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PARLAMENTO EUROPEO - 11 marzo 1993
Rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità

RISOLUZIONE A3-0025/93

Risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea (relazione annuale del Parlamento europeo)

Il Parlamento europeo,

-vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

-visti i Patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché i protocolli connessi,

-vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i protocolli connessi,

-vista la propria risoluzione del 12 aprile 1989 recante adozione della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali ,

-visti i principi del diritto internazionale ed europeo sui diritti dell'uomo,

-vista la sua risoluzione sulla pena di morte del 12 marzo 1992 ,

-vista la sua risoluzione del 13 ottobre 1989 sull'obiezione di coscienza e il servizio sostitutivo ,

-visti i trattati che istituiscono la Comunità europea,

-visto il trattato sull'Unione europea,

-visti i principi generali del diritto comuni a tutti gli Stati membri,

-vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla salvaguardia dei diritti fondamentali del 5 aprile 1977,

-vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio, dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e della Commissione contro il razzismo e la xenofobia dell'11 giugno 1986,

-vista la Carta europea dei diritti sociali fondamentali,

-vista la propria risoluzione del 29 ottobre 1982 sul memorandum della Commissione relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ,

-vista la comunicazione della Commissione in data 19 novembre 1990 sull'adesione della Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

-vista la propria risoluzione del 9 luglio 1991 sui diritti dell'uomo ,

-vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,

-visto l'articolo 121 del regolamento,

-visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0025/93),

A.considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo sta alla base dell'ordinamento democratico e informa l'integrazione comunitaria in quanto principio fondamentale,

B.considerando l'azione della Comunità a favore della promozione dei diritti dell'uomo nel mondo,

C.considerando il principio di ingerenza per motivi umanitari riconosciuto dalla comunità internazionale con la risoluzione n. 688 del Consiglio di sicurezza dell'ONU,

D.vivamente preoccupato per la recrudescenza del razzismo e della xenofobia ed in particolare per gli atti di violenza razzista nei confronti delle comunità straniere in diversi Stati membri,

E.considerando che in taluni Stati membri ed in alcuni organismi scientifici europei vengono operate discriminazioni per motivi sindacali e politici e compiuti attentati ai diritti dei rappresentanti sindacali,

F.consapevole che la protezione dei diritti dell'uomo negli Stati membri è di competenza delle giurisdizioni nazionali e degli organi istituiti in seno al Consiglio d'Europa,

G.considerando che finora la legislazione comunitaria, i principi del diritto comune degli Stati membri e le norme del diritto internazionale hanno garantito la tutela dei diritti fondamentali contro le azioni delle istituzioni e degli organi comunitari,

H.constatando peraltro l'assenza di un controllo specifico della legislazione comunitaria in materia di diritti dell'uomo,

I.constatando l'assenza di una codificazione dei diritti fondamentali del cittadino europeo che gli garantisca la salvaguardia di tali diritti nell'ordinamento giuridico comunitario,

J.sottolineando che talune categorie di persone - fra cui le donne, i bambini, i disabili, gli anziani, i detenuti, gli internati, i ricoverati in istituti, i girovaghi e gli stranieri - sono particolarmente vulnerabili e troppo poco organizzati per far valere i propri diritti e difendere le proprie libertà fondamentali e che l'assistenza legale, la tutela giuridica e la giustizia (e relative informazioni) risultano per essi difficilmente agibili a causa, fra l'altro, degli elevati costi, della complessità e rigidità del sistema,

Principi generali

1.ritiene che l'abolizione delle frontiere interne ai sensi dell'Atto unico europeo e le disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla cooperazione intergovernativa nel settore della giustizia e degli affari interni rafforzino l'esigenza di disporre in ciascuno Stato membro, ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, di procedure giudiziarie chiare e facilmente agibili per far fronte alle violazioni dei diritti umani, in attesa dell'istituzione di un sistema comunitario per la tutela dei diritti dell'uomo;

2.considera che l'ampliamento delle competenze della Comunità nonché i processi di integrazione economica e le loro conseguenze richiedano una costante e parallela verifica del livello di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo che può essere pienamente garantito solo dall'elaborazione ed attuazione di un vero e proprio "Programma d'azione relativo ai diritti umani fondamentali", in consultazione con gli organismi competenti del Consiglio d'Europa;

