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PARLAMENTO EUROPEO - 25 maggio 1993
Creazione di possibilità di occupazione per le donne

A3-0112/93

Risoluzione sulla creazione di posti di lavoro per le donne

Il Parlamento europeo,

-vista la comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (COM(89)0568 - C3-0238/89) nonché la sua risoluzione del 13 settembre 1990 in materia ,

-visto il Terzo programma d'azione comunitario a medio termine sulla parità di opportunità tra uomini e donne (COM(90)0449) nonché la sua risoluzione del 12 luglio 1991 in materia ,

-vista la sua risoluzione del 25 gennaio 1991 sul mercato interno e le sue conseguenze per le donne nella Comunità ,

-vista la sua risoluzione del 22 febbraio 1991 sul funzionamento del Fondo sociale europeo ,

-vista la proposta di risoluzione della on. Van Hemeldonck sulle iniziative locali per la creazione di possibilità di occupazione per le donne (B3-1965/91),

-vista la relazione della commissione per i diritti della donna (A3-0112/93),

1.insiste presso la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri affinché, nell'attuazione del mercato interno e delle prospettive finanziarie a medio termine, siano potenziate le politiche idonee a consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali che si vanno affermando, segnatamente quelli che promuovono l'inserimento della donna nella vita economica attiva;

2.conferma il suo interesse per le iniziative locali che possano contribuire alla realizzazione di questi obiettivi;

3.difende l'idea di una più completa simbiosi tra le varie politiche, in particolare nella prospettiva della regionalizzazione delle attività economiche, e sottolinea il triplice ruolo che le iniziative locali relative alla creazione di posti di lavoro (ILE) delle donne e per le donne sono chiamate a svolgere nel quadro di una strategia di sviluppo;

4.è preoccupato per le osservazioni della Corte dei conti sulle ILE delle donne, esige spiegazioni e chiede un riadeguamento delle prassi poco conformi e delle gestioni poco ortodosse, se non assolutamente non corrette, che sono di ostacolo anche a una valutazione post 1984 di queste importanti iniziative;

5.ritiene opportuno rafforzare la concezione delle ILE donne quali componenti di una strategia di sviluppo regionale e rifiuta di considerarle unicamente un mezzo di sostegno di un gruppo sociale svantaggiato;

6.ritiene essenziale che le iniziative locali per l'occupazione contribuiscano alla creazione di posti di lavoro e di imprese da parte delle donne o per le donne e, pur ritenendo opportuno stimolare la creazione di imprese da parte di donne (essenzialmente cooperative e PMI), mette in guardia dall'accentuare le tendenze alla segmentazione riservando alle donne taluni segmenti del mercato, delle imprese, delle attività, dei settori e delle regioni;

7.è del parere che si debba promuovere la diversificazione professionale e settoriale delle iniziative locali per le donne anche per contrastare il fenomeno della prevalente componente femminile in professioni e settori di attività;

8.è convinto che l'attuale limitazione di tale aiuto a 2-5 posti di lavoro sia troppo restrittiva; propone il riesame di tale disposizione e l'approvazione di una prassi flessibile che non renda impraticabili progetti più ambiziosi il cui impatto sulla dinamica dello sviluppo regionale sia più sensibile;

9.insiste affinché la valutazione dei progetti avvenga in una prospettiva integrata e in stretta collaborazione tra la Comunità e le istanze centrali e regionali degli Stati membri prevedendo una serie di esenzioni, di facilitazioni e di agevolazioni fiscali e altre azioni positive che stimolino la creazione di posti di lavoro e di imprese nel quadro delle iniziative locali per l'occupazione;

10.propone un riesame di tutta la problematica degli aiuti regionali e, senza discostarsi dagli obiettivi attuali, di tener conto dell'aggravamento della situazione in talune regioni e settori utilizzando e valorizzando sistematicamente la dinamica specifica apportata dalle donne creatrici di imprese, attraverso tutti gli strumenti di intervento comunitari intesi ad agevolare il processo di ristrutturazione, di riconversione e di rivitalizzazione delle regioni e dei settori industriali;

11.sottolinea il ruolo attivo degli enti locali in relazione alle ILE delle donne e l'importanza di sensibilizzarli al riguardo, il che deve riflettersi nell'elaborazione di quadri comunitari di sostegno;

12.ritiene opportuno che in ciascuno Stato membro il compito di garantire la trasmissione delle informazioni e delle pratiche da trattare sia affidato a un unico organismo nazionale;

13.sottolinea inoltre che, vista l'elevata percentuale femminile nel settore pubblico e nelle amministrazioni regionali e locali, le iniziative locali debbono sia accompagnarsi sia stimolare il decentramento e la relativa gestione delle risorse umane;

14.sottolinea che è necessario potenziare e rendere redditizio il finanziamento delle ILE di donne e, per garantire detto finanziamento, individuare i modi per associare la BEI a queste iniziative proprio per sormontare le difficoltà di bilancio;

15.chiede alla Commissione di elaborare e pubblicare (nel quadro della gestione del programma di borse) i dati relativi alla valutazione quantitativa e qualitativa nonché al controllo sul numero dei progetti finanziati e sul numero effettivo di posti di lavoro creati;

16.richiama con insistenza l'attenzione sull'importanza capitale che i seguenti elementi rivestono per il successo delle ILE delle donne:

-una grande diffusione dell'informazione sulle iniziative, in primo luogo nelle organizzazioni femminili e le parti sociali, in particolare tramite gli organi di comunicazione sociale, soprattutto regionali,

-condizioni, moduli e procedure di candidatura comprensibili, di facile ottenimento e appropriati,

-la valorizzazione della formazione come componente preliminare e di accompagnamento imprescindibile,

-il criterio che le infrastrutture sociali, quali, per esempio, quelle per la custodia dei bambini, non sono estranee alle azioni di sviluppo economico e sociale di impatto più specificamente regionale;

17.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione e al Consiglio.

 
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