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PARLAMENTO EUROPEO - 12 marzo 1993
Sicurezza stradale

RISOLUZIONE A3-0014/93

Risoluzione su un programma di azione comunitaria in materia di sicurezza stradale

Il Parlamento europeo,

-viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.:

a)da Cunha Oliveira sulla catastrofe ecologica che ha colpito la regione autonoma di Madeira (B3-0248/90),

b)Ferri sull'armonizzazione della normativa comunitaria concernente la sicurezza sulle strade (B3-0840/90),

c)Stewart e Smith sulla tragedia della Scandinavian Star (B3-0893/90),

d)Kostopoulos sulla messa a punto di direttive comunitarie in merito al controllo del rispetto delle norme di sicurezza nel settore del trasporto marittimo di passeggeri e all'applicazione di severe sanzioni - fino all'esclusione dall'attività di trasporto in ambito comunitario - nel caso di eventuali violazioni (B3-1069/90),

e)Stewart e altri sul tragico incidente di pullman a Juigny nei pressi di Parigi (B3-1300/90),

f)McMillan-Scott e McIntosh sugli incidenti di pullman sulle autostrade francesi (B3-1665/90),

g)Braun-Moser sulla riduzione degli incidenti stradali notturni mediante l'obbligo di contrassegnare i fianchi e il retro degli automezzi pesanti con strisce orizzontali catarifrangenti (B3-1714/90),

h)Muscardini e altri sul secondo pilota sui pullman turistici e di linea (B3-1867/90),

i)Kostopoulos sulla necessità di equipaggiare le automobili di tutte le cilindrate con sistemi di protezione dei passeggeri (B3-1975/90),

j)Staes sulle gare automobilistiche sulla pubblica via (B3-1985/90),

k)Braun-Moser e Klepsch, a nome del gruppo del partito popolare europeo, sull'istituzione di un Consiglio europeo della sicurezza stradale (B3-0210/91),

l)Kostopoulos sulla sicurezza stradale lungo le strade statali in Grecia (B3-0672/91),

m)Moretti sul tipo di materiale da impiegarsi per le pavimentazioni stradali (B3-0676/91),

n)Kostopoulos sulla sicurezza della navigazione e la tutela del Mediterraneo (B3-0710/91),

o)Muscardini sulla catastrofe della petroliera Haven (B3-0875/91),

p)Muscardini e altri sui lavori autostradali (B3-1069/91),

q)Steward sul registro comunitario delle navi (B3-1095/91),

r)Smith e altri sulla sicurezza dei passeggeri in veicoli che non siano autovetture (B3-1256/91),

s)Valverde Lopez su un sistema coordinato di servizi di soccorso stradale con elicotteri nella Comunità europea (B3-1297/91),

t)Muscardini sulle interruzioni stradali (B3-1467/91),

u)Muscardini sulle misure a favore degli handicappati nel settore dei trasporti aerei (B3-1746/91),

v)Fernández-Albor sulla realizzazione di un piano integrale di sicurezza marittima (B3-1947/91),

-richiamandosi alle sue risoluzioni del 13 marzo 1984 , del 18 febbraio 1986 e del 15 giugno 1987 sulla sicurezza stradale,

-visto l'accordo europeo sul trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) del 1959,

-visti la convenzione di Vienna sulla circolazione e la segnalazione stradali (1968) nonché l'accordo europeo di Ginevra (1971),

-vista la comunicazione della Commissione del 9 gennaio 1989 dal titolo "Sicurezza stradale: una priorità per la Comunità europea" (COM(88)704),

-vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello per una politica europea in materia di sicurezza stradale,

-visti i numerosi studi che analizzano gli effetti di un servizio di viabilità invernale ben organizzato sulla sicurezza stradale,

-viste l'audizione pubblica organizzata dalla commissione per i trasporti e il turismo il 28 maggio 1991 sulla sicurezza stradale (PE 151.106), nonché le varie informazioni ad essa trasmesse per iscritto dalle organizzazioni interessate,

-vista la risoluzione del Consiglio del 21 giugno 1991 concernente un programma di azione comunitario in materia di sicurezza stradale ,

-vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3- 0014/92),

A.considerando l'ecatombe provocata dagli incidenti stradali il cui bilancio annuale nella Comunità registra oltre 50.000 vittime e oltre 1.700.000 feriti (di cui circa 150.000 invalidi permanenti),

B.ritenendo che tale situazione e le sofferenze umane che ne derivano siano inaccettabili dal punto di vista non solo sociale e morale ma anche economico, con un onere pari a oltre il 2% del prodotto nazionale lordo degli Stati membri e che i requisiti in materia di sicurezza debbano costituire una questione di carattere prioritario,

C.ritenendo che le politiche in materia di sicurezza stradale perseguite nei vari Stati membri necessitino di un nuovo impulso e che la Comunità debba svolgere un ruolo fondamentale per progredire nella lotta contro l'insicurezza stradale, poiché un'azione comune è più efficace delle misure adottate in modo autonomo e non coordinato dagli Stati membri,

D.considerando che un numero crescente di cittadini comunitari circola sulle strade di altri Stati membri e che ciò accresce la necessità di un approccio europeo al problema della sicurezza stradale,

E.osservando che le statistiche sugli incidenti stradali evidenziano una grande disparità tra gli Stati membri quanto alla sicurezza stradale e alle sue conseguenze per le varie categorie di utenti e che pertanto un'azione comunitaria coordinata, volta ad un ravvicinamento dei livelli di sicurezza, farebbe avanzare la lotta contro tale flagello in modo molto più rapido di quanto non avvenga attualmente,

F.ricordando che in seguito ai progressi in campo medico e a causa dei differenti criteri statistici concernenti il lasso di tempo tra incidente e decesso in uso negli Stati membri, risultano necessari un adeguamento o una omologazione realistici dei metodi di rilevamento del numero delle vittime di incidenti,

G.rilevando la decisione adottata a Maastricht di modificare l'articolo 75, paragrafo 1 del Trattato sull'Unione europea, prevedendo l'adozione alla lettera c) di misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, nel rispetto dell'autonomia decisionale delle istanze competenti in base al principio di sussidiarietà,

H.osservando che il fattore umano è all'origine di buona parte degli incidenti del traffico e che, quindi, occorre sforzarsi in via prioritaria di intervenire sulle cause umane degli incidenti stradali,

I.rilevando che la crescente pressione della concorrenza nel trasporto di merci su strada spesso ha portato al mancato rispetto dei limiti di velocità e dei periodi di riposo da parte degli autisti nonché al sovraccarico dei veicoli e che ciò costituisce un'importante causa del maggior numero di incidenti gravi,

J.consapevole che buona parte degli incidenti avviene nei grandi centri urbani e che molte delle vittime sono pedoni i quali rappresentano, con ciclisti e motociclisti, le categorie più vulnerabili di utenza,

K.constatando che i giovani conducenti inesperti hanno bisogno di una speciale ed intensa campagna d'assistenza,

L.consapevole che un'azione comunitaria in materia di sicurezza stradale può avere effetti rilevanti e duraturi solo nell'ambito di una strategia globale di prevenzione fondata sul miglioramento:

a)del comportamento degli utenti della strada,

b)della concezione, della costruzione, dell'equipaggiamento e della manutenzione dei veicoli,

c)della qualità della rete e della segnaletica stradali,

d)del soccorso e dell'assistenza ai feriti,

M.rammaricandosi del fatto che, nonostante le sue precedenti risoluzioni del 13 marzo 1984 e del 18 febbraio 1986 nelle quali il Parlamento europeo ha chiaramente indicato un programma di misure legislative comunitarie in materia di sicurezza stradale, la Commissione non ha ancora presentato un programma in tale settore,

N.considerando che è necessario raccogliere, elaborare e analizzare i dati statistici, tecnici, scientifici ed economici per fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni che consentano loro di adottare misure indispensabili per la sicurezza nell'ambito di ogni modalità di trasporto e che occorre quindi istituire a livello comunitario un organo consultivo in tale campo il cui compito sarà, tra l'altro, di stabilire rigorosamente i precedenti di coloro che sono responsabili di danni alle persone ricorrendo al casellario penale, il che consentirà in futuro un migliore orientamento delle misure preventive,

O.raccomandando che le disposizioni adottate nell'ambito della sicurezza stradale non abbiano un effetto limitativo sull'esercizio delle libertà, qualora non sia accertato che dette disposizioni abbiano effetti certi e tangibili e inoltre dovrebbero essere revocate le misure vincolanti che non hanno avuto effetti tangibili in materia di sicurezza stradale,

1.ribadisce la sua volontà politica di riservare priorità alla strategia in materia di sicurezza nell'ambito di ogni modalità di trasporto e, in particolare, alle azioni volte a ridurre in modo costante e sostanziale le vittime degli incidenti stradali, pur nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

2.rimane fermamente convinto che la Comunità debba adottare tutte le misure che consentano di migliorare la sicurezza nell'ambito di ogni modalità di trasporto e che occorra considerare tali azioni nonché i mezzi finanziari necessari come aventi carattere prioritario; ritiene tuttavia che, conformemente al principio di sussidiarietà, occorra esaminare quali misure vadano applicate e a quale livello e che bisogna considerare il problema nella sua dimensione paneuropea, in particolare a livello degli accordi conclusi sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa dell'ONU;

3.ritiene che ogni legislazione comunitaria e nazionale nonché ogni progetto pubblico o privato nel settore dei trasporti che abbiano incidenza sulla sicurezza debbano formare oggetto di una valutazione sistematica sotto questo profilo;

4.chiede quindi alla Commissione di presentare una direttiva quadro nella quale siano iscritti principi generali di valutazione delle incidenze sulla sicurezza della legislazione comunitaria e delle legislazioni nazionali nonché dei progetti pubblici o privati nel settore dei trasporti, che possano avere conseguenze in tale campo;

5.invita la Commissione ad istituire in seno alla sua Direzione generale dei trasporti un gruppo di lavoro sulla sicurezza stradale incaricato, in cooperazione con gli istituti di ricerca degli Stati membri, di presentare un programma di azioni comunitarie nel settore e di definire un approccio globale in materia di sicurezza stradale nell'ambito della politica dei trasporti via terra, dando priorità ai provvedimenti rivelatisi capaci di contribuire in modo apprezzabile all'aumento della sicurezza stradale;

6.invita la Commissione a riservare nel suo programma d'azione una particolare attenzione a taluni gruppi particolarmente esposti ai pericoli connessi alla circolazione stradale, ovvero bambini, anziani e giovani conducenti inesperti;

7.sollecita l'armonizzazione delle norme di circolazione e delle segnalazioni stradali rilevanti ai fini della sicurezza del traffico;

8.ritiene che gli Stati membri possano applicare norme di sicurezza stradale più rigorose di quelle risultanti dalla legislazione comunitaria;

9.invita la Commissione a presentare direttive che rendano obbligatorio montare cinture di sicurezza su tutti i sedili degli autobus di linea e installare barre di sicurezza sul retro degli stessi;

10.invita la Commissione a presentare al più presto, in particolare, proposte destinate a migliorare le disposizioni legislative in vigore nei seguenti settori:

a)direttive concernenti la definizione di norme e metodi per il controllo tecnico periodico di ogni categoria di veicoli, compresi rimorchi e roulotte;

b)direttiva volta ad estendere il controllo tecnico, per quanto riguarda in particolare il sistema di frenaggio, agli autoveicoli a due o tre ruote;

c)direttive concernenti l'armonizzazione tecnica delle caratteristiche di costruzione degli autoveicoli e gli aspetti tecnici dei veicoli in circolazione che favoriscano una guida più tranquilla ed un miglioramento della sicurezza attiva e passiva dei veicoli; a tal fine, occorrerebbe attuare le seguenti misure:

-dotazione standard obbligatoria su tutte le auto private di parabrezza in vetro laminato, appoggiatesta, fari antinebbia, serbatoio antincendio e sistemi di avvertimento;

-installazione obbligatoria di due retrovisori esterni nonché fanaleria e visibilità ottimali per tutti i veicoli;

-obbligo di tenere a bordo un estintore e un attrezzo rompivetri;

-parti anteriori delle automobili meno aggressive per i pedoni;

-migliore protezione dei passeggeri in caso di collisioni frontali o laterali;

-volanti meno aggressivi e installazione di "air bag";

-ammissibilità di un terzo stop in posizione sopraelevata;

-rinforzo dell'abitacolo, protezione laterale, paraurti muniti di fasce in gomma, dispositivo di protezione anteriore e posteriore nonché dispositivi antieiezione per i veicoli pesanti;

-montaggio obbligatorio di una serie standard di dispositivi catarifrangenti sulle biciclette;

11.invita la Commissione ed il Consiglio ad adottare quanto prima le seguenti misure legislative, per quanto riguarda il comportamento degli utenti della strada:

a)limiti di velocità applicabili ad ogni categoria di veicoli;

b)direttiva concernente il tasso alcolemico massimo dei conducenti;

c)direttiva concernente il divieto di guida sotto l'effetto di droghe e aggravio della responsabilità per i contravventori;

d)direttiva concernente l'obbligo del casco protettivo per i conducenti dei motoveicoli a due ruote;

e)divieto di radio e registratori muniti di cuffia per i conducenti di veicoli;

f)etichettatura dei farmaci che possono incidere sulla capacità di guida e divieto di assumerli;

g)introduzione di una normativa sociale nel settore dei trasporti stradali per quanto riguarda il tempo di guida e di riposo dei conducenti di autocarri e autobus, analoga alle normative sociali applicati ad altri lavoratori dipendenti, migliori metodi di verifica dei relativi sistemi di controllo (tachigrafi), azioni mirate per garantire il rispetto dei limiti massimi di carico, nella prospettiva di porre veramente fine alle infrazioni insistendo in particolare sugli imperativi connessi alla sicurezza stradale;

12.invita la Commissione e il Consiglio ad adottare raccomandazioni e, laddove sia conforme al principio di sussidiarietà, regolamenti o direttive concernenti la segnaletica e le installazioni stradali che dovranno coprire, tra l'altro, i seguenti aspetti:

a)uniformazione delle installazioni fisse (e in particolare della segnaletica verticale ed orizzontale) e dinamiche (orientamento dei conducenti e aiuti alla circolazione);

b)specifiche tecniche della segnaletica stradale;

c)miglioramento della sicurezza dei pedoni

-nei punti provvisti di semafori, prevedendo fasi di verde totale e fasi distinte per i veicoli che cambiano direzione, vista l'inconciliabilità sostanziale fra l'attraversamento dei pedoni e il passaggio simultaneo dei veicoli che effettuano una svolta,

-nei punti privi di semafori nonché nei tratti tra due semafori mediante segnalazioni e impianti permanenti;

d)caratteristiche essenziali delle installazioni stradali permanenti (guard-rail e barriere di sicurezza, assorbitori d'urto, ecc.);

e)controllo sistematico del livello di sicurezza della rete stradale;

f)classificazione delle strade;

g)adozione di un unico sistema segnaletico delle reti autostradali (verde o blu);

13.si compiace delle recenti iniziative della Commissione volte ad attuare un programma comunitario di azioni relativo alle reti transeuropee nonché dell'inserimento di un nuovo titolo XII nel Trattato sull'Unione europea dedicato alle reti transeuropee e ritiene indispensabile valutare correttamente le incidenze sulla sicurezza delle infrastrutture transeuropee che saranno proposte;

14.rileva con grave preoccupazione la crescente pericolosità del traffico nei paesi dell'Europa centrale e orientale e invita la Commissione ad esaminare modalità con cui la CE e gli enti nazionali possano aiutare tali paesi ad accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante trasferimento di conoscenze o altri mezzi;

15.invita la Commissione a presentare senza indugio proposte relative al soccorso e all'assistenza ai feriti in caso d'incidente e, in particolare, ad un sistema coordinato a livello comunitario dei servizi di soccorso stradale tramite elicottero e delle norme di cooperazione transfrontaliera in tale settore;

16.invita la Commissione a proporre l'istituzione di un Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti avente come obiettivo di fornire alla Comunità, agli Stati membri e agli ambienti interessati tutte le informazioni scientifiche, tecniche ed economiche utili nel settore della sicurezza nell'ambito di ciascun tipo di trasporto;

17.propone che il Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti si assuma, tra l'altro, i seguenti compiti:

a)fornire alla Commissione il supporto scientifico e tecnico necessario per formulare e valutare iniziative in tale settore;

b)creare, in collaborazione con gli Stati membri, un sistema di raccolta e elaborazione dei dati relativi agli incidenti, che consenta un'armonizzazione delle statistiche a livello comunitario, e una banca comunitaria di dati sugli incidenti della strada, i loro responsabili, i loro precedenti e il controllo del comportamento del conducente, e nell'ambito delle altre modalità di trasporto;

c)modificare e armonizzare i criteri per il rilevamento delle vittime nelle statistiche della CE affinchè in tutti gli Stati membri vengano registrati tutti i decessi a seguito di incidenti stradali;

d)promuovere lo scambio di informazioni garantendone la diffusione presso tutti gli ambienti interessati e cooperare con gli enti e organismi esistenti negli Stati membri e nei paesi terzi;

e)coordinare a livello comunitario, in collaborazione con gli organismi o enti pubblici e privati competenti in tale settore, i programmi di formazione nelle scuole e sul luogo di lavoro nonché le campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla sicurezza stradale;

f)promuovere la cooperazione in materia di controllo delle misure relative alla sicurezza dei trasporti e condurre indagini sulle cause dei gravi incidenti nei trasporti;

g)cooperare con i programmi comunitari di ricerca, al fine di definire obiettivi e di sfruttare i risultati nel campo della sicurezza nei trasporti;

h)esaminare e denunciare le carenze esistenti allo stato attuale nelle infrastrutture di trasporto sul piano della sicurezza;

18.sottolinea la necessità di un programma comunitario globale e coerente di ricerca nel settore della sicurezza dei trasporti e si compiace delle azioni di ricerca connesse alla sicurezza stradale condotte dalla Comunità nell'ambito dei programmi DRIVE, COST e EURET; invita d'altro canto la Commissione ad elaborare uno scadenzario articolato per l'attuazione coordinata dei risultati di tali progetti di ricerca nonché di sottoporli a decisione;

19.ritiene che la Comunità e gli Stati membri debbano prendere misure per incoraggiare la pubblicità che favorisca la sicurezza stradale e sollecita l'istituzione di un premio comunitario per i messaggi pubblicitari che mettano in maggior risalto la sicurezza stradale;

20.sottolinea l'importanza delle campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di informazione degli utenti sui più importanti rischi e le principali cause degli incidenti stradali ed auspica un'ampia divulgazione di ogni informazione concernente la sicurezza stradale; ritiene pertanto che tutti gli organismi o enti pubblici e privati competenti in tale settore debbano essere incoraggiati nelle loro iniziative di prevenzione, quale ad esempio un servizio invernale ben organizzato;

21.sottolinea il ruolo positivo che determinati organismi associativi degli Stati membri possono svolgere per la sicurezza stradale; rileva che tali organismi hanno spesso un'insufficiente capacità finanziaria e che essi meriterebbero pertanto il sostegno della Comunità, ad esempio quando intendano coordinare le loro attività ed organizzazioni sul piano europeo;

22.chiede alla Comunità e agli Stati membri di incoraggiare le azioni condotte a livello regionale e locale per il miglioramento della sicurezza stradale;

23.sostiene la necessità che anche le compagnie di assicurazione operanti nei rami danni, vita, malattie e invalidità contribuiscano ad incrementare la sicurezza stradale, come avviene ad esempio negli USA e in Australia;

24.chiede agli Stati membri di mantenere un livello adeguato di controlli stradali al fine di ottenere il rispetto delle norme di circolazione e sottolinea la necessità di fornire ai servizi di sorveglianza apparecchiature automatiche per la constatazione delle infrazioni, segnatamente in materia di eccesso di velocità e di guida sotto l'effetto dell'alcol o della droga;

25.chiede inoltre agli Stati membri di vegliare acché le sanzioni siano definite al più presto possibile e che siano stabilite procedure amministrative e giudiziarie elastiche per il disbrigo delle infrazioni meno gravi che non abbiano provocato danni; per quanto riguarda quelle più gravi, sottolinea l'importanza di ricorrere a sanzioni dissuasive, come la sospensione della patente di guida; auspica d'altra parte una maggiore cooperazione delle autorità amministrative e giudiziarie tra gli Stati membri, affinché le infrazioni commesse da un cittadino in uno Stato membro diverso da quello di residenza possano essere effettivamente sanzionate; analogamente, i contravventori extracomunitari potrebbero essere soggetti, tra l'altro, a sanzioni pecuniarie aventi immediato carattere esecutivo;

26.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

 
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