RISOLUZIONE A3-0381/92
Risoluzione sul progetto di procedura elettorale uniforme per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo
Il Parlamento europeo,
-visto l'articolo 138, paragrafo 3, del trattato CEE che impone al Parlamento europeo l'obbligo di elaborare progetti intesi a permetterne l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri,
-visto il nuovo disposto dell'articolo 138, paragrafo 3, nel trattato sull'Unione europea che prevede il parere conforme del Parlamento europeo prima che il Consiglio deliberi all'unanimità,
-vista la sua risoluzione del 10 ottobre 1991 sugli orientamenti del Parlamento europeo relativi al progetto di procedura elettorale uniforme per i deputati al Parlamento europeo ,
-vista la sua risoluzione del 10 giugno 1992 sul sistema di ripartizione del numero dei deputati al Parlamento europeo ,
-visto l'articolo 121 del suo regolamento,
-vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A3-0381/92),
A.considerando che il principio della sussidiarietà è stato incluso nel trattato sull'Unione europea,
B.considerando che il Parlamento europeo ha il dovere di elaborare una proposta di sistema elettorale uniforme, caratterizzata dall'armonizzazione degli elementi essenziali del sistema,
C.considerando che tale obiettivo può essere raggiunto per tappe e che pertanto gli Stati membri hanno la facoltà di adeguare per fasi successive i loro sistemi al modello scelto,
1.conferma gli orientamenti approvati nella summenzionata risoluzione del 10 ottobre 1991 precisando che l'elezione dei deputati al Parlamento europeo va effettuata in base a una procedura elettorale uniforme fondata sul principio della rappresentanza proporzionale;
2.afferma che gli Stati membri devono garantire anche il diritto di voto alle elezioni europee ai cittadini di paesi terzi cui sia stato concesso tale diritto per le elezioni nazionali;
3.recepisce, conformemente all'articolo 138, paragrafo 3, del trattato CEE, i seguenti principi:
a)la ripartizione dei seggi per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo si effettua secondo un modo di scrutinio di tipo proporzionale, tenendo conto dei voti espressi sull'intero territorio dello Stato membro;
b)l'elezione si effettua sulla base di liste presentate o per l'intero territorio di uno Stato membro oppure per regioni o circoscrizioni elettorali plurinominali;
c)qualora uno Stato membro adotti un sistema di scrutinio uninominale, in questi collegi uninominali possono essere assegnati al massimo i due terzi dei seggi attribuiti a tale Stato membro; i seggi restanti sono ripartiti in tale Stato membro sulla base di liste, in modo tale che la ripartizione di tutti i seggi di tale Stato membro sia proporzionale alla totalità dei voti espressi;
d)per lo scrutinio di lista lo Stato membro può prevedere una o più preferenze;
e)lo Stato membro può stabilire una soglia minima per la ripartizione dei seggi compresa fra il 3 e il 5% dei suffragi espressi;
f)lo Stato membro può prevedere limitate disposizioni speciali per tener conto di specificità regionali; tali disposizioni speciali non possono mettere in discussione il principio dello scrutinio proporzionale;
4.rivolge un appello solenne al Consiglio affinché adotti una procedura elettorale uniforme conforme al progetto del Parlamento europeo entro termini che ne consentano imperativamente l'attuazione a partire dalle elezioni europee del 1994;
5.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.