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PARLAMENTO EUROPEO - 12 marzo 1993
Accordi interistituzionali

RISOLUZIONE A3-0043/93

Risoluzione sulla conclusione e l'adeguamento degli accordi interistituzionali

Il Parlamento europeo,

-visto il trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 ,

-vista la sua risoluzione del 7 aprile 1992 sui risultati delle Conferenze intergovernative ,

-visto l'articolo 121 del suo regolamento,

-visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e i pareri della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e della commissione per le relazioni economiche eesterne (A3-0043/93),

A.considerando la necessità di adeguare sensibilmente gli accordi interistituzionali esistenti nella prospettiva dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea e di concludere nuovi accordi per tener conto delle realizzazioni di tale Trattato,

B.considerando l'opportunità, al fine di rispondere a una preoccupazione crescente dei cittadini europei, di rendere più trasparente il processo decisionale comunitario e contribuire in tal modo alla riduzione del deficit democratico nella Comunità,

C.considerando che gli accordi interistituzionali riguardano essenzialmente l'Unione economica e monetaria, la politica estera e di sicurezza comune, gli accordi internazionali della Comunità e il processo legislativo comunitario,

D.considerando che la prassi degli accordi interistituzionali conclusi tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento ha trasferito responsabilità legislative al Parlamento e ha migliorato la procedura legislativa e le relazioni fra le tre istituzioni,

1.chiede al Consiglio e alla Commissione la negoziazione e la conclusione di accordi interistituzionali nei settori seguenti: Unione economica e monetaria, politica estera e di sicurezza comune, accordi internazionali della Comunità e processo legislativo comunitario;

2.invita la Commissione e il Consiglio, per quanto riguarda l'Unione economica e monetaria, a concludere insieme al Parlamento un accordo sull'applicazione, nel settore degli affari economici e monetari e del sistema dei tassi di cambio e con riferimento alla nomina di funzionari delle istituzioni dell'UEM, dei seguenti principi: responsabilità democratica, apertura, trasparenza e riduzione del deficit democratico;

3.propone che nel settore economico il Consiglio e la Commissione si impegnino a operare d'intesa con il Parlamento nella formulazione e nell'aggiornamento degli indirizzi di massima per la politica economica degli Stati membri e della Comunità, nella valutazione di programmi di convergenza degli Stati membri, nell'elaborazione di raccomandazioni riguardanti i disavanzi eccessivi e l'applicazione di sanzioni nonché nell'elaborazione del diritto derivato concernente l'UEM;

4.chiede che la nomina dei membri del Comitato monetario e del Comitato economico e finanziario nonché l'insediamento del Consiglio direttivo della Banca centrale europea ottengano il consenso del Parlamento;

5.chiede, per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune, che le opinioni del Parlamento siano debitamente prese in considerazione per quanto concerne le scelte fondamentali della PESC, il che presuppone che il Parlamento debba essere regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione; che sia istituito un meccanismo di controllo sugli atti nonché una procedura che prenda in considerazione le raccomandazioni del Parlamento relativamente alle decisioni più importanti (azioni di mantenimento della pace e azioni militari esterne) (articolo J.7 del Trattato sull'Unione europea);

6.ritiene, per quanto riguarda l'adesione, che l'accordo dovrebbe prevedere la possibilità per le commissioni competenti, in particolare per la commissione per gli affari esteri e la sicurezza, di dialogare con la Commissione sin dalla fase in cui quest'ultima elabora il suo parere, in modo da fornire elementi complementari per la preparazione di questo testo; fatta salva la confidenzialità, Commissione e Consiglio dovrebbero riferire periodicamente alla commissione competente sull'evoluzione dei negoziati, in modo da tener conto della posizione del Parlamento nello svolgimento delle trattative;

7.ritiene che in materia di associazione il Parlamento debba essere a conoscenza della sostanza ma anche del dettaglio del mandato che il Consiglio intende affidare alla Commissione per i negoziati e che durante questi ultimi la commissione per gli affari esteri e la sicurezza vada tenuta al corrente di difficoltà eventuali e segnalare i maggiori problemi che potrebbero mettere la plenaria in condizione di non formulare il parere conforme;

8.ritiene, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 228 A del Trattato sull'Unione relativo alle sanzioni, che il Consiglio debba consultare il Parlamento prima che le decisioni vengano adottate, eventualmente per il tramite della commissione competente;

9.reputa che la Commissione debba chiedere il parere della Corte di giustizia qualora il Parlamento glielo richieda in caso di riserve sulla conformità di un accordo con l'ordinamento giuridico comunitario;

10.ritiene che nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni sulla PESC, il Consiglio e la Commissione debbano essere rappresentati al più alto livello possibile alle riunioni della commissione competente e accettare l'introduzione di un tempo delle interrogazioni in commissione a porte chiuse; che le Istituzioni debbano creare tra loro una rete informatica per la trasmissione dei documenti, quali per esempio i progetti di dichiarazione;

11.reputa che il Consiglio debba consultare preventivamente la commissione per gli affari esteri e la sicurezza sulle posizioni e azioni comuni che intende adottare, eventualmente per il tramite dell'Ufficio di presidenza della stessa; che le dichiarazioni dovrebbero essere comunicate in via prioritaria al presidente della commissione prima di essere diffuse; che un periodo di grazia di alcune ore darebbe al Parlamento la possibilità di esprimere delle riserve su un determinato testo, prima che questo divenga pubblico;

12.ritiene che ciascuna presidenza debba trasmettergli, al termine del suo semestre, una relazione scritta sul seguito dato alle iniziative del Parlamento; che detta relazione dovrebbe fare riferimento esplicito a tutte le proposte avanzate e, per ognuna di esse, indicare l'azione intrapresa; che un'analoga prassi dovrebbe essere seguita dalla Commissione per quanto riguarda le sue competenze specifiche;

13.ritiene, per quanto concerne gli accordi internazionali per i quali il Parlamento e il Consiglio condividono la responsabilità del processo decisionale, di dover partecipare allo stesso livello del Consiglio sia alla definizione delle direttive di negoziato sia al controllo di ques'ultimo; di dover essere rappresentato, conformemente alla tradizione parlamentare, in seno alle conferenze internazionali in modo da consentirgli di essere pienamente informato nell'esercizio delle sue competenze in materia di PESC e di procedura di parere conforme;

14.reputa che, per quanto concerne il processo legislativo, occorra precisare il ruolo del Parlamento nella procedura di consultazione, incluso il caso di nuova consultazione, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 1992 , nonché nella procedura di cooperazione;

15.attribuisce con la presente risoluzione alla sua delegazione alla Conferenza interistituzionale il mandato di negoziare tali accordi con il Consiglio e la Commissione;

16.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

 
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