RISOLUZIONE B3-0389, 0406 e 0415/93
Risoluzione sulla siderurgia europea
Il Parlamento europeo,
-vista la sua risoluzione del 29 ottobre 1992 sulla situazione della siderurgia in Europa ,
-viste le conclusioni del Consiglio del 25 febbraio 1993,
A.considerando che la siderurgia europea abbisogna di una strategia comunitaria che coinvolga le imprese, le autorità comunitarie e gli Stati membri per ridurre gli eccessi di capacità, causa strutturale della crisi e creare una sana base industriale,
B.considerando che dalla relazione del sig. Braun emerge che
-l'articolo 53 a), anche per buona parte delle imprese, è di difficile applicazione in quanto presuppone obiettivi e interessi comuni che non esistono allo stato attuale,
-per quanto riguarda le possibili chiusure, non esistono le condizioni finanziarie e in particolare i premi di chiusura,
-alcune imprese, che intravedono migliori prospettive per il livello dei prezzi nei prossimi mesi, subordinano il loro impegno a contribuire alla chiusura dei siti ad un aumento significativo dei prezzi,
-alcune altre imprese, nonché talune organizzazioni sindacali nazionali, giudicano necessario il ricorso all'articolo 58,
C.considerando che la responsabilità della ristrutturazione spetta all'industria, che non può permettersi di fallire,
D.considerando tuttavia che la Commissione non dovrebbe esitare a utilizzare i poteri attribuitile dal trattato CECA qualora ciò si riveli necessario per il successo della ristrutturazione,
E.considerando che
-occorre evitare che ricada sulle sole imprese la responsabilità della regolarizzazione della situazione del mercato poiché è troppo grande il rischio di rafforzare le posizioni dei più forti e di favorire una corsa selvaggia agli aiuti statali (diretti o indiretti);
-anche se si assiste a un aumento dei prezzi, quanto meno incerto, non si eliminerà tuttavia la causa della crisi ma, al contrario, si rischia di creare l'illusione di un superamento della crisi stessa, senza che siano state realizzate le necessarie riduzioni dell'eccesso di capacità;
F.considerando l'importanza, per la Comunità europea, dei rapporti commerciali con il resto del mondo,
1.approva l'evoluzione dell'atteggiamento della Commissione, così come è stato espresso in occasione della riunione del Consiglio del 25 febbraio 1993, rispetto alla sua comunicazione del novembre 1992; ciò comporta il ricorso non solo agli articoli 53 a) e 56 b) del trattato CECA, ma anche agli articoli 46, 65 e 66;
esige tuttavia che, in caso di fallimento del suo piano, o di grave degrado della situazione, la Commissione abbia la capacità di applicare le misure di cui agli articoli 58 e 61 del trattato CECA;
deplora che il termine fissato per l'elaborazione, da parte dell'industria, di un programma di risanamento sia il 30 settembre 1993, in quanto la drammatica situazione del settore siderurgico impone un intervento in tempi brevissimi, e chiede alla Commissione di anticipare la scadenza;
2.giudica indispensabile esplicare tutti gli sforzi possibili per mobilitare l'insieme delle disponibilità finanziarie CEE e CECA, nonché dei fondi di bilancio degli Stati membri, allo scopo di far fronte agli oneri sociali, e chiede di conseguenza alla Commissione di prendere in considerazione anche l'utilizzazione delle riserve CECA - acciaio - oltre alla modifica della convenzione tipo fra la Commissione e gli Stati membri per la fissazione delle modalità e delle condizioni del pagamento degli aiuti previsti all'articolo 56.2 b) e 1 c) del trattato CECA;
3.sottolinea che l'attuazione delle misure di accompagnamento sotto forma di sostegno in campo sociale, di miglioramento delle strutture e di eventuali deroghe al Codice degli aiuti debba essere strettamente subordinata all'impegno irrevocabile per un programma di riduzioni di capacità che l'industria dovrà assumere su base volontaria;
4.sottolinea l'importanza, dopo il completamento del programma RESIDER, di utilizzare i Fondi strutturali per il finanziamento dei programmi di riconversione delle strutture produttive e dell'occupazione, ribadisce inoltre l'opportunità di una nuova definizione dell'obiettivo 4 per adeguarlo a questa finalità;
5.chiede alla Commissione di informarlo permanentemente in merito agli sviluppi dei rapporti commerciali con i paesi dell'Est europeo (PECO e CSI) e con gli Stati Uniti, e incarica le sue delegazioni interparlamentari di seguire questo aspetto tramite le loro attività;
6.ritiene che un adeguamento soddisfacente dei prezzi delle importazioni provenienti dall'Europa orientale e dalla Comunità di Stati indipendenti vada negoziato; tuttavia, in caso di fallimento, i negoziati dovrebbero avere per oggetto anche i contingenti tariffari;
7.esige che la Comunità adotti una posizione determinata e coerente di fronte alle decisioni inaccettabili degli Stati Uniti e invita la Commissione a proseguire i negoziati per giungere a un nuovo accordo multilaterale;
8.chiede alla Commissione di consultare formalmente le organizzazioni sindacali in merito alla definizione degli obiettivi generali e, più specificamente, alla formulazione delle misure sociali di accompagnamento;
9.invita la Commissione a specificare, sulla base delle conclusioni del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1993 e degli orientamenti espressi dal Parlamento europeo
-le operazioni di bilancio necessarie per finanziare l'insieme degli oneri sociali,
-il calendario dettagliato delle iniziative che la Commissione intende intraprendere a seguito delle conclusioni del citato Consiglio;
10.chiede alla Commissione di riferirgli in merito alla situazione prima della riunione del Consiglio del maggio 1993;
11.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.