RISOLUZIONE B3-0556/93
Risoluzione sulla crisi del mercato dei prodotti della pesca
Il Parlamento europeo,
-visto il regolamento del Consiglio n. 3759/92 del 17 dicembre 1992, con il quale si istituisce l'organizzazione comune di mercato nel settore della pesca e, in particolare, il suo Titolo IV, che disciplina il regime di scambi con i paesi terzi,
-viste le recenti misure adottate dalla Commissione sulla base degli articoli 22 e 24 del citato regolamento, quali il regolamento n. 420/93, del 25 febbraio 1993, che assoggetta le importazioni di determinati prodotti della pesca al rispetto del prezzo di riferimento (merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, eglefini, naselli e rane pescatrici per un periodo di quattro mesi), il regolamento n. 592/93, del 12 marzo 1993, che modifica il regolamento n. 420/93 (inserendo anche i merluzzi dell'Alaska), e il regolamento n. 695/93, del 25 marzo 1993, recante misure di salvaguardia applicabili all'immissione in libera pratica dei prodotti della pesca sbarcati nella Comunità da pescherecci di paesi terzi ,
A.considerando che la Comunità è il principale importatore di pesce a livello mondiale e che pertanto necessita di approvvigionamenti regolari a prezzi che non pregiudichino la produzione comunitaria,
B.considerando le gravi perturbazioni che hanno colpito il mercato comunitario negli ultimi anni, e in particolare, negli ultimi mesi, dovute all'arrivo massiccio di importazioni fraudolente provenienti da paesi terzi che non rispettano nemmeno i prezzi di riferimento stabiliti,
C.considerando che l'attuale crisi del mercato, con una caduta dei prezzi che per alcune specie supera il 40% in prima vendita senza che ciò si ripercuota sul consumatore finale, interessa in pratica la totalità degli Stati membri produttori,
1.sottolinea che, nonostante le recenti misure adottate dalla Commissione, la crisi del mercato comunitario non si è risolta e rileva ancora una volta che la normativa comunitaria non serve per risolvere adeguatamente e rapidamente situazioni del genere, purtroppo sempre più frequenti;
2.deplora che non siano state sfruttate appieno le possibilità di azione offerte dall'articolo 24 del regolamento n. 3759/92 e in particolare che la Commissione e il Consiglio non abbiano fatto ricorso alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 24 del presente regolamento con riferimento all'articolo 19 del GATT;
3.chiede pertanto alla Commissione di procedere a un riesame organico delle condizioni di funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e che essa proponga, entro la fine dell'anno, gli adattamenti necessari per garantire un equilibrio produzione-importazioni tale da assicurare nel lungo periodo "un tenore di vita equo" ai produttori, in ossequio alle disposizioni dell'articolo 38 del Trattato;
4.critica l'atteggiamento irresponsabile degli Stati membri che non hanno né adempiuto ai loro obblighi di informazioni statistiche nei confronti della Commissione né adottato in sede di Consiglio i provvedimenti richiesti dalla situazione di crisi e neppure reso possibile l'esercizio da parte della Commissione delle responsabilità che le riconosce il Trattato in materia di sorveglianza e di controllo dei mercati;
5.invita più in particolare la Commissione ad adottare i seguenti provvedimenti:
a)proroga oltre il 30 giugno dei prezzi minimi fissati per sei specie;
b)congelamento delle aperture dei nuovi contingenti all'importazione in provenienza dai paesi terzi finché non sarà stato compiuto, specie per specie, un esame sistematico e approfondito, nell'intento di verificare il grado di adeguamento fra le capacità produttive comunitarie e i bisogni degli operatori industriali e dei consumatori;
c)varo di un regolamento definitivo sulle condizioni di sbarco diretto a partire da navi di paesi terzi, regolamento che non dovrebbe essere meno severo della media delle normative analoghe vigenti negli altri Stati dell'Atlantico;
d)varo di un inquadramento, che implichi una partecipazione comunitaria, dei regimi di aiuti nazionali destinati a compensare i danni subiti dagli operatori a causa della crisi;
e)inserimento negli accordi stipulati con i paesi terzi, specie con la Russia, di precise quanto vincolanti disposizioni tese a sopprimere le pratiche di dumping fin troppo invalse oggi giorno;
6.chiede la convocazione di una sessione straordinaria del Consiglio dei ministri della pesca;
7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.