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PARLAMENTO EUROPEO - 22 aprile 1993
Il termine "politica ambientale comunitaria"

RISOLUZIONE B3-0520 e B3-0618/93

Il Parlamento europeo,

-vista la petizione n. 321/91 sul centro di divulgazione per i visitatori a Mullaghmore, County Clare, in Irlanda,

-visto il ricorso alla Corte di giustizia presentato dall'An Taisce e dal WWF del Regno Unito (causa C-407/92) ,

-visto il testo del Trattato di Maastricht,

-visto il Quinto programma di azione ambientale e la risoluzione in materia del Parlamento ,

A.considerando il parere in materia del suo servizio giuridico, che contesta le risposte della Commissione e solleva importanti questioni istituzionali quanto ai doveri e alle responsabilità imposti alla Commissione dal diritto comunitario,

B.considerando che il principio dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione degli aspetti ambientali in tutte le politiche è essenziale per la protezione dell'ambiente della Comunità e del mondo e che quindi quello della sostenibilità deve essere un principio insito in tutte le politiche comunitarie, come già riconoscono il Quinto programma di azione ambientale e il Trattato di Maastricht,

C.considerando quindi che, se si vogliono soddisfare le esigenze di sostenibilità, è essenziale definire chiaramente il termine "politica ambientale comunitaria",

D.considerando che ciò è anche necessario per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2052/88 e all'articolo corrispondente figurante nella proposta rivista della Commissione sui fondi strutturali (COM(93) 0067 def. 2),

1.ritiene che la politica comunitaria sia costituita da tutte le decisioni adottate dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo;

2.ritiene quindi che la Convenzione di Berna (decisione del Consiglio 82/72 CEE) relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa e la direttiva sulla conservazione degli habitat naturali (92/43/CEE) facciano parte della politica ambientale comunitaria; sottolinea che una delle disposizioni della Convenzione di Berna stabilisce che le parti debbano tenere conto della conservazione della vita selvatica nelle loro politiche in materia di programmazione e di sviluppo;

3.ritiene che, nonostante la direttiva sulla protezione degli habitat non sia ancora stata recepita nella legislazione nazionale, tanto gli Stati membri quanto la Commissione debbano rispettarne le finalità; sottolinea che la sentenza della Corte di giustizia sulla causa 80/86 conferma che una direttiva può avere conseguenze giuridiche anche prima della sua trasposizione;

4.ritiene che il Quinto programma di azione ambientale, adottato con risoluzione del Consiglio dal Consiglio dei ministri dell'ambiente riunito il 15 dicembre 1992, non solo rientri nell'ambito della definizione di "politica ambientale comunitaria" ma fissi anche gli orientamenti di tale politica;

5.chiede alla Commissione di fare in modo che tutte le attività della Comunità, con particolare riferimento alla sua politica regionale, si conformino ai relativi obiettivi e principi;

6.chiede alla Commissione di pubblicare un "Libro bianco sull'ambiente", come ha già fatto con successo con riferimento al completamento del mercato interno, definendo misure concrete e un calendario corrispondente per realizzare le finalità del Quinto programma di azione ambientale in relazione a ciascuno dei cinque obiettivi citati: industria, agricoltura, trasporti, energia e turismo;

7.chiede alla Commissione di presentare una proposta per l'inclusione dei costi ambientali nel calcolo dei costi economici, affinché il mercato unico tenga conto degli aspetti ambientali;

8.chiede alla Commissione di adottare tutte le iniziative necessarie per integrare efficacemente le considerazioni ambientali nelle altre politiche, per esempio inserendo in tutte le sue direzioni generali persone responsabili per le questioni ambientali;

9.chiede alla Commissione di recepire, nella definizione "politica ambientale comunitaria", anche i seguenti elementi:

-la Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migranti, adottata dalla Comunità con la decisione del Consiglio 82/461/CEE ,

-l'impegno a stabilizzare le emissioni di CO2 ai livelli del 1990 entro il 2000 e a ridurle sensibilmente negli anni successivi, assunto dal Consiglio dei ministri dell'energia e dell'ambiente nell'ottobre 1990,

-la Convenzione sulla biodiversità, che sarà fra breve ratificata formalmente dalla Comunità (proposta di decisione del Consiglio COM(92)0509),

-la Convenzione mondiale sui cambiamenti climatici,

-la Convenzione di Washington,

-la direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici;

10.ritiene che la politica comunitaria in materia di ambiente debba fare parte integrante delle politiche verso i paesi terzi, per esempio in materia di

a)esportazione dei rifiuti,

b)importazione del legno delle foreste tropicali,

tutto ciò tenendo conto degli obiettivi definiti nel corso della Conferenza di Rio de Janeiro;

11.si attende che d'ora in poi la Commissione, nelle sue decisioni di spesa nell'ambito dei fondi strutturali, si conformi rigorosamente agli obiettivi della direttiva sulla conservazione degli habitat, della Convenzione di Berna e di altre risoluzioni approvate dal Consiglio e si aspetta che gli stessi principi vengano applicati al Fondo di coesione;

12.sottolinea che la direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale deve essere applicata anche ai progetti eseguiti e finanziati dai fondi strutturali e che uno dei parametri da impiegare in questa valutazione è la conformità dei progetti ad altre norme legislative comunitarie;

13.chiede alla Commissione di presentare una direttiva concernente l'agevolazione dell'accesso dei singoli e delle organizzazioni alla giustizia nonché la possibilità di agire presso i tribunali nazionali qualora gli Stati membri siano in situazione di carenza per quanto riguarda le leggi che recepiscono direttive comunitarie;

14.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

 
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