3.è del parere che tale programma d'azione dovrebbe prevedere un insieme di azioni normative, politiche e di controllo in riferimento sia all'impatto sui diritti dell'uomo prodotto dal processo di integrazione (diritti sociali, economici, ambientali, dei consumatori e verso la pubblica amministrazione) sia alle questioni poste dalle nuove tecnologie (bioetica, libertà di informazione, protezione dei dati personali) sia ai gruppi che richiedono misure speciali (bambini, cittadini extracomunitari);

4.richiamandosi al principio assoluto dell'universalità dei diritti dell'uomo, ritiene che taluni individui, a causa del colore della loro pelle, dell'appartenenza etnica o nazionale, del sesso o delle abitudini sessuali, dell'età, di eventuali menomazioni fisiche, della religione professata, del credo filosofico o morale, possano trovarsi esposti più di altri a violazioni dei diritti dell'uomo; chiede quindi che venga loro prestata un'attenzione del tutto particolare;

5.considera in particolare che la messa in opera (accordi di Schengen, lavori dei gruppi intergovernativi specifici) di un esteso e complesso sistema di "misure compensative" per far fronte alla soppressione delle frontiere interne renda urgente la predisposizione di un sistema di protezione e tutela dei diritti dell'uomo;

6.considera altresì che, alla luce della complessità crescente dell'ordinamento giuridico comunitario, l'adozione di uno strumento basilare che consenta di garantire i diritti fondamentali nell'ambito dell'applicazione del diritto comunitario possa offrire al cittadino europeo una maggiore trasparenza;

Sistema comunitario di tutela dei diritti dell'uomo

7.invita la Commissione ad elaborare un "programma d'azione" per una politica dei diritti umani organica e coordinata e ad approntare un libro bianco in materia;

8.invita la Commissione e il Consiglio ad associarsi, nell'ambito di una dichiarazione comune, alla Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali del Parlamento europeo e a prevedere di iscriverla all'ordine del giorno delle future conferenze intergovernative al fine di incorporarla nei trattati;

9.auspica che la Comunità avvii rapidamente negoziati in vista dell'adesione alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e a tal fine invita la Commissione a presentare al Parlamento la relativa proposta di decisione;

10.chiede alla Commissione di adottare una politica comunitaria dei diritti dell'uomo coerente e coordinata mediante l'elaborazione di un apposito Libro bianco;

11.sottolinea la necessità che la Comunità vigili sul rispetto dei diritti dell'uomo negli Stati membri, affinché il suo impegno a favore dei diritti dell'uomo nel resto del mondo goda della massima credibilità;

12.invita la Comunità e gli Stati membri a creare una struttura nell'ambito della quale si presti attenzione alla protezione e alla promozione dei diritti dell'uomo nella Comunità nonché alla lotta contro il razzismo e la xenofobia, con la prospettiva di possibili azioni comunitarie nei confronti degli Stati membri interessati;

13.riconosce che l'inserimento di riferimenti ai diritti dell'uomo negli accordi di cooperazione con paesi terzi fornisce agli Stati partner una base giuridica di cui possono valersi per sollecitare la Comunità a intervenire contro le violazioni dei diritti dell'uomo sul proprio territorio;

14.propone a tal fine di inserire negli accordi conclusi dalla Comunità una clausola in base alla quale le relazioni fra la Comunità e i paesi interessati, nonché tutte le disposizioni dell'accordo in questione, siano fondate sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne ed internazionali tanto della Comunità quanto dei paesi interessati e che "costituiscono un elemento essenziale dell'accordo";

15.propone inoltre che nel preambolo dell'accordo in questione si faccia riferimento, in generale, al rispetto dei diritti dell'uomo e dei valori democratici nonché a strumenti universali e/o regionali comuni alle due parti;

16.propone infine che tutti gli accordi conclusi dalla Comunità prevedano una clausola esplicita di sospensione (clausola baltica), come anche una clausola generale di non esecuzione in caso di gravi violazioni dei diritti dell'uomo;

17.ritiene di dover promuovere i diritti e le libertà fondamentali e contribuire a migliorarne la salvaguardia relativamente ai cittadini dell'Unione e a tutti i cittadini di paesi terzi;

18.decide di iscrivere all'ordine del giorno delle sue sedute problemi di attualità e urgenti connessi con il rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità che saranno trattati secondo la stessa procedura applicata ai problemi relativi al rispetto dei diritti dell'uomo al di fuori della Comunità;

19.incarica la sua commissione per il regolamento di adeguare la procedura in vigore per le proposte di risoluzione d'urgenza, onde renderla rispondente alle sue competenze in materia di diritti dell'uomo nella Comunità;

20.si impegna, in qualità di organo rappresentativo, a farsi eco delle situazioni di violazione dei diritti dell'uomo constatate nella Comunità;

21.incarica le sue commissioni competenti di esaminare con i governi interessati le principali questioni connesse con la politica dei diritti dell'uomo e la loro attuazione nei vari Stati membri, il che potrebbe portare all'invio di delegazioni autorizzate a studiare in loco dette questioni;

22.raccomanda che i ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo siano resi possibili anche per le persone giuridiche (associazioni);

Povertà e diritti economici, sociali e culturali

23.deplora la diffusione e l'acutizzarsi in Europa del problema della povertà, che colpisce gruppi di popolazione sempre più numerosi, il che pregiudica di fatto il godimento dei diritti fondamentali; chiede alla Commissione di effettuare uno studio delle cause e dell'estensione della povertà nella Comunità e di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio misure volte a migliorare la situazione delle persone colpite;

24.ritiene che i diritti economici, sociali e culturali, che sono universalmente riconosciuti come diritti fondamentali - da cui consegue che anche l'effettivo esercizio di tali diritti è riconosciuto e garantito a tutti malgrado il loro carattere sovente programmatico - debbano essere tutelati alla stessa stregua dei diritti civili e politici, giacché i diritti umani e le libertà fondamentali sono fra loro inscindibili e reciprocamente connessi;

25.ritiene pertanto che la Comunità e gli Stati membri debbano senza riserve firmare e applicare la Carta sociale del Consiglio d'Europa; ritiene altresì che la Comunità e gli Stati membri debbano rispettare le convenzioni internazionali e le raccomandazioni dell'OIL e che il governo del Regno Unito debba allinearsi senza indugi alla pozione degli altri Stati membri in materia di politica sociale, quale figura nei protocolli allegati al trattato di Maastricht;

26.raccomanda l'elaborazione di un sistema che consenta di stabilire garanzie minime in materia di alloggio, reddito, assistenza sociale, medica e giudiziaria, indispensabili per condurre una vita conforme alla dignità umana, sistema che deve essere accessibile soprattutto per le cosiddette fasce svantaggiate della popolazione nonché i cittadini extracomunitari che si trovano sul territorio della Comunità; l'assistenza sanitaria d'urgenza come pure l'assistenza legale devono essere parimenti accessibili ai cittadini extracomunitari che si trovano all'interno del territorio della CEE;

27.ritiene che la codificazione dei diritti economici, sociali e culturali non sia di per sé sufficiente, ma che, dato che il processo di depauperamento ha cause strutturali, debba essere accompagnata da energici interventi di cui le fasce più sfavorite possano agevolmente beneficiare e che affrontino il problema alla radice;

28.ritiene che una piena partecipazione delle persone svantaggiate all'elaborazione, al controllo e alla valutazione delle azioni intraprese a loro favore costituirebbe una garanzia supplementare di efficacia e pertinenza;

29.sollecita, a tale titolo, la promozione di azioni spontanee di aiuto ("self-help") da parte delle ONG nell'ambito di una politica integrata di lotta contro la povertà, che veda coinvolti la Comunità e gli Stati membri;

30.ritiene indispensabile che la popolazione europea, soprattutto i giovani, sia informata in merito al carattere e alle dimensioni delle situazioni di povertà, in particolare mediante l'attuazione di programmi scolastici di istruzione in materia di diritti dell'uomo;

31.chiede, associandosi agli sforzi di tutti coloro che nella Comunità e nel mondo rifiutano quella forma di violazione dei diritti dell'uomo che è costituita dalla povertà, che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite proclami il 17 ottobre "Giornata mondiale del rifiuto della povertà";

Razzismo, xenofobia e discriminazione

32.esprime riprovazione per la crescente intolleranza che si registra in Europa contro stranieri, cittadini non comunitari e persone appartenenti a gruppi sociali minoritari e condanna energicamente gli ostentati atti di violenza perpetrati in nome di ideologie razziste e fasciste e, in generale, contro ogni azione capace di provocare violenze o alimentare comportamenti razzistici, soprattutto fra i giovani; esprime al riguardo la propria solidarietà a tutte le vittime del razzismo e della xenofobia;

33.esprime inoltre la sua viva preoccupazione di fronte alle discriminazioni o manifestazioni di esclusione nei confronti di persone caratterizzate da altre forme di "diversità": persone fisicamente o mentalmente minorate, persone appartenenti ad una minoranza (non) religiosa, etnica, linguistica o sessuale;

34.propone che le Istituzioni comunitarie organizzino, tramite i mezzi di informazione, una campagna europea che appoggi la lotta contro tali forme di intolleranza e sfoci in una serie di iniziative e misure a livello nazionale, regionale e locale;

35.chiede insistentemente ai governi degli Stati membri e alle autorità comunitarie di assicurare la protezione delle comunità straniere contro la violenza razzista e fascista e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita, di alloggio e di lavoro;

36.chiede ai governi degli Stati membri e alle autorità comunitarie di potenziare gli strumenti di lotta contro il razzismo e la xenofobia, in particolare adottando e, se necessario, rafforzando le disposizioni legislative contro tali manifestazioni, vegliando alla loro applicazione e consentendo alle persone giuridiche ed alle associazioni interessate di intentare azioni giudiziarie contro gli atti a carattere razzista e di costituirsi parte civile;

37.invita il Consiglio e la Commissione a prevedere senza indugio l'attuazione di un'azione coerente e integrata di lotta contro il razzismo e la xenofobia, nel quadro della politica sociale e della cooperazione nei settori della giustizia, degli affari interni e dell'immigrazione;

38.sottolinea l'urgenza di una siffatta azione, che deve essere accompagnata da una campagna di sensibilizzazione su scala europea imperniata sul diritto alla differenza e sul rispetto delle libertà fondamentali e destinata soprattutto ai giovani e agli adolescenti;

39.incarica la sua commissione competente di elaborare nuove relazioni sulla problematica del razzismo e della xenofobia, riservando particolare attenzione in tale contesto alle cause della recrudescenza dell'estremismo di destra e della xenofobia e mettendo a punto proposte strutturali che debbono poter validamente combattere le cause più profonde del fenomeno;

Pena di morte

40.constata che nella Comunità la pena di morte di fatto non viene più applicata;

41.riafferma che il diritto alla vita ed il diritto a non subire trattamenti disumani o degradanti sono diritti assoluti ed inviolabili, che non possono essere rimessi alla discrezionalità degli Stati;

42.chiede agli Stati membri in cui la pena di morte è ancora in vigore di abolirla;

43.invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto ad aderire e/o a ratificare il protocollo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il protocollo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

44.plaude alla recente ratifica da parte del Lussemburgo del secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il cui obiettivo è di abolire la pena di morte;

45.chiede agli Stati membri di adottare misure giuridicamente vincolanti che vietino l'estradizione di qualunque persona incriminata che sia passibile di condanna capitale in un paese terzo;

Obiezione di coscienza

46.reputa che il diritto all'obiezione di coscienza, riconosciuto con la risoluzione 89/59 della Commissione dell'ONU per i diritti dell'uomo sull'obiezione di coscienza al servizio militare debba essere inserito quale diritto fondamentale nell'ordinamento giuridico degli Stati membri;

47.constata che, ciononostante, tale diritto non è sancito da alcun testo internazionale di salvaguardia dei diritti dell'uomo e rientra quindi tra le competenze sovrane degli Stati;

48.auspica che vengano definiti principi comuni per eliminare le discriminazioni tra cittadini europei relativamente al servizio militare;

49.ritiene che tali principi comuni dovrebbero comportare garanzie minime tali da consentire:

-un'informazione sufficiente sullo status di obiettore di coscienza,

-la possibilità di richiedere lo status di obiettore di coscienza in qualsiasi momento, anche durante la prestazione del servizio,

-l'accesso ad un vero e proprio ricorso nel caso di rifiuto dello status di obiettore di coscienza;

50.non ammette negli Stati membri l'incriminazione e la carcerazione di obiettori, molti dei quali sono stati considerati da Amnesty International come prigionieri politici;

51.sottolinea la necessità di prevedere un servizio civile sostitutivo, di durata pari a quella del servizio militare, affinché non possa essere interpretato come una sanzione dissuasiva;

52.sollecita la creazione, a livello comunitario, di alternative al servizio militare, nell'ambito del programma di aiuti al Terzo mondo o in quello di assistenza e di cooperazione ai paesi dell'Europa dell'Est;

53.condanna in particolare la prassi seguita in Grecia di trattare come criminali gli obiettori di coscienza e comminare loro lunghe pene detentive nelle carceri militari;

Violazione dello stato di diritto

54.constata la portata e la gravità delle violazioni dello stato di diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo che il crimine organizzato e la criminalità economica e finanziaria perpetrano con le loro attività, soprattutto attraverso le interconnessioni con la politica, l'economia e l'amministrazione pubblica ma anche attraverso le considerevoli evasioni e frodi fiscali che comportano per i cittadini ingenti perdite, soprattutto sul piano sociale ed ecologico;

