dell'Aia e di Lussemburgo del 1980 si siano rivelate fino ad oggi strumenti validi per affrontare il fenomeno della sottrazione internazionale di minori da parte di uno dei genitori, l'ingente numero di domande ancora in sospeso o irrisolte, i problemi inerenti all'applicazione di entrambe le Convenzioni nonché l'ulteriore fatto che alcuni Stati membri non le hanno ancora ratificate inducono a ritenere necessaria una regolamentazione comunitaria sufficientemente agile e flessibile da assicurare il rientro del bambino nel paese di residenza nel più breve tempo possibile;

15.rileva che le due Convenzioni, pur essendo aperte ad altri Stati, hanno registrato per ora soltanto un numero bassissimo di adesioni da parte di paesi terzi; per tale motivo, nell'ambito delle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi, ritiene che occorrerebbe:

a)sollecitare i paesi terzi a firmare la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

b)sollecitare gli Stati membri a stipulare accordi bilaterali con i paesi terzi;

16.rileva inoltre che le maggiori lacune nell'applicazione di tali Convenzioni dipendono soprattutto dalla lentezza delle procedure, dalla non totale gratuità delle stesse, da difficoltà linguistiche e, in numerosi casi, dalla difficoltà per il richiedente di ottenere un aiuto giudiziario in base ai sistemi vigenti negli Stati membri;

17.prende atto dei problemi sollevati dal riconoscimento e dall'esecuzione delle decisioni straniere in un altro Stato contraente e altresì del considerevole numero di eccezioni previste in entrambe le Convenzioni al riconoscimento e all'esecuzione suddetti nonché al ritorno immediato del minore nello Stato di residenza;

18.ritiene importante che gli obblighi derivanti da trattati internazionali siano applicati da tutti gli Stati membri sulla base di una piena reciprocità;

19.prende nota soprattutto del fatto che la Convenzione di Lussemburgo del 1980 dispone, all'articolo 10, che il giudice del paese di rifugio accerti gli effetti della decisione in questione alla luce dei principi fondamentali del diritto di famiglia vigenti nello Stato interessato e, di conseguenza, possa rifiutare per tali motivi il riconoscimento o l'esecuzione della decisone in questione;

20.deplora che la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale abbia escluso dal suo ambito di applicazione il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni che riguardano il diritto di affidamento ed il diritto di visita;

21.invita gli Stati membri a introdurre norme che garantiscano la piena operatività del diritto di visita;

22.constata con preoccupazione l'ingente numero di riserve cui hanno fatto ricorso gli Stati firmatari delle due Convenzioni e chiede agli Stati membri di riflettere e di avviare negoziati con gli altri Stati contraenti delle Convenzioni al fine di limitare il più possibile le riserve anzidette;

23.constata, tuttavia, l'efficacia di alcuni accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria, stipulati fra gli stessi Stati membri o fra Stati membri e paesi terzi, volti a ripristinare l'affidamento del minore o a garantire il diritto di visita extraterritoriale; ne sottolinea inoltre l'effetto dissuasivo nei confronti dei genitori tentati di ricorrere alla sottrazione;

24.chiede agli Stati membri che ancora non lo abbiano fatto di ratificare entrambe le Convenzioni nel più breve tempo possibile, e, in concreto, chiede che:

a)la Grecia e l'Italia ratifichino la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980;

b)il Belgio ratifichi la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980;

c)la Grecia, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e l'Irlanda ratifichino la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

25.chiede alla Commissione di presentargli una Comunicazione in cui vengano esaminati tutti gli aspetti relativi alla sottrazione internazionale di minori all'interno di uno spazio europeo senza frontiere nonché le soluzioni che potrebbero costituire la base di uno strumento giuridico europeo;

26.chiede pertanto alla Commissione di vagliare le seguenti possibilità:

a)le possibilità giuridiche di includere, nella Convenzione di Bruxelles del 1968, il riconoscimento e l'esecuzione automatici delle decisioni relative all'affidamento e al diritto di visita, anche mediante il negoziato di un Protocollo,

b)la possibilità di promuovere, nella prospettiva del Mercato interno, uno strumento a livello comunitario per risolvere i problemi relativi alla sottrazione internazionale di minori all'interno della Comunità;

27.ritiene tuttavia che, in considerazione della natura degli istituti in questione, uno strumento giuridico basato sull'articolo 220 del trattato CEE sarebbe compatibile con il principio di sussidiarietà, e ritiene che esso dovrebbe:

a) prevedere procedure per l'automatica esecuzione di sentenze emesse dai tribunali sul luogo del rapimento,

b) consentire, da un lato, provvedimenti diretti per il rimpatrio dei bambini rapiti e, dall'altro, cercare di prevenire il problema della sottrazione di minori,

c) comprendere disposizioni specifiche sul diritto di visita, compreso il diritto di visita per i figli naturali,

d) privilegiare procedure per una rapida restituzione dei figli, di cui siano responsabili anche gli Stati membri,

e) limitare al massimo le cause di mancato riconoscimento o mancata esecuzione di sentenze,

f) prevedere la gratuità della procedura,

g) migliorare e rendere più rapida la cooperazione fra gli Stati membri e gli organismi amministrativi interessati;

28.chiede pertanto agli Stati membri di utilizzare la facoltà loro conferita dall'articolo 220 (primo trattino) del trattato CEE, per elaborare uno strumento giuridico basato sul medesimo;

29.chiede altresì alla Commissione di far riferimento in maniera sistematica a tali questioni nel quadro dei negoziati degli accordi di cooperazione con paesi terzi;

30.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio d'Europa, alla Cooperazione politica europea e alle Nazioni Unite.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail