RISOLUZIONE A3-0056/93
Risoluzione sui diritti dell'uomo nel mondo e sulla politica comunitaria dei diritti umani per gli anni 1991-1992
Il Parlamento europeo,
-viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti dell'uomo nel mondo e sulla politica comunitaria dei diritti dell'uomo, relative agli anni 1982-1990 ,
-vista la sua risoluzione del 12 marzo 1992 sulla pena di morte ,
-vista la sua risoluzione del 15 gennaio 1992 sui protocolli finanziari con il Marocco e con la Siria ,
-vista la sua risoluzione del 14 maggio 1992 su un'iniziativa europea per la democrazia ,
-vista la sua risoluzione del 22 novembre 1991 sui diritti umani, la democrazia e lo sviluppo ,
-visti la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e i pareri della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0056/93),
A.considerando che il primo Parlamento europeo direttamente eletto si è impegnato a elaborare una relazione annuale sui diritti umani nel mondo e sulla politica comunitaria dei diritti umani,
B.considerando che un impegno nei confronti dei principi democratici di governo e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in uno Stato di diritto è una condizione essenziale per poter aderire alla Comunità europea,
C.considerando che la Comunità ha riaffermato questo impegno nella dichiarazione sull'identità europea fatta dai capi di governo della Comunità nel dicembre 1973, nella dichiarazione congiunta interistituzionale del 5 aprile 1977, nella dichiarazione sulla democrazia del Consiglio europeo dell'aprile 1978, nella dichiarazione sui diritti umani adottata dai ministri degli affari esteri dei Dodici il 21 luglio 1986 e nel preambolo dell'Atto unico europeo,
D.considerando che nel periodo in esame sono stati presi ulteriori importanti impegni da parte della Comunità per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani, in particolare
-la dichiarazione adottata dal Consiglio europeo a Lussemburgo il 29 giugno 1991 che fissa i principi di base di una futura politica della Comunità nel campo dei diritti umani,
-la risoluzione sui diritti umani, la democrazia e la politica di cooperazione allo sviluppo, adottata il 28 novembre 1991 dal Consiglio e dagli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio,
-la dichiarazione del Consiglio europeo di Maastricht del 10 dicembre 1991 sul razzismo e sulla xenofobia,
-le dichiarazioni dei Consigli europei del 10 dicembre 1991 e dell'11 dicembre 1992 sulle attività a favore dei diritti umani nel 1991 e nel 1992,
-le disposizioni del Trattato di Maastricht il quale afferma all'articolo F, paragrafo 2, che "l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea" e, all'articolo J.1 che il consolidamento della democrazia, dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto sono tra gli obiettivi di una politica estera comune,
E.considerando che deve essere maggiormente affermato il concetto che il rispetto dei diritti umani debba costituire una parte irrinunciabile della politica estera comunitaria e un aspetto sempre più importante per gli affari intracomunitari; che tale concetto dovrà essere sempre più preso in considerazione nelle posizioni del Parlamento europeo sugli accordi con paesi terzi e nella cooperazione internazionale,
F.considerando che il Parlamento chiede da molti anni che vengano fissati orientamenti chiari per la politica della Comunità in materia di diritti umani,
G.considerando che nel periodo in questione i diritti umani sono stati considerati un argomento centrale anche da altre istanze internazionali quali la riunione dei capi di governo del Commonwealth, l'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani, l'Organizzazione per l'Unità africana, la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) e il Vertice francofono, nonché all'interno delle Nazioni Unite con il loro rinnovato impegno nel settore umanitario (cfr. il nuovo "repertorio delle libertà umane" del PSNU),
H.considerando che un importante precedente è stato creato nel 1991 con la risoluzione 688 del Consiglio di sicurezza dell'ONU che prevedeva "asilo sicuro" per i curdi nel nord dell'Iraq, sebbene si debba riconoscere che i problemi dei curdi sono lungi dall'essere risolti, risoluzione questa che più di qualsiasi altro atto delle Nazioni Unite o della comunità mondiale negli ultimi anni ha indicato il riconoscimento internazionale del fatto che le Nazioni Unite e la comunità internazionale hanno la facoltà di sostenere attivamente, se necessario mediante intervento, i diritti umani al di fuori dei propri confini,
I.considerando che la Comunità europea ha sempre chiaramente sostenuto che esprimere preoccupazione per le violazioni dei diritti umani in paesi terzi non può essere considerata un'interferenza ingiustificata negli affari interni di tali paesi e che gli Stati membri della Comunità europea, sia individualmente che collettivamente, hanno l'obbligo di far rispettare la legislazione internazionale sui diritti umani,
J.considerando però che il potere negoziale della Comunità europea non potrà essere completamente espletato sino a che essa non avrà eliminato al suo interno le violazioni dei diritti umani che talvolta ancora si verificano in taluni Stati membri,
K.considerando che, pur di fronte a palesi violazioni dei diritti umani, sono ancora molti i paesi che invocano il principio della non interferenza negli affari interni, ciò che non è compatibile con il principio dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani, anche se si deve riconoscere che in molti paesi è ora più facile che nel passato avere informazioni sulle violazioni dei diritti umani,
L.considerando che la diffusione della tecnologia informatica ha fatto sì che siano veramente pochi i paesi a poter essere descritti come società chiuse, quasi del tutto impenetrabili da influenze esterne e dalle quali è difficile ottenere informazioni,
M.considerando che l'azione comunitaria per promuovere i diritti umani nei paesi terzi si ispira al proprio diritto comunitario basato sui trattati, la giurisprudenza della Corte di giustizia, la legislazione comunitaria, con riferimento alle disposizioni della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali, alle costituzioni e alle leggi degli Stati membri, alle disposizioni e clausole inerenti ai diritti umani contenute negli accordi di cooperazione e associazione con paesi terzi, così come alla Dichiarazione universale e alle convenzioni dell'ONU ratificate dalla maggioranza degli Stati membri,
N.considerando che le relazioni annuali del Parlamento sottolineano in particolare i tre diritti fondamentali dell'individuo - il diritto alla vita, il diritto al rispetto dell'integrità fisica e morale della persona e il diritto ad un giudizio equo di un tribunale indipendente,
O.considerando che vi sono violazioni dei diritti umani anche all'interno della Comunità europea, come è stato riconosciuto dal Parlamento con la creazione nel 1992 di una commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni destinata a esaminare in particolare temi quali l'asilo, la politica dell'immigrazione e il razzismo e a redigere una relazione annuale sul rispetto dei diritti umani nella Comunità,
P.considerando che l'intolleranza, che si manifesta nel razzismo e nella xenofobia, può facilmente portare alle più gravi violazioni dei diritti umani e che le tensioni etniche possono facilmente degenerare in fattori di conflitto anche internazionale,
Q.considerando che le condizioni di estrema povertà e miseria in cui vive un numero sempre maggiore di esseri umani creano un ambiente in cui i diritti umani possono essere violati più facilmente e rilevando che la commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite ha nominato un relatore speciale sul tema "diritti umani e povertà estrema", e che il 22 dicembre 1992 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di proclamare il 17 ottobre Giornata internazionale contro la povertà,
R.considerando che i diritti umani preoccupano più che mai l'opinione pubblica e gli ambienti politici degli Stati membri e che i cittadini della Comunità chiedono giustamente il pieno rispetto dei diritti umani da parte degli Stati membri e vogliono che il rispetto di questi diritti da parte dei paesi terzi sia considerato come un aspetto fondamentale delle relazioni della Comunità con tali paesi,
S.considerando che i diritti umani sono maggiormente osservati in una situazione di stabilità democratica e che è dovere delle istituzioni comunitarie, in particolare del suo Parlamento, incoraggiare l'evoluzione della libertà costituzionale, della democrazia e del pluralismo politico che in epoca recente hanno avuto un'estensione significativa,
1.ritiene che, sebbene il periodo considerato (1991-92) sia stato caratterizzato da profondi cambiamenti politici e da una rapida evoluzione della situazione mondiale, che ha visto un maggior numero di governi impegnati nella causa della democrazia, risultando sotto certi aspetti molto promettente per lo sviluppo dei diritti umani, esso ha d'altro canto prodotto terribili eccessi e violazioni dei diritti umani persino nel continente europeo, come dimostra lo spaventoso esempio dell'ex Jugoslavia;
2.ritiene che i sistemi politici di nuova formazione nel cercare un riconoscimento internazionale devono basarsi sui principi della democrazia e del rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani e sottolinea che la lotta volta a stabilire la democrazia è sempre collegata a quella per ottenere i diritti umani fondamentali;
3.ritiene che ai fini del rispetto dei diritti umani occorra tenere conto di tre gruppi di essi, ossia i diritti politici individuali, i diritti civili e i diritti umani economici, sociali e culturali;
4.ricorda i casi di violazione dei diritti umani che sono stati condannati nelle risoluzioni adottate dal Parlamento europeo nel corso dello stesso periodo e segnala che documenti e relazioni delle Nazioni Unite e di organizzazioni intergovernative e non governative di vario indirizzo politico affermano tutte che tra le più persistenti forme di violazione dei diritti umani che si verificano in circa la metà dei paesi del mondo figurano le seguenti:
-l'allarmante numero di persone scomparse e mai più ritrovate per motivi politici, molte per mano di gruppi paramilitari,
-il continuo aumento di esecuzioni sommarie ed arbitrarie,
-le detenzioni arbitrarie e i processi iniqui,
-il persistere della tortura e dei decessi avvenuti durante la detenzione, di cui vengono riportati casi documentati riguardanti 56 paesi da parte del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e di talune organizzazioni non governative, secondo le quali la tortura e i maltrattamenti sono praticati in un numero di paesi ancora maggiore;
-il mantenimento della pena di morte nelle legislazioni di 132 Stati della Comunità internazionale, e la sua applicazione ancora in 96 paesi,
-le gravi violazioni del principio d'eguaglianza fino alla repressione di gruppi particolari della società sulla base della loro origine etnica, del sesso o della religione;
5.è particolarmente sconvolto dal fatto che la tortura sia un fenomeno tanto persistente, nonostante l'entrata in vigore delle convenzioni europee e delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura, e ritiene che la sua eradicazione debba rappresentare una priorità principale per la Comunità e il Parlamento durante il 1993;
6.rileva che il numero dei casi di tortura di cui si è avuto notizia è aumentato in quei paesi che si sono mossi in direzione di un governo di tipo più aperto e democratico e che questo progresso rivela la necessità di aumentare gli stanziamenti a favore dell'opera di riabilitazione;
7.ritiene che il problema dell'impunità sottolineato nel 1991-1992 dagli organi internazionali e dalle ONG che si occupano dei diritti umani, sia all'ordine del giorno in molti paesi tra cui quelli che ora sono dotati di governi democraticamente eletti, e possa prendere la forma dell'amnistia, dell'immunità o del deferimento a una giurisdizione straordinaria e faccia violenza alla democrazia condonando di fatto i responsabili di violazioni dei diritti umani e aumentando la sofferenza delle vittime;
8.sostiene che va esclusa in qualsiasi modo l'impunità per i responsabili dei crimini di guerra nella ex Jugoslavia; saluta la risoluzione delle Nazioni Unite con cui si stabilisce la creazione del Tribunale internazionale per i crimini commessi sul territorio dell'ex Jugoslavia e si augura che i suoi membri siano nominati al più presto possibile, cosicché esso possa entrare in funzione immediatamente;
9.ritiene che detto tribunale, la cui sede potrebbe essere fissata in una città della Comunità europea, dovrebbe del pari giudicare degli stupri commessi nell'ex Jugoslavia, constrigendo gli stupratori a mantenere economicamente i figli nati a seguito di questi atti e a risarcire economicamente le donne vittime di simili soprusi;
10.nota che, oltre ai 18-20 milioni di profughi, non ci sono mai stati prima d'ora tanti sfollati nel mondo - circa 25 milioni - e che né le organizzazioni internazionali né quelle intergovernative hanno un mandato adeguato ai sensi del diritto internazionale umanitario per aiutarli e proteggerli e che in questo settore la protezione e il coordinamento esistenti sono inadeguati;
11.è tuttavia preoccupato per le misure sempre più restrittive che gli Stati membri della Comunità stanno applicando allo scopo di impedire l'accesso ai loro territori a tutti quegli sfollati che chiedono e hanno bisogno di protezione;
12.deplora il fatto che un numero crescente di vittime delle violazioni dei diritti umani e delle minacce di morte sia rappresentato da persone attive nel settore dei diritti umani, giornalisti e giuristi - di cui un numero sempre crescente sono donne - nonché parenti di vittime di violazioni dei diritti umani o singoli individui che forniscono informazioni a organi esterni quali le Nazioni Unite;
13.nota con profondo rammarico che talune violazioni dei diritti umani di enorme gravità quali la presa di ostaggi, le pulizie etniche e le deportazioni, nonché altre forme di persecuzioni etniche, vengono utilizzate come strumento politico;
14.è indignato del fatto che gli autori dei conflitti armati ricorrano, volutamente, a gravissime violazioni di diritti umani soprattutto a detrimento della popolazione civile, quali quelle commesse dalla Serbia nell'ex Jugoslavia, al fine di realizzare deportazioni etniche e razziste senza rifuggire da torture, omicidi e stupri nei cosiddetti campi di concentramento che sono in realtà campi di morte e di sevizie;
15.ritiene che, in particolare nelle aree di tensione, le donne siano particolarmente esposte a violazioni dei diritti umani, dato che la loro integrità fisica può rappresentare un bersaglio supplementare e sottolinea le disposizioni delle convenzioni di Ginevra applicabili al riguardo;
16.rileva che ciò riguarda anche le popolazioni indigene, la cui difficile situazione è stata posta in rilievo proclamando il 1993 Anno internazionale delle popolazioni autoctone e attribuendo il premio Nobel per la pace a Rigoberta Menchu;
17.ritiene che la tendenza verso una maggiore considerazione dei diritti umani anche da parte di paesi che li hanno sempre negati e la maggiore possibilità di venire a conoscenza di effettive violazioni sia un fatto positivo che deve, però, essere ulteriormente diffuso prima di poterlo considerare soddisfacente;
18.è fermamente convinto che la Comunità sia preparata insufficientemente alle nuove sfide in tema di diritti umani sia per quanto concerne le sue relazioni esterne che per quanto riguarda il coerente rispetto di questi diritti nell'ambito del suo assetto giuridico interno, e propone la creazione di un gruppo di lavoro comunitario responsabile per i diritti umani, formato da rappresentanti delle Istituzioni comunitarie che collaborino eventualmente con rappresentanti di ONG allo scopo di sorvegliare il rispetto dei diritti umani all'interno della Comunità e da parte delle stesse Istituzioni comunitarie, nonché nel resto del mondo, coordinare gli sforzi intrapresi dalle varie Istituzioni comunitarie e rendere più coerente la politica comunitaria in tema di diritti umani;
DEMOCRATIZZAZIONE
19.ritiene che il progresso verso la democratizzazione intimamente connesso agli avvenimenti del 1989 dell'Europa orientale, insieme ai cambiamenti sopravvenuti nell'America centrale e meridionale e in Africa, rifletta la crescente consapevolezza e maturità dei popoli in merito alle loro richieste inerenti ai diritti umani e nota che taluni dei prigionieri rilasciati in questo periodo hanno poi rivestito importanti cariche governative;
20.si rammarica tuttavia che i "guadagni" democratici ottenuti siano stati accompagnati in gran parte del mondo da un ripiegamento interno, dal risorgere di un aggressivo interesse egoistico, nonché talvolta da un nazionalismo sfrenato, un fanatismo campanilistico e un fondamentalismo religioso nel quadro di quella che può essere identificata come una crisi delle identità collettive e che ai conflitti ideologici si sostituiscano conflitti di stampo etnico e religioso;
21.nota inoltre che molti paesi, pur abbandonando le vecchie strutture autoritarie, hanno adottato costituzioni democratiche ancora molto a rischio e che taluni governi trovano difficile riconciliare alcuni degli obblighi emananti dalle relative disposizioni di diritto internazionali con le loro legislazioni interne e convinzioni culturali o religiose come pure che in molti paesi che hanno abolito i regimi totalitari vi sono tuttora elementi dell'apparato militare che continuano a esercitare poteri antidemocratici e altamente centralizzati, sicché l'effettivo funzionamento del governo è gravemente ostacolato per via del controllo diretto o indiretto da parte dell'esercito o dei servizi di sicurezza;
22.si rende conto che le strade verso la democrazia possono essere diverse e che molte sono le varie forme di governo che garantiscono lo Stato di diritto;
23.deplora che gravi violazioni dei diritti umani continuino a verificarsi sotto governi eletti che hanno assicurato esplicitamente di rispettare i diritti umani, disponendo peraltro dei necessari istituti;
24.rileva con grande preoccupazione la minaccia che costituisce per le giovani democrazie l'attuale recessione economica che sembra alimentare gli elementi antidemocratici all'interno della società;
POLITICA COMUNITARIA
Misure positive e condizionalità
25.ritiene che la Comunità europea possa rappresentare una forza estremamente positiva per la promozione della democrazia e dei diritti umani, laddove essa ha chiari obblighi internazionali, e nota che sta procedendo a un adeguamento e ad una riformulazione importante delle sue politiche esterne per rafforzare la propria efficacia nella sfera dei diritti umani, sia nel settore dello sviluppo che in altri settori, anche se tale processo deve essere rafforzato e reso effettivo in modo più vincolante e rapido;
26.rammenta che l'obiettivo dichiarato di tali politiche è di fornire attivamente sostegno, ad esempio:
-agli sforzi profusi da taluni Stati allo scopo di creare strutture democratiche e migliorare il rispetto dei diritti umani;
-all'indizione di elezioni, alla creazione di nuove istituzioni democratiche e al rafforzamento dello Stato di diritto;
-al rafforzamento del potere giudiziario, all'amministrazione della giustizia, alla prevenzione dei reati e alla repressione degli illeciti;
-alla promozione del ruolo delle organizzazioni non governative e delle altre istituzioni che sono necessarie in una società pluralistica;
-all'adozione di un orientamento decentralizzato in tema di cooperazione;
-agli sforzi volti ad assicurare la parità di opportunità per tutti;
27.ritiene che la formazione in materia di rispetto dei diritti dell'uomo degli agenti di polizia, del personale carcerario e delle forze di pubblica sicurezza possa costituire a sua volta una valida forma di aiuto;
28.sottolinea che le attività comunitarie volte a promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi terzi avranno un impatto maggiore se all'interno della stessa Comunità europea sarà garantito un alto livello di democrazia;
29.sottolinea che sebbene tali politiche rappresentino un elemento nuovo e accettato negli affari internazionali la loro applicazione si trova ancora agli inizi;
30.ritiene che tale politica debba essere attuata con coerenza e in modo coordinato e che la Commissione e il Parlamento debbano essere associati più che in passato nell'attuazione di questa politica;
31.ritiene inoltre che tale politica debba essere vista come una politica non selettiva e che la fissazione di criteri nonché delle procedure e misure necessarie per dare un'efficace applicazione a questa politica debba basarsi su una valutazione fondata e obiettiva dell'evoluzione delle situazioni dei diritti umani in ciascun paese o regione;
32.ritiene inoltre che la relazione annuale che la Commissione deve fornire sull'attuazione della suddetta risoluzione del Consiglio del 28 novembre 1991 debba valutare in che misura sia stata applicata questa linea di condotta paese per paese, e non soltanto nei paesi in via di sviluppo ma in tutti i principali partner commerciali;
33.ritiene che questo documento dovrebbe inoltre essere trasmesso al Parlamento e nel suo ambito essere oggetto di una discussione in seduta plenaria e deplora che il Consiglio abbia già esaminato la relazione del 1992 senza che abbia avuto luogo una discussione in seduta plenaria al Parlamento europeo;
34.ritiene che un meccanismo di controllo molto più rigoroso sarà necessario per l'attuazione e la cooperazione interistituzionale;
35.ritiene che oltre alla cooperazione interistituzionale debba aver luogo una riunione annuale dei rappresentanti della Commissione e degli Stati membri perché esaminino le politiche e le azioni per promuovere maggiormente il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo della democrazia (a prescindere da altre riunioni regolari sulle situazioni di singoli paesi);
36.ribadisce la sua richiesta alla Commissione, recentemente nominata, di assegnare ad uno dei suoi membri la competenza primaria per i diritti umani, allo scopo di assicurare la coerenza, la concordanza e la trasparenza nell'applicazione delle politiche riguardanti i diritti umani e la democratizzazione, sia all'interno che all'esterno della Comunità europea;
37.reputa che tale mansione dovrebbe inoltre assicurare la cooperazione tra le varie Istituzioni comunitarie, anche nel quadro dei meccanismi CPE/PESC, e assieme a organizzazioni internazionali non governative operanti nella sfera dei diritti umani;
38.ritiene che sebbene le nuove politiche comunitarie spesso possano non ottenere risultati rapidi, è necessario pazientare e insistere nella consapevolezza che può verificarsi una regressione;
39.nota che la politica della promozione dei diritti umani non è una politica specifica della Comunità ma rispecchia l'evoluzione delle politiche a livello nazionale e in altri fori internazionali;
40.chiede alla Comunità di promuovere l'inclusione dei diritti umani nei programmi delle istituzioni finanziarie internazionali, dei consorzi per la fornitura di aiuti, delle agenzie delle Nazioni Unite e degli organismi a queste affiliati, come pure di garantire che queste istituzioni adottino in modo coordinato e coerente, sia nelle parole che nei fatti, gli strumenti internazionalmente riconosciuti nel campo della protezione dei diritti umani;
Accordi esterni
41.ritiene che un altro elemento centrale della politica esterna della Comunità sia l'incorporazione di clausole standard relative ai diritti umani in tutti i futuri accordi di aiuto e commerciali, non soltanto nel preambolo ma negli stessi articoli, in modo da costituire una base giuridica solida e vincolante per un'azione reciproca;
42.chiede che i diritti umani rappresentino sempre una parte esplicita del mandato dato dal Consiglio alla Commissione per negoziare con i paesi terzi;
43.propone che tutti gli accordi con i paesi terzi contengano un meccanismo appropriato in merito ai diritti umani che possa diventare immediatamente operativo non appena si verifichino palesi violazioni dei diritti umani;
44.ritiene che qualora non sia possibile giungere ad un accordo con un paese terzo la Comunità possa riaffermare in una dichiarazione unilaterale l'importanza fondamentale da essa attribuita ai diritti umani e alla promozione dei valori democratici;
45.chiede che le riunioni dei Consigli di associazione o di cooperazione creati nel quadro degli accordi di associazione o di cooperazione includano sempre all'ordine del giorno un punto sui diritti umani con la partecipazione di un portavoce del Parlamento sui diritti umani ed eventualmente con discussioni pubbliche, ed inoltre che questi accordi contengano incorporata una disposizione secondo la quale possono essere soggetti a sospensione nell'eventualità di gravi violazioni dei diritti umani da parte di una delle parti contraenti;
46.chiede inoltre in tale contesto, conformemente alla sua risoluzione del 15 gennaio 1992, che venga modificata la procedura dei Consigli di cooperazione;
47.ricorda a tale proposito che nella discussione svoltasi nel gennaio 1992 sui protocolli con taluni paesi del Maghreb e del Mashrak e con Israele le commissioni hanno raccomandato all'Aula di chiedere al Consiglio e alla Commissione un chiaro impegno affinché insistano su una indagine regolare della situazione dei diritti umani nel corso delle riunioni del Consiglio di cooperazione con i paesi partner, inserita nei protocolli, con la possibilità di sospendere questi ultimi ove opportuno;
48.ricorda che nella risoluzione adottata si esprime rammarico per le continue violazioni dei diritti umani in Siria, Israele, Algeria e Marocco e sottolinea che la cooperazione con questi paesi deve essere rivista e sospesa qualora i diritti fondamentali dell'uomo non siano maggiormente rispettati o qualora essi non siano disposti a discutere i problemi relativi ai diritti umani nel corso delle riunioni annuali dei Consigli di cooperazione;
49.rimanda alle sue precedenti risoluzioni su Timor Est, nonché alle conclusioni dell'audizione pubblica, indetta dal Parlamento europeo, sulla violazione dei diritti dell'uomo in tale territorio, ed è dell'avviso che, alla luce del genocidio che l'Indonesia continua a perpetrare sul popolo Maubere, la cooperazione con tale paese debba essere riveduta e che debbano essere immediatamente sospese tutte le vendite di armi all'Indonesia da parte dei paesi comunitari;
50.ricorda che la Commissione si è impegnata a tener conto di queste raccomandazioni del Parlamento e a prendere le misure opportune qualora persistano o si aggravino i problemi relativi ai diritti umani;
51.sottolinea che l'appoggio ai diritti umani socio-economici nei paesi in via di sviluppo mediante un'adeguata e costruttiva politica di cooperazione allo sviluppo che privilegi la lotta alla povertà e i programmi di formazione offra nel lungo termine maggiori possibilità rispetto alla sospensione degli accordi di cooperazione nel breve termine, a condizione che in tale ambito si sottolinei l'importanza dei diritti dell'uomo;;
Bilancio
52.nota che il bilancio 1993 tiene conto del sostegno a favore della politica comunitaria di "condizionalità" e di democratizzazione, ma ritiene che occorra aumentare le risorse umane e di bilancio se tali politiche devono essere credibili senza essere viste soltanto come un bel gesto o limitate essenzialmente ai paesi in via di sviluppo;
53.nota che per quanto riguarda la democratizzazione esistono molti programmi quali il programma pluriennale continuo per la promozione dei diritti umani e della democratizzazione nell'America Centrale ma ritiene che questi programmi vadano costituiti su una base mondiale più equilibrata;
54.ritiene che gli stanziamenti annui a favore di tali programmi debbano essere oggetto di una valutazione che deve essere effettuata ogni anno da un comitato di esperti all'interno della quale il Parlamento deve essere rappresentato;
55.ritiene che in questi programmi occorra dare aiuto non solo alla formazione del personale del settore giudiziario e amministrativo ma che occorra aiutare decisamente anche i gruppi clericali, le forze sociali e i sindacati che hanno un ruolo vitale da svolgere, tra cui le organizzazioni che difendono i diritti delle comunità locali o quelle che forniscono assistenza alle vittime di abusi e ai loro parenti;
56.ricorda che con la sua risoluzione del 14 maggio 1992 il Parlamento ha chiesto l'istituzione di un'"iniziativa europea per la democrazia" dotata di uno stanziamento di bilancio adeguato;
57.rileva che i fondi disponibili sono di modesta entità se comparati ad esempio con quelli forniti da varie fonti negli Stati Uniti, e chiede alla Commissione di utilizzare le risorse disponibili tenendo conto dei diversi aspetti della problematica dei diritti dell'uomo nelle varie parti del mondo;
58.chiede un maggiore coordinamento dei vari servizi della Commissione che sono responsabili per l'assegnazione di questi fondi nonché una maggiore responsabilità nei confronti del Parlamento, e ritiene che debba esservi anche un maggiore coordinamento con altri organi nazionali e internazionali che abbiano gli stessi obiettivi;
59.considera che a tal fine occorrerebbe creare un gruppo di lavoro CE interistituzionale nel quale potrebbero eventualmente essere coinvolte ONG dotate di esperienza nel settore dei diritti umani;
60.ritiene che i punti salienti di questa politica dovrebbero non solo figurare ogni anno nella relazione annuale della Commissione al Consiglio chiesta nella dichiarazione del 28 novembre 1991 ma anche far parte della discussione di bilancio;
61.sottolinea il significato del ruolo sempre maggiore della Commissione nella promozione della tutela dei diritti umani nel mondo;
CPE/PESC e Memorandum
62.si rallegra del memorandum elaborato nel 1992 dalla presidenza portoghese sulle attività nel campo dei diritti umani espletate dalla Comunità e dai suoi Stati membri, che ha contribuito a spostare in avanti la discussione e la direzione della politica comunitaria dei diritti umani e che avanzava molte proposte importanti;
63.rileva che i comunicati stampa rilasciati dai Dodici in tema di diritti umani si sono fatti più duri, come ad esempio nel caso della dichiarazione del 22 dicembre 1992 su Cuba, nella quale si fa riferimento alle posizioni che la Comunità ha adottato nelle varie sedi internazionali nei confronti di Cuba e alla reazione negativa delle autorità cubane alle rimostranze espresse dalla Troika all'Avana sul caso di Sebastian Arcos, e si menzionano anche gli ostacoli sempre crescenti frapposti a militanti dei diritti umani come Elizardo Sanchez e Yanez Pelletier;
64.fa sua la proposta del memorandum secondo la quale dovrebbero essere potenziati il dialogo e un regolare scambio di informazioni in merito ai diritti umani fra le Istituzioni comunitarie in genere e il Parlamento e la Cooperazione politica europea in particolare;
65.nota che l'Atto unico europeo chiede una stretta associazione tra il Parlamento europeo e le attività della Cooperazione politica europea;
66.nota che, secondo la CPE, nei loro rispettivi rapporti bilaterali sviluppati nel corso degli anni gli Stati membri hanno sempre più tenuto conto dei risultati nel settore dei diritti umani e a livello democratico al momento di definire le loro politiche nazionali di cooperazione bilaterale;
67.nota tuttavia che vi sono stati casi evidenti in cui la Cooperazione politica, la Commissione e gli Stati membri non hanno coordinato sufficientemente le rispettive azioni;
68.nota che in futuro i gruppi di lavoro CPE/PESC forniranno una sinstesi che attiri l'attenzione del comitato politico della CPE (il quale è formato da direttori politici degli Stati membri) in merito a problemi che il Parlamento europeo ritiene importanti per un'azione futura e che il comitato politico - ai sensi del Trattato di Maastricht - formulerà pareri rivolti al Consiglio il quale deciderà allora, per ogni caso preciso, quale problema sarà oggetto di un'azione comune e quale dovrebbe esserne l'ambito e i mezzi;
69.ribadisce la sua richiesta al Consiglio e alla CPE di sottoporre al dibattito e all'esame parlamentare una relazione annuale sulle azioni e le linee politiche nella sfera dei diritti umani in una forma più dettagliata degli attuali memorandum finora sottoposti annualmente al Consiglio e alla CPE;
70.ritiene che occorra rafforzare gli attuali meccanismi di controllo dei diritti umani istituiti all'interno del CPE/PESC o del COREPER e che all'ordine del giorno delle riunioni del CPE/PESC e del COREPER/Consiglio occorrerebbe iscrivere regolarmente un punto per discutere l'esigenza di dare un seguito alle relative attività ed iniziative diplomatiche confidenziali;
71.è preoccupato per l'eccessiva spesa militare e il trasferimento di attrezzature, armi, personale o formazione di polizia a governi che calpestano i diritti umani e ritiene che la condizionalità debba applicarsi rigorosamente alle vendite di armi, dovendosi controllare anche i contratti per verificare fino a qual punto siano state incoraggiate le violazioni dei diritti umani, conformemente agli orientamenti operativi di cui alla summenzionata risoluzione adottata il 28 novembre 1991 dal Consiglio "sviluppo",
72.invita i Dodici a ristrutturare la loro spesa militare realizzando economie ovunque possibile ma tenendo comunque presente che è loro dovere e interesse essere in grado di fornire forze armate per garantire il rispetto degli accordi internazionali, come in Cambogia, che in parte costituiscono di per sé un aspetto importante della tutela dei diritti dell'uomo;
73.invita i Dodici a proporre ai paesi in via di sviluppo di ridurre in misura sostanziale le loro spese militari, formulando politiche di cooperazione che premino tali scelte;
74.invita i Dodici a sviluppare urgentemente una politica di drastica riduzione, di trasparenza e di controllo delle esportazioni di armamenti e tecnologie suscettibili di uso militare e li invita a esaminare urgentemente la possibilità di un divieto totale di tali esportazioni a tutti i paesi in cui le violazioni dei diritti dell'uomo costituiscono pratica comune ovvero tali violazioni sono parte integrante di una deliberata politica governativa;
L'EUROPA AMPLIATA E LA CSCE
75.sottolinea il ruolo primario del Consiglio d'Europa per quanto concerne i diritti umani nell'Europa ampliata, ricordando che la Convenzione europea sui diritti umani si fonda sulla convinzione che il modo migliore per mantenere la giustizia e la pace consiste in "un regime politico veramente democratico e in una concezione comune e un comune rispetto dei diritti umani a cui essi si appellano";
76.rileva che i criteri fissati dal Consiglio d'Europa hanno costituito un punto di riferimento per i paesi di recente democratizzazione dell'Europa centrale e orientale e che esperti dei servizi del Consiglio d'Europa competenti in tema di diritti umani hanno fornito consulenza tecnica per l'elaborazione di nuove costituzioni e legislazioni;
77.ripete il suo invito alla Comunità europea di aderire alla Convenzione europea dei diritti umani come proposto nella comunicazione della Commissione del novembre 1990;
78.è profondamente turbato dal fatto che tra i conflitti mondiali più tragici e brutali alcuni stiano svolgendosi sul continente europeo, per esempio nell'ex Jugoslavia e nella regione del Caucaso dell'ex Unione Sovietica, interessando quindi molti paesi che hanno sottoscritto gli accordi CSCE;
79.ricorda che molti diritti importanti sono stati affermati nel documento di Copenaghen della CSCE del giugno 1990, soprattutto in merito ai diritti delle minoranze, al diritto a un governo rappresentativo e ai doveri dei governi e delle autorità pubbliche e ritiene che i diritti umani debbano diventare una pietra miliare della nuova architettura europea;
80.ricorda inoltre che la Carta di Parigi della CSCE per una nuova Europa, sottoscritta anche a nome della Comunità europea, dichiara che la democrazia fondata sullo Stato di diritto e sui diritti umani è strettamente legata alla prosperità attraverso la libertà economica, la giustizia sociale e la sicurezza per tutti;
81.nota che la dimensione umana è diventata sempre più una parte importante del processo CSCE, quale iscritta nella dichiarazione finale della seconda conferenza di Helsinki, ma ritiene che ove occorra concentrarsi sull'attività di attuazione piuttosto che su quella normativa;
82.ritiene che l'Europa, comunque definita, debba operare per la costituzione di uno spazio comune europeo nel campo giuridico e dei diritti umani, che ad un livello più ampio si applicherebbe all'area CSCE, ma che trarrebbe la sua ispirazione e sarebbe direttamente collegato ad organi quali la Comunità europea e il Consiglio d'Europa;
83.si dichiara preoccupato per le tensioni che si sono create tra diversi organi europei ed approva la dichiarazione del luglio 1991 del Consiglio europeo che si compiace della prontezza con cui il Consiglio d'Europa ha messo la sua esperienza al servizio della CSCE, nel convincimento che il Consiglio d'Europa e la CSCE debbano essere complementari;
84.ricorda che la riunione di Copenaghen ha riconosciuto esplicitamente il contributo dato dal Consiglio d'Europa alla dimensione umana e che il Consiglio dei ministri ha deciso a Berlino che il Consiglio d'Europa doveva partecipare alla riunione di Mosca del 1991 a pieno titolo;
85.si rammarica che il seminario di Oslo della CSCE sulle istituzioni democratiche del novembre 1991 sia importante solo per il mancato progresso fatto e che abbia indicato le difficoltà nell'affermare il ruolo dell'Ufficio della CSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani, con sede a Varsavia;
86.nota che nella riunione del Consiglio dei ministri della CSCE di Praga del gennaio 1992 si è convenuto di applicare il principio del "consenso meno uno" nel settore dei diritti umani, e che il Consiglio abbia deciso che al fine di sviluppare ulteriormente la capacità della CSCE di salvaguardare i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto con mezzi pacifici il Consiglio stesso o il comitato di alti funzionari possano prendere azioni appropriate, se necessario senza il consenso dello Stato interessato, nell'eventualità di violazioni flagranti, ovvie e non sanate dei pertinenti impegni CSCE;
87.nota che il Consiglio dei ministri della CSCE ha deciso nella sua riunione di Praga di prevedere una missione referente nel Nagorny-Karabakh, con la partecipazione dei direttori del Centro di prevenzione dei conflitti della CSCE, l'Ufficio della CSCE per le istituzioni democratiche e dei diritti umani e dei rappresentanti di taluni paesi;
88.plaude alle recenti iniziative adottate dalla CSCE riguardo alla crisi nell'ex Jugoslavia, come l'invio a lungo termine di osservatori in Kosovo, Sand ak e Vojvodina e l'effettuazione di missioni d'inchiesta in Bosnia-Erzegovina, in numero che dovrebbe aumentare;
89.appoggia il tentativo di Helsinki II volto a trasformare l'organizzazione in un foro competente soprattutto per occuparsi delle minacce alla pace in Europa dotando la CSCE di un nuovo sistema di allarme tempestivo in caso di conflitto, di gestione di crisi e anche di mantenimento della pace, come dichiarato nel documento di 76 pagine, "Le sfide del cambiamento", adottato da 51 governi a Helsinki;
90.rileva che tra le prime decisioni adottate sulla scia di questo documento vi è stato l'invio di una squadra di mediazione in Georgia incaricata di far da arbitro nel conflitto con l'Ossezia e l'autorizzazione di analoghe missioni CSCE nel Nagorny-Karabakh, in Moldavia e in Estonia;
91.appoggia la costituzione della CSCE come un'organizzazione regionale nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, in grado pertanto di coordinare gli sforzi di mantenimento della pace con quelli dell'ONU;
92.ritiene che nonostante le sue carenze Helsinki II abbia rappresentato la verifica più utile dopo l'accordo originario del 1975 e che la diplomazia preventiva basata su conferenze, missioni di inchiesta, opere di mediazione, arbitrati disinteressati e il controllo esterno degli accordi, nei casi in cui non vi sia fiducia, possa allentare le tensioni e scoraggiare i conflitti;
93.ricorda che l'Atto finale di Helsinki del 1975 ha instaurato un nesso specifico tra il rispetto dei diritti umani e la pace e la stabilità in Europa, dando un incoraggiamento enorme ai militanti per i diritti umani nell'Europa orientale;
94.ritiene che la dimensione umana della CSCE vada ora consolidata e chiede che i metodi di lavoro nell'ambito dei meccanismi e delle istituzioni CSCE siano resi significativamente più accessibili al pubblico e alle organizzazioni non governative, in particolare per quanto riguarda le missioni del suo relatore, il comitato di alti funzionari e le future riunioni di attuazione di esperti e funzionari governativi;
95.chiede alla CSCE di effettuare le sue attività con maggior trasparenza e di coordinare il proprio lavoro con quello di altre iniziative intergovernative, rilevando che le operazioni di inchiesta e sorveglianza dovrebbero essere ben distinte da quelle adottate nel contesto della diplomazia preventiva;
MINORANZE
96.nota che il problema della crescente tensione tra etnie e nazionalità sta crescendo in modo evidente sia in Europa che nel resto del mondo;
97.ricorda che, qualunque sia la soluzione che nei diversi casi si dà al problema della sovranità nazionale e delle frontiere, le garanzie giuridiche e politiche a tutela delle minoranze etniche, nazionali, religiose, linguistiche ed i diritti umani connessi devono essere assicurate in modo tale che nessuno svantaggio insuperabile derivi dal fatto di appartenere ad una minoranza;
98.ricorda che la protezione delle minoranze è stata posta tra le condizioni preliminari essenziali della Comunità per il riconoscimento della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina e per la conclusione di un accordo economico con l'Albania, costituisce uno dei motivi per il riconoscimento dell'ex Repubblica jugoslava della Macedonia, ed è il nocciolo delle dispute in Moldavia, nel Nagorny-Karabakh e nell'Ossezia meridionale e che la previsione di adeguate garanzie per le minoranze è tra le condizioni indispensabili per riconoscere nuovi Stati e per stabilire relazioni di cooperazione con essi;
99.ricorda che il 1993 è stato proclamato dalle Nazioni Unite Anno delle popolazioni autoctone di tutto il mondo e esprime il parere che la comunità internazionale, i governi nazionali e la Comunità europea dovrebbero contribuire a un maggior riconoscimento delle particolari esigenze delle popolazioni indigene in materia di diritti territoriali, culturali, politici ed economici;
100.appoggia la nomina di un alto commissario o di un ombudsman CSCE per i diritti delle minoranze;
101.afferma che i problemi relativi alle minoranze nazionali sono un argomento di legittimo interesse internazionale e ricorda che la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 giugno 1991 sottolinea l'importanza di tutelare le minoranze ed inoltre riconosce il ruolo guida del Consiglio d'Europa nel campo dei diritti umani;
102.plaude all'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel dicembre del 1992, della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali ovvero etniche, religiose o linguistiche;
103.ritiene tuttavia che, nonostante l'adozione di questa importante dichiarazione, non vi sia ancora uno strumento internazionalmente vincolante per quanto riguarda la tutela delle minoranze e che occorra concepire un sistema internazionale, che possibilmente trovi ispirazione nella CSCE, per un'attiva protezione delle minoranze, e nota anche che l'articolo 27 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici è di regola ignorato;
104.è del pari preoccupato per la mancanza di protezione giuridica o per la mancata imposizione delle relative norme per gli anziani, i bambini e gli altri gruppi tradizionalmente emarginati quali i nomadi, le minoranze sessuali e le persone con una minorazione fisica o mentale, che nella maggior parte dei paesi non sono sufficientemente protetti sul piano giuridico per poter godere dei propri diritti umani e della propria dignità umana; invita i paesi che hanno aderito alla Convenzione sull'abolizione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne a varare meccanismi atti a garantire il rispetto dei diritti contenuti in detta Convenzione;
105.ricorda che molti degli Stati nazioni di oggi comprendono differenti gruppi di popolazione ciascuno con una propria identità e storia, che meno del 10% dei quasi 200 Stati membri dell'ONU sono etnicamente omogenei e sottolinea che la richiesta di autodeterminazione non è necessariamente una richiesta di democrazia;
106.ritiene che occorra fare qualsiasi sforzo possibile affinché in casi di rapida transizione verso la democrazia siano garantiti i diritti delle minoranze;
107.ricorda che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie sotto forma di una convenzione del Consiglio d'Europa sottoposta alla firma a partire dal 5 novembre 1992 ed invita coloro tra i Dodici che ancora non l'hanno fatto a firmare senza indugio tale convenzione nonché ad accelerare, in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la stipula di un protocollo interlocutorio relativo alla Convenzione sulla tutela dei diritti umani delle minoranze;;
SISTEMI REGIONALI DEI DIRITTI UMANI
108.riafferma l'importanza dei meccanismi regionali di tutela dei diritti umani quale la CSCE, l'OAU, l'OAS ma nota che questi meccanismi di tipo regionale variano molto per quanto riguarda la loro efficacia e che non tutti gli Stati firmatari sono vincolati pienamente dalle convenzioni pertinenti;
109.ritiene che mentre i meccanismi regionali si distinguono per una maggiore sensibilità verso la specificità culturale di ogni regione, devono tutti rispettare le norme e le disposizioni internazionalmente accettate del diritto internazionale nel settore dei diritti umani;
110.ritiene che questi meccanismi regionali possano essere rafforzati, che la Comunità possa rappresentare una forza positiva in tale contesto e anche cercare di far emergere dei meccanismi regionali nelle parti del mondo dove ancora essi non esistono;
111.ritiene che non si possa derogare agli standard internazionali sulla base di motivi religiosi o di altro tipo e in questo contesto ricorda i pericoli di eventuali codici etici mediorientali che riflettano la crescita delle credenze fondamentaliste;
112.ritiene che non si possano invocare validamente disposizioni specifiche basate su fattori nazionali, culturali o religiosi per deviare dai principi stabiliti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalle convenzioni dell'ONU;
113.ritiene che gli organi internazionali non debbano esitare a farsi sentire in maniera esplicita quando ritengono che i meccanismi regionali dei diritti umani siano inefficaci o mal orientati;
114.ritiene che il collegamento tra diritti umani, democrazia e sviluppo possa modellare le relazioni Nord-Sud negli anni '90 e che un aiuto ben concepito allo sviluppo contribuisca direttamente o indirettamente a creare un ambiente favorevole al rispetto dei diritti umani;
115.nota che nel 1992 è caduto il decimo anniversario della Carta africana dei diritti umani e ritiene che occorra fare sforzi notevoli per migliorarne i metodi di lavoro e soprattutto la procedura referente;
116.ritiene che la commissione africana non sarà in grado di svilupparsi senza un consistente programma di assistenza;
117.ricorda che nella riunione del settembre 1992 dell'Assemblea paritetica ACP-CEE sono emerse notevoli divergenze di opinione tra i delegati del Parlamento europeo e la loro controparte ACP sulla interrelazione tra i diritti umani, la democrazia e la cooperazione allo sviluppo, e che per la prima volta un relatore generale ha ritirato la sua proposta di risoluzione ;
118.ricorda a tale proposito che nel vertice dei paesi non allineati a Giakarta del settembre 1992 è stato vivamente sottolineato quanto vari la percezione dei diritti umani nelle varie parti del mondo e che il messaggio di Giakarta affermava che nessun paese può utilizzare il proprio potere per imporre ad altri paesi il proprio concetto di democrazia e tutela dei diritti umani; ritiene tuttavia che esistano principi fondamentali universali per la democrazia e il rispetto dei diritti umani;
119.nota che manca qualsiasi struttura di aiuto e promozione dei diritti umani in Asia e nel Pacifico e che ciò è vero anche per il Medio Oriente e il mondo arabo;
120.si dispiace che la privazione dei diritti sociali e politici fondamentali delle donne dei paesi del Medio Oriente come l'Iran o l'Arabia Saudita non sempre sia considerata nelle relazioni politiche della Comunità con questi paesi;
121.nota che attualmente esistono 23 Stati che sono parte della Convenzione americana e che 14 di questi riconoscono la competenza vincolante della Corte;
122.ricorda le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990 sui diritti umani e il buon governo in Africa e del Consiglio europeo di Roma del dicembre 1990 sulla promozione della democrazia e dei diritti umani nelle relazioni esterne;
123.ricorda ancora che le conclusioni della riunione del Consiglio del 19 dicembre 1990 su una politica mediterranea ristrutturata contiene una dichiarazione di osservanza dei diritti umani e di promozione dei valori democratici e che le conclusioni di questa riunione contenevano un importante addendum sui diritti umani e la democrazia nell'America Latina e in Asia;
124.nota che i diritti umani figurano sempre più all'ordine del giorno delle riunioni tra gli Stati membri della Comunità ed altri governi, come ad esempio nella riunione ministeriale del marzo 1991 CE/America centrale e nella riunione ministeriale di maggio CE/Asean e costituiscono un aspetto degli attuali negoziati con l'ASEAN in tema di scambi commerciali;
125.mette in guardia contro il pericolo di comitati fantoccio sui diritti umani creati in paesi terzi e chiede alla Commissione e ai governi degli Stati membri di esaminare scrupolosamente come vengono inviati e utilizzati gli aiuti agli organismi che operano nel settore dei diritti umani in regioni o paesi terzi nonché di valutare regolarmente l'impatto e i risultati di tali aiuti;
NAZIONI UNITE
126.ritiene che l'attuale contesto internazionale richieda una partecipazione unitaria degli Stati membri nell'ONU e che le azioni per elaborare ed attuare strategie ed interventi per mantenere la pace e la sicurezza internazionali debbano essere prese dalla Comunità, ove necessario e possibile, congiuntamente all'ONU;
127.ricorda in questo contesto il ruolo delle Nazioni Unite in Cambogia, dove l'autorità transitoria delle Nazioni Unite deve governare il paese fino alle elezioni dell'aprile 1993 nonché la loro partecipazione alla soluzione di conflitti di vecchia data in Afghanistan, Angola, El Salvador, Libano, Sahara occidentale e Cipro;
128.è profondamente preoccupato del fatto che i compiti attualmente affidati alle Nazioni Unite, quale la transizione costituzionale in Cambogia, siano di dimensioni tali che le attuali risorse di bilancio di detta istituzione risultano terribilmente inadeguate e nota che la dotazione del Centro delle Nazioni Unite per i diritti umani a Ginevra ammonta a non più dell'1% del bilancio totale delle Nazioni Unite e che il Centro di Ginevra conta un personale permanente di sole 45 persone;
129.ritiene tuttavia che la politica di spesa dell'ONU dia spesso luogo a sprechi e sia comunque inefficace;
130. ritiene che la politica dei "rifugi sicuri" applicata ai curdi in Iraq ai sensi della risoluzione 688 dell'ONU possa essere applicata ad altre zone di conflitto;
131.afferma che pur non sottovalutando l'importanza delle disposizioni internazionali in materia (Dichiarazione universale dei diritti umani e Convenzioni dell'ONU) finora la comunità internazionale ha posto l'accento sulla definizione di standard mentre in futuro tale accento dovrà essere posto su una ricerca delle modalità operative per attuare o garantire l'applicazione di questi strumenti delle Nazioni Unite, ricerca che sia orientata in funzione dell'azione;
132.ribadisce il proprio fermo attaccamento ai principi della Convenzione di Ginevra del 1951 ma reputa che sia necessario predisporre un accordo internazionale su procedure di asilo giuste e soddisfacenti intese anche a ovviare alla situazione di quei profughi o sfollati che necessitano di protezione temporanea;
133.ritiene che occorra con urgenza rivedere le convenzioni di Ginevra sui rifugiati e ritiene inoltre che una nuova convenzione sia necessaria per trattare la categoria dei profughi e in particolare per coloro che provengono da zone di guerra e da zone ove avvengono violenze estese, ed ancora che il principio internazionalmente riconosciuto del non rifiuto d'asilo iscritto nella Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo stato dei rifugiati sia attualmente a rischio;
134.ritiene che nelle convenzioni internazionali sui diritti umani dei profughi e dei rifugiati occorra inserire anche i diritti umani dei profughi interni,
135.chiede la creazione di un Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani analogo all'Alto Commissario per i rifugiati, che dovrebbe avere un mandato flessibile che interessi tutte le sfere dei diritti umani, nonché l'autorità e l'indipendenza necessarie per agire concretamente nei casi di crisi riguardanti i diritti umani, per mettere a punto nuovi metodi per la protezione dei diritti umani, e per coordinare e integrare le attività nell'ambito dei diritti umani negli altri settori in cui operano le Nazioni Unite;
136.reputa che l'iniziativa di insediare un Alto Commissario per i diritti umani, verosimilmente a cura della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, dovrebbe essere completata da un programma di riforme e di rafforzamento degli strumenti esistenti in ambito ONU per la protezione dei diritti umani, in particolare per quanto concerne il funzionamento della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani e di quegli organismi che controllano l'attuazione delle convenzioni internazionali riguardanti i diritti umani;