55.ritiene che tali attività ostacolino altresì il diritto di godere delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi sul territorio della Comunità;

56.sottolinea, alla luce della diffusione internazionale del crimine organizzato e della criminalità economica e finanziaria organizzata e alla vigilia dell'apertura delle frontiere della Comunità, l'importanza dello sviluppo di tale cooperazione, condizione essenziale per una lotta efficace contro il crimine organizzato e la criminalità economica e finanziaria organizzata;

57.deplora che le iniziative intraprese a livello comunitario per sviluppare la cooperazione tra i vari corpi di polizia (Europol) e ingaggiare una lotta comune contro il crimine organizzato e la criminalità finanziaria e economica organizzata (TREVI III) non tengano sufficientemente conto dei principi dello Stato di diritto democratico, in particolare il controllo parlamentare e giudiziario, e deplora altresì che tali iniziative continueranno a svolgersi, a quanto risulta, al di fuori del quadro comunitario;

58.ritiene che insieme alla cooperazione di polizia, ai fini sia dell'efficacia dell'azione che delle garanzie poste a base degli ordinamenti democratici, vada potenziata ed estesa la cooperazione giudiziaria, partendo da alcune positive innovazioni contenute negli accordi di Schengen (estradizione anche per frodi finanziarie e fiscali) e sulla base delle disposizioni contenute nel Titolo VI del Trattato di Maastricht;

59.ritiene altresì che per fronteggiare adeguatamente le peculiarietà di un crimine organizzato ormai su scala internazionale occorra arrivare ad uno spazio giuridico comune, attraverso alcune norme penali sostanziali comuni o armonizzate, che sia complementare ed integrato allo spazio giudiziario fondato sui principi della cooperazione, dell'estradizione, del principio del "ne bis in idem" e dell'esecuzione transnazionale delle pene;

60.chiede agli Stati membri di utilizzare nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata ogni mezzo per ripristinare, nel loro territorio il rispetto della legalità democratica in nome della garanzia e del godimento effettivi dei diritti e le libertà fondamentali;

61.ritiene che, nell'ambito di una lotta a lungo termine contro la criminalità organizzata internazionale, in particolare la criminalità economico-finanziaria, sia altresì necessario adoperarsi per sensibilizzare il cittadino europeo e l'opinione pubblica internazionale;

62.si impegna, a tale titolo, a denunciare chiaramente e ogni qualvolta sia necessario le violazioni dello Stato di diritto;

La doppia pena

63.reputa che i provvedimenti di espulsione inflitti da taluni Stati membri a cittadini non comunitari in seguito a condanna penale e dopo che quest'ultima sia stata da essi scontata comportino il rischio di una duplice sanzione nei loro confronti;

64.reputa che l'autorità della cosa giudicata e la libertà individuale, alla base della norma penale del "ne bis in idem", rientrino tra i principi generali del diritto;

65.ritiene che il principio della libera circolazione sul territorio comunitario dovrebbe andare di pari passo con il riconoscimento generale della norma del "ne bis in idem", in modo che venga eliminata, per tutti, ogni possibilità di doppia pena nella Comunità;

Il diritto di asilo

66.deplora che diversi Stati membri abbiano iniziato a limitare sempre più la tutela giuridica e l'assistenza sociale a favore dei richiedenti asilo;

67.si rammarica del carattere intergovernativo dei primi provvedimenti di armonizzazione dello status dei cittadini di paesi terzi in territorio comunitario, adottati nell'ambito degli accordi firmati tra gli Stati membri per far fronte alle conseguenze della soppressione delle frontiere interne della Comunità;

68.deplora che tali misure non implichino alcuna garanzia per la protezione dei diritti fondamentali, soprattutto nei confronti delle persone che chiedono asilo;

69.desidera attirare l'attenzione sul rischio di vedere l'Europa erigersi a fortezza qualora i cittadini di paesi terzi vengano discriminati relativamente ai principi base dell'ordinamento comunitario;

70.ritiene che, in un primo tempo, sia necessario armonizzare le procedure di esame delle richieste di asilo sulla base delle norme fondamentali di equità e di umanità stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e successivamente enunciate nelle Conclusioni del Comitato esecutivo dell'Alto Commissiariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e nella raccomandazione R (81) 16 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa;

71.invita gli Stati membri ad adoperarsi affinché tali accordi internazionali vengano rigorosamente rispettate e in particolare affinché venga posta fine alle irregolarità, agli abusi e all'elusione delle procedure al momento dell'arrivo nel paese ospite, subito dopo la presentazione della prima richiesta di asilo; osserva che, tra l'altro, l'immediato rimpatrio dei richiedenti asilo e il rifiuto dell'assistenza giudiziaria in occasione della prima audizione costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo sanciti negli accordi internazionali;

72.chiede alla Comunità e agli Stati membri di approvare un accordo internazionale sugli standard minimi per la definizione di procedure eque e soddisfacenti in ordine alla valutazione delle richieste d'asilo, il che consentirebbe agli Stati membri di disporre di una base giuridica uniforme per il relativo esame, permettendo loro di conseguire un'effettiva armonizzazione delle politiche in tale campo e di fissare parametri chiari in base ai quali valutare le procedure e le pratiche vigenti in materia di asilo politico nei paesi terzi ospitanti verso i quali i richiedenti asilo potrebbero essere indirizzati;

73.invita la Commissione a prendere in esame l'opportunità di istituire un organo sovrannazionale incaricato, a livello comunitario e in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, di formulare pareri sulle decisioni definitive di reiezione delle richieste d'asilo;

74.esorta ad applicare l'articolo K9 del Trattato sull'Unione europea quanto prima e quanto più ampiamente possibile in ogni occasione, come previsto dalla dichiarazione sull'asilo allegata al suddetto trattato;

Le legislazioni penali d'eccezione

75.ritiene che le procedure straordinarie in campo penale possano portare ad abusi ed interpretazioni arbitrarie, comportando un aumento del margine di discrezionalità delle forze di polizia a scapito del procedimento istruttorio e delle garanzie procedurali; che pertanto dovrebbero essere previste garanzie per prevenire tali potenziali abusi, prevedendo controlli da parte degli organi giudiziari e parlamentari;

76.ritiene comunque che, anche qualora si verifichino i presupposti di eccezionalità e gravità atti a far adottare legislazioni penali speciali, debba esserne rigorosamente prevista la temporaneità;

77.reputa che, in nome del rispetto dei diritti fondamentali e in conformità dei principi democratici e del diritto internazionale, si debba in ogni caso esigere un certo numero di garanzie:

-rispetto del principio della presunzione di innocenza,

-rispetto dei diritti della difesa, segnatamente per evitare l'inversione dell'onere della prova,

-chiarezza e precisione del diritto,

-rispetto del principio della irretroattività delle leggi,

-rispetto del principio di proporzionalità,

-rispetto dell'integrità fisica e morale degli imputati,

-necessità del mandato per effettuare perquisizioni,

-protezione dei dati di carattere privato;

78.chiede agli Stati membri che hanno introdotto procedimenti penali d'eccezione o che hanno di fatto instaurato, a livello regionale, un regime eccezionale, di rinunciarvi e, in particolare, di vietare la detenzione in celle di isolamento;

Le condizioni di detenzione

79.reputa essenziale ribadire il concetto della funzione emendativa della pena e la finalità del reinserimento umano o sociale del detenuto;

80.rammenta fermamente la perentorietà del divieto di praticare trattamenti disumani e degradanti;

81.condanna risolutamente il ricorso alla tortura e a trattamenti disumani o degradanti e si dichiara costernato che tali pratiche possano ancora essere utilizzate in Europa durante gli interrogatori o nei penitenziari e ritiene che, quando tali pratiche sono rivolte contro migranti, richiedenti asilo o persone appartenenti a gruppi minoritari, possono costituire un pericoloso precedente per la discriminazione razziale e la xenofobia, in quanto vengono esercitate da rappresentanti dell'autorità costituita;

82.rammenta che in virtù del principio di presunzione di innocenza tutte le decisioni in merito alla custodia cautelare devono fondarsi su motivi legittimi e eccezionali; ritiene pertanto arbitrario il ricorso generalizzato alla custodia cautelare;

83.si interroga, alla luce del sovraffollamento e della mancanza d'igiene constatati in certi luoghi di detenzione, sui mezzi a disposizione dell'amministrazione penitenziaria per consentire condizioni di vita conformi alla dignità umana;

84.ritiene che i detenuti debbano godere almeno dei seguenti diritti fondamentali:

- diritto alla privacy;

- diritto alla dignità personale e all'integrità fisica e morale;

- diritto alle visite e alle comunicazioni;

- diritto alla sanità e all'igiene;

- diritto all'assistenza legale e all'assistenza sociale, soprattutto in vista del reinserimento nella vita civile;

85.auspica che la deontologia delle forze di polizia possa ispirarsi a norme fondate sul rispetto dei diritti dell'uomo;

