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PARLAMENTO EUROPEO - 22 aprile 1993
"Politica ambientale comunitaria":La definizione, da parte della Commissione

RISOLUZIONE B3-0618/93

Il Parlamento europeo,

A.considerando che la Commissione, rispondendo alle interrogazioni orali nn. H-1051/92 e H-1135/2, ha dichiarato che la direttiva sulla conservazione degli habitat (92/43/CEE) e la Convenzione di Berna non fanno parte della politica ambientale comuntaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento CEE n. 2052/88 sulle emissioni di Fondi strutturali ; considerando che si è rifiutata di precisare questa dichiarazione nella risposta all'interrogazione orale n. H-1240/92,

B.richiamandosi al parere in materia del suo servizio giuridico, che contesta le risposte della Commissione e solleva importanti questioni istituzionali quanto agli obblighi e alle responsabilità che il diritto comunitario impone alla Commissione,

C.considerando che è essenziale una definizione chiara del termine "politica ambientale comunitaria", non solo per conformarsi ai requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, ma anche nell'interesse di tutte le attività della Comunità,

1.ritiene che la direttiva sulla conservazione degli habitat faccia parte della politica ambientale comunitaria ai fini del Regolamento (CEE) n. 2052/88: la direttiva costituisce, in forma legislativa, un'espressione dell'articolo 130r del Trattato con riferimento alle specie e agli habitat selvatici; rileva che la direttiva è citata quale elemento della politica ambientale comunitaria dal Regolamento CEE n. 1973/92 che introdure uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) ; rileva inoltre che le Istituzioni comunitarie hanno l'obbligo di conformarsi agli obiettivi del Trattato;

2.ritiene inoltre che anche la Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa faccia parte della politica ambientale comunitaria, visto che è stata approvata con la decisione del Consiglio 82/72/CEE ; sottolinea che una delle disposizioni della Convenzione stabilisce che le parti devono tenere conto della conservazione della vita selvatica nelle loro politiche in materia di programmazione e di sviluppo;

3.ritiene che, per quanto la direttiva sulla conservazione di habitat non sia ancora stata recepita nella legislazione nazionale, tanto gli Stati membri quanto la Commissione abbiano l'obbligo di rispettarne gli obiettivi, e sottolinea che la sentenza della Corte di giustizia sulla causa 80/86 conferma che una direttiva può avere conseguenze giuridiche anche prima del suo recepimento;

4.ritiene che la Commissione abbia anche l'obbligo di conformarsi ai requisiti della Convenzione di Berna, visto che la Corte di giustizia ha stabilito che le obbligazioni derivanti da convenzioni di questa natura sono vincolanti per le Istituzioni comunitarie (causa 104/81) ;

5.ritiene che il mancato rispetto, da parte degli Stati membri, della direttiva sulla conservazione degli habitat e della Convenzione di Berna, nel contesto dell'impiego di fondi comunitari, possa costituire una violazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del Trattato CEE, in base al quale gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato; ritiene inoltre che, se la Commissione aiutasse uno Stato membro ad agire in tal modo, per esempio erogando fondi, potrebbe trovarsi in violazione dell'articolo 155 del Trattato, che le impone di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del Trattato stesso;

6.giudica estremamente grave che, rispondendo a interrogazioni parlamentari, la Commissione abbia formulato dichiarazioni che potrebbero essere contrarie al diritto comunitario; deplora vivamente la Commissione per queste risposte estremamente insoddisfacenti;

7.si attende che d'ora in poi la Commissione si conformi pienamente agli obiettivi della direttiva sulla conservazione degli habitat e della Convenzione di Berna nelle sue decisioni di spesa nel quadro di Fondi strutturali; si attende che gli stessi principi siano applicati al Fondo di coesione;

8.ritiene che la politica ambientale comunitaria comprenda anche i seguenti elementi:

-la Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratorie di animali selvatici, adottata dalla Comunità con la decisione del Consiglio 82/461/CEE ,

-il quinto programma di azione ambientale approvato con risoluzione del Consiglio in occasione della riunione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 15 e 16 dicembre 1992,

-l'impegno a stabilizzare le emissioni di CO2 ai livelli del 1990 entro l'anno 2000, assunto dal Consiglio dei Ministri dell'energia e dell'ambiente nell'ottobre 1990,

-la Convenzione sulla biodiversità, che fra breve sarà ratificata formalmente dalla Comunità (proposta di decisione del Consiglio COM(92) 0509);

9.ritiene quindi che tutte le attività della Comunità, in particolare la sua politica regionale, debbano conformarsi ai relativi obiettivi e principi;

10.rileva che l'attuale procedura di reclamo della Commissione si limita alle questioni inerenti alla legislazione comunitaria, il che impedisce al pubblico di reclamare in caso di mancato rispetto della politica comunitaria; ritiene pertanto che il sistema di reclamo vada esteso alle questioni politiche;

11.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

 
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