137.nota che permane la politicizzazione degli organi dell'ONU per i diritti umani visto nell'ambito delle assemblee dell'ONU i membri dei blocchi regionali spesso serrano le fila a difesa di membri del proprio gruppo posti sotto accusa;
138.nota tuttavia che il 1992, anno in cui la Commissione delle Nazioni Unite ha esposto il caso di vari paesi - di cui tre dell'Africa subsahariana sono stati esaminati con procedura riservata ed è stato annunciato che almeno un altro sarebbe stato sottoposto a esame pubblico se non si fosse registrato un miglioramento significativo nella situazione dei diritti umani - ha rappresentato in pratica il primo anno in cui i paesi africani non sono riusciti a impedire che membri dell'OAU figurassero sulla lista nera;
139.ritiene che il funzionamento dei meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, la sua attuazione e le attività di controllo dovrebbero essere oggetto di una rassegna alla conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani che si svolgerà a Vienna nel giugno 1993 e ritiene che la posizione del Parlamento europeo dovrebbe essere rappresentata in quella conferenza da una delegazione della sua sottocommissione per i diritti umani;
140.ricorda in particolare il ruolo del Parlamento nella realizzazione dei diritti umani e chiede di includere tale tematica nella Conferenza;
141.nota che è attualmente all'esame un meccanismo di emergenza della Commissione dell'ONU analogo alle due sessioni d'urgenza sulla ex Jugoslavia svolte nell'agosto e nel novembre 1992;
142.ricorda che la Comunità europea ha sempre dato grande importanza ai servizi di consulenza e al programma di assistenza tecnica dell'ONU che è ritenuto importante quale potenziale meccanismo di prevenzione e quale mezzo per assistere i paesi in fase di transizione verso la democrazia e lo Stato di diritto;
143.afferma tuttavia chiaramente di non ritenere affatto che l'esame delle situazioni dei vari paesi nel quadro di questo programma possa essere considerato come un'alternativa nei casi di violazione patente e sistematica dei diritti umani e si rammarica della tendenza della Commissione delle Nazioni Unite di eliminare punti dall'ordine del giorno per includerli nei programmi dei servizi di consulenza;
144.riafferma la propria convinzione dell'importanza dell'istruzione e della formazione professionale e ricorda che il ruolo della Commissione delle Nazioni Unite non è quello di un tribunale, ma è un ruolo di promozione e di protezione dei diritti umani, che va ad aggiungersi all'esame pubblico dei casi di palesi violazioni;
145.ricorda tuttavia che sono stati fatti molti progressi all'interno delle Nazioni Unite dove all'inizio era impossibile citare un paese per nome e per le quali non erano "ricevibili" lettere riguardanti violazioni dei diritti umani, e che fino a 15-20 anni fa nessun paese avrebbe aperto la porta a un relatore speciale e che il principio di non interferenza (articolo 2.7 della Carta ONU) non è più una barriera protettiva;
146.saluta la creazione del Tribunale internazionale dei diritti dell'uomo, con meccanismi simili a quello della Corte europea dei diritti umani o del tribunale interamericano, come è stato proposto alle Nazioni Unite in rapporto alle atrocità commesse nell'ex Jugoslavia;
147.ritiene essenziale che osservatori internazionali siano presenti ad ogni procedimento giuridico riguardante violazioni dei diritti umani nell'ex Jugoslavia e in ogni altra situazione in cui si riscontrino tali violazioni;
ATTIVITA' DEL PARLAMENTO EUROPEO
148.ritiene di aver acquisito una certa autorità riconosciuta nella sfera dei diritti umani, di essere l'istituzione comunitaria più adeguata ad assolvere a questa funzione e che sia il privilegio di un Parlamento porre domande e dire cose che un governo non può dire;
149.ritiene di dover rafforzare ulteriormente la sua azione nel campo dei diritti umani a causa dell'evoluzione della politica della condizionalità, in cui l'evoluzione di tali diritti rappresenta una parte integrante dei Trattati, del potere del Parlamento nell'ambito dell'Atto unico europeo di non concedere il suo parere conforme ai sensi dell'articolo 238 del trattato CEE (che può essere esteso ulteriormente ai sensi del trattato di Maastricht) e di bloccare accordi con paesi terzi sulla base di motivazioni concernenti i diritti umani;
150.nota anche che, in conformità dell'articolo 228 del trattato CEE, il Parlamento può non concedere il proprio parere conforme per una più ampia gamma di accordi di cooperazione, consenso che può non concedere fra l'altro per l'esistenza di gravi violazioni dei diritti umani in paesi con i quali il Consiglio ha firmato accordi;
151.nota di aver aumentato costantemente la sua casistica nonché l'esame delle situazioni e che ciò richiede notevoli risorse, che allo stato attuale sono insufficienti;
152.accoglie con favore il sistema di redigere ogni anno una relazione sui diritti umani nella Comunità a cura della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni;
153.ritiene che gli organi legislativi direttamente eletti siano il simbolo di una società aperta governata nel rispetto della legge e che i parlamentari si trovino in una posizione unica per formulare politiche volte a migliorare le condizioni dei diritti umani e a promuovere la democratizzazione, e che abbiano l'obbligo di esprimersi, laddove adeguatamente informati, sui casi di violazioni dei diritti umani;
154.sostiene che il controllo dei programmi comunitari volti a sostenere e a promuovere la democratizzazione e lo sviluppo di società civili debba formare una parte importante delle competenze della sua sottocommissione per i diritti umani;
155.nota che si deve in larga misura alle attività delle ONG e dei singoli individui (collettivamente rappresentati da parlamentari) se i governi hanno iniziato a considerare più seriamente gli aspetti dei diritti umani nella loro politica estera, nella cooperazione allo sviluppo e nelle relazioni economiche esterne;
156.nota che vi sono casi comprovati di detenuti rilasciati a seguito delle pressioni del Parlamento e che ex prigionieri politici hanno reso omaggio all'attività del Parlamento quale uno dei molti organi che hanno puntato i riflettori sulle condizioni di un particolare individuo o di un particolare problema dei diritti umani mettendo i governi interessati nella necessità di dover risolvere quella situazione;
157.s'impegna a continuare ad utilizzare i mezzi a propria disposizione, sia formali che informali, per sollecitare la risoluzione dei problemi dei diritti umani, in particolare mediante le sue delegazioni interparlamentari e le commissioni parlamentari miste, che dovrebbero istituire procedure volte a iscrivere sistematicamente il tema dei diritti umani all'ordine del giorno delle loro riunioni;
158.decide di attuare un maggior coordinamento con altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore dei diritti umani, sia all'interno che all'esterno della Comunità europea, nonché con la Commissione e la Cooperazione politica europea;
159.chiede alla Commissione e alla Cooperazione politica europea (in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione del 28 febbraio 1986), di presentare formalmente osservazioni sulla presente risoluzione;
160.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al Consiglio d'Europa, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla CSCE, all'Organizzazione degli Stati africani, all'Organizzazione degli Stati americani, all'ASEAN e ai governi di tutti i paesi menzionati nella presente risoluzione.