86.incarica la sua commissione competente di elaborare un progetto di codice di condotta europeo per la polizia basato sui criteri internazionali contenuti nel codice di comportamento delle Nazioni Unite per le persone responsabili dell'applicazione delle leggi;

87.si compiace dell'avvio, in seno al Consiglio d'Europa, di uno studio su un protocollo addizionale relativo ai diritti delle persone private della libertà;

88.chiede agli Stati membri che ricorrono a misure eccezionali per la lotta contro la criminalità e a quelli che applicano di fatto un regime eccezionale in determinate regioni di limitare a minimo la durata della detenzione in stato di isolamento, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e della relativa giurisprudenza;

La durata dei procedimenti

89.è consapevole del generalizzarsi delle lungaggini procedurali nei sistemi giurisdizionali europei;

90.reputa che, oltre al rischio di giungere ad una denegata giustizia, il superamento di termini ragionevoli in questo settore comporti conseguenze impreviste e comprometta l'equità del procedimento;

91.auspica che la nozione di termine ragionevole, così come sancita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, venga introdotta negli ordinamenti giuridici nazionali, ed invita gli Stati membri a studiare il modo di ovviare alle lungaggini procedurali;

Acquisizione e/o mantenimento della cittadinanza

92.esprime la sua preoccupazione per l'articolo 19 del Codice ellenico della cittadinanza che, in violazione delle vie legali e a dispetto degli impegni internazionali, viene utilizzato per far decadere i membri della minoranza musulmana dalla cittadinanza greca ogniqualvolta lascino il paese con l'"intento" di non ritornarvi;

93.reputa che la libera circolazione e la diffusione della cittadinanza europea richiedano che ai fini della determinazione della cittadinanza il criterio "ius sanguinis" sia sostituito da quello "ius soli";

94.reputa, in generale, che gli ostacoli all'acquisizione della cittadinanza costituiscano fonte di discriminazioni che non hanno più ragion d'essere nell'Europa odierna;

95.riafferma che l'esercizio del diritto fondamentale di lasciare ogni paese e di ritornare nel proprio paese non può essere sanzionato con la perdita del beneficio della cittadinanza;

Le discriminazioni sindacali e politiche

96.deplora il numero eccessivamente elevato di attentati alle libertà sindacali e ai diritti dei rappresentanti sindacali in numerosi Stati membri e in taluni organismi scientifici europei, e chiede che vi si ponga termine riconoscendo la libertà sindacale come diritto fondamentale in tutti gli Stati membri e in tutti gli organismi scientifici europei;

97.condanna in particolare la denuncia unilaterale di accordi collettivi in vigore da tempo, la negazione del diritto dei rappresentanti sindacali eletti di essere informati sull'attività della società, la negazione del diritto dei lavoratori di essere rappresentati in caso di ricorsi o misure disciplinari, la mancata consultazione dei rappresentanti sindacali da parte dei datori di lavoro in materia di esuberanza di personale, salute e sicurezza;

98.esprime la sua preoccupazione per il fatto che, in particolare in uno Stato membro, si siano verificati numerosi casi di non applicazione dei principi giuridici dello Stato di diritto che sono la presunzione di innocenza e il principio dell'"in dubio pro reo";

99.condanna inoltre la revoca unilaterale dei diritti sindacali nei confronti dei lavoratori presso il quartier generale dei servizi di informazione del Regno Unito;

100.desidera, in generale, richiamare l'attenzione sul fatto che per evitare arbitrarietà ogni sanzione amministrativa deve essere comminata a seguito di un'inchiesta sufficientemente rigorosa, informata a criteri di competenza specifica e al rispetto delle leggi e dei principi dello Stato di diritto e a prescindere dalle posizioni politiche personali;

101.è del parere che nella Repubblica federale di Germania, in seguito all'introduzione del criterio della "Staatsnähe" (legame di prossimità con il potere) valutata in funzione della partecipazione attiva al SED e ad organizzazioni di massa, nonché dell'esercizio di funzioni retribuite o onorarie nell'apparato statale, nell'economia e nella società, queste condizioni non siano sufficientemente soddisfatte in occasione delle inchieste che precedono una sanzione amministrativa, dal momento che come criterio della valutazione viene assunta una ben precisa connotazione politica;

