A3-0112/93
Risoluzione sulla creazione di posti di lavoro per le donne
Il Parlamento europeo,
-vista la comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (COM(89)0568 - C3-0238/89) nonché la sua risoluzione del 13 settembre 1990 in materia ,
-visto il Terzo programma d'azione comunitario a medio termine sulla parità di opportunità tra uomini e donne (COM(90)0449) nonché la sua risoluzione del 12 luglio 1991 in materia ,
-vista la sua risoluzione del 25 gennaio 1991 sul mercato interno e le sue conseguenze per le donne nella Comunità ,
-vista la sua risoluzione del 22 febbraio 1991 sul funzionamento del Fondo sociale europeo ,
-vista la proposta di risoluzione della on. Van Hemeldonck sulle iniziative locali per la creazione di possibilità di occupazione per le donne (B3-1965/91),
-vista la relazione della commissione per i diritti della donna (A3-0112/93),
1.insiste presso la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri affinché, nell'attuazione del mercato interno e delle prospettive finanziarie a medio termine, siano potenziate le politiche idonee a consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali che si vanno affermando, segnatamente quelli che promuovono l'inserimento della donna nella vita economica attiva;
2.conferma il suo interesse per le iniziative locali che possano contribuire alla realizzazione di questi obiettivi;
3.difende l'idea di una più completa simbiosi tra le varie politiche, in particolare nella prospettiva della regionalizzazione delle attività economiche, e sottolinea il triplice ruolo che le iniziative locali relative alla creazione di posti di lavoro (ILE) delle donne e per le donne sono chiamate a svolgere nel quadro di una strategia di sviluppo;
4.è preoccupato per le osservazioni della Corte dei conti sulle ILE delle donne, esige spiegazioni e chiede un riadeguamento delle prassi poco conformