B3-0662/93
Risoluzione sulla libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 8A del trattato CEE
Il Parlamento europeo,
-vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento per l'abolizione dei controlli alle frontiere (SEC(92)0877),
-viste le proprie risoluzioni del 9 luglio 1992 sul completamento del mercato interno e del 19 novembre 1992 sull'abolizione dei controlli alle frontiere intracomunitarie e sulla libera circolazione delle persone nella CE ,
-vista la propria risoluzione del 18 dicembre 1992 sulla settima relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'attuazione del Libro bianco della Commissione relativo al completamento del mercato interno ,
-viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992,
-viste le dichiarazioni fatte dalla Commissione nell'aprile 1993 sia dinanzi alla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni che in Aula,
-visti gli articoli 3, 5, 7, 8A, 8B, 48-51, 52-58, 59-66, 100, 100A, 155, 169, 173, 175, 177, 228, 235 e 238 del trattato CEE,
-visto l'Atto unico europeo,
A.considerando che l'articolo 3, lettera c), del trattato CEE sancisce il principio dell'"eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione", in particolare delle persone,
B.considerando che l'articolo 7 del trattato CEE vieta, senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità",
C.considerando che l'articolo 8A del trattato CEE stabilisce che, a decorrere dal 31 dicembre 1992, deve essere creato uno "spazio senza frontiere interne" nel quale sia assicurata la libera circolazione tra l'altro delle persone,
D.considerando che i controlli alle frontiere interne sui cittadini comunitari non sono stati aboliti alla data del 1· gennaio 1993,
E.considerando inoltre che otto milioni di cittadini originari di paesi terzi e residenti nella Comunità devono ottenere un visto in quasi tutti gli Stati membri e sono tenuti a espletare lunghe formalità, comprendenti anche informazioni personali quali il reddito degli ultimi sei mesi ecc., e questo solo per potersi spostare da uno Stato membro all'altro,
F.considerando che - secondo quanto asserisce la Commissione - negli aeroporti e alle frontiere intracomunitarie vengono tuttora effettuati, e continuerenno probabilmente a esserlo per tutto il 1993, numerosi controlli non solo su persone provenienti da paesi terzi ma anche su cittadini degli Stati membri,
G.considerando che - mentre il Consiglio e la Commissione sono consapevoli della necessità di adottare misure in grado di assicurare la libera circolazione specie delle persone, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 8A del trattato CEE (cfr. Libro bianco della Commissione, documento di Palma di Maiorca e diverse risoluzioni del Parlamento europeo) - i provvedimenti realmente presi sono ben poca cosa rispetto a quello che si dovrebbe fare per raggiungere tale obiettivo,
H.considerando non soddisfatte le proprie aspettative dalla recente dichiarazione della Commissione,
I.considerando deplorevole di non essere stato informato dal Consiglio sulle misure prese per assicurare appieno la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne,
1.chiede ancora una volta alla Commissione di sfruttare tutte le possibilità offerte dagli articoli 8A e 235 del trattato CEE, per armonizzare, se necessario, ogni aspetto della libera circolazione delle persone attraverso le frontiere intracomunitarie;
2.invita la Commissione ad avvalersi, se del caso, dei poteri che le conferisce l'articolo 169;
3.chiede agli Stati membri di rispettare gli obblighi loro imposti dall'articolo 5 del trattato CEE;
4.incarica la propria commissione competente di
a)esprimere un giudizio esauriente sulla dichiarazione della Commissione
b)concludere quanto prima le sue deliberazioni per poter avviare il ricorso previsto dall'articolo 175, primo e secondo comma, del trattato CEE;
5.incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.