102.esprime, a tale titolo, la sua preoccupazione per i provvedimenti di licenziamento diretti a colpire i professori universitari e i pubblici funzionari in genere e per i controlli e le recusazioni imposti agli avvocati e ai notai e nell'ambiente politico dell'ex R.D.T., provvedimenti che sono stati effettuati contravvenendo alle norme del diritto e alle regole dell'istruzione e costituiscono una violazione delle libertà di espressione e di opinione ;

103.è altresì preoccupato per il licenziamento di dipendenti del settore pubblico, in particolare maestri e insegnanti, per le restrizioni ingiustificate imposte alle assunzioni in questo settore e per il mancato riconoscimento degli anni di servizio nel pubblico impiego ai fini della valutazione dell'attività professionale o del calcolo delle pensioni;

104.si preoccupa altresì per l'atteggiamento poco corretto con cui nel Regno Unito sono state adottate sanzioni amministrative e misure volte ad abolire le sovvenzioni per certi gruppi e associazioni socioculturali dell'Irlanda del Nord e a decurtare drasticamente i bilanci delle istituzioni che autorizzano le minoranze ad esprimere le proprie opinioni;

105.manifesta apprensione per i rischi di abuso di potere insiti nel fatto che un provvedimento amministrativo destinato a far fronte a un fenomeno particolare o a sanzionarlo assuma portata generale;

L'assistenza giudiziaria europea

106.ribadisce la sua disapprovazione per il carattere intergovernativo dei lavori relativi a taluni settori di interesse comune in seguito all'apertura delle frontiere e inerenti ai settori della giustizia, degli affari interni o della politica di immigrazione;

107.reputa necessario che i meccanismi istituiti in tale ambito vengano soggetti ad un controllo giurisdizionale e che alle persone implicate venga garantito l'accesso a tale controllo, mediante un'assistenza giudiziaria che andrebbe gestita a livello comunitario;

Il rispetto della vita privata

108.fa osservare che con il completamento del mercato interno sono aumentate significativamente le esigenze di circolazione transfrontaliera, e di conseguenza lo scambio di dati personali e di altri dati alla sfera privata;

109.fa osservare che lo scambio senza restrizioni di dati personali e relativi alla sfera privata costituisce una minaccia senza precedenti al rispetto del diritto alla vita privata;

110.ritiene che sia urgente procedere ad un'armonizzazione delle legislazioni dei vari Stati membri sulla tutela della sfera privata;

111.ribadisce l'esigenza di adottare una direttiva del Consiglio volta a garantire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali;

112.ritiene che un'armonizzazione delle legislazioni dovrebbe essere orientata verso un elevato grado di tutela della vita privata all'interno della Comunità, senza comunque ridurre i livelli raggiunti in alcuni Stati membri;

113.accoglie favorevolmente le proposte in materia presentate dalla Commissione al Consiglio nell'ottobre 1992;

114.invita il Consiglio a rivedere tali proposte e a procedere quanto prima all'approvazione di una direttiva sulla tutela della sfera privata;

Tutela dell'integrità personale

115.invita gli Stati membri ad adeguare le loro legislazioni al fine di garantire più efficacemente la tutela delle persone, in particolare di fronte al traffico di organi, a possibili deviazioni della biologia genetica, allo sfruttamento dell'essere umano, agli abusi sessuali, alla sterilizzazione coatta e a qualunque altra forma di sfruttamento dell'integrità fisica e morale dell'essere umano;

116.esprime la sua viva preoccupazione di fronte all'intensificarsi degli esami e dei controlli medici effettuati senza obiettiva giustificazione e talvolta senza il consenso dell'interessato, i quali, essendo utilizzati come criterio selettivo per l'accesso all'occupazione, ai regimi assicurativi privati o sociali, all'alloggio, ecc. costituiscono un flagrante motivo di discriminazione;

Proposte di risoluzione incluse nella presente relazione annuale

117.ritiene che il principio della presunzione di innocenza e la garanzia di procedure eque costituiscano il presupposto per l'esistenza di un sistema penale giusto e funzionante nel rispetto del principio della non discriminazione davanti alla legge ;

118.ricorda che la libertà di riunione pacifica, contemplata dall'articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, copra il diritto della difesa, a titolo collettivo, di interessi comuni, la quale deve potersi esplicare nell'ambito di sindacati democraticamente costituiti nel luogo di lavoro ;

119.reputa che il divieto di infliggere trattamenti inumani o degradanti rivesta carattere di imperativo categorico e deplora la sorte riservata a taluni rifugiati nel territorio comunitario, in spregio agli impegni internazionali contratti in quel settore;

120.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, alla commissione per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, al Comitato esecutivo di Amnesty International nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati associati alla Comunità.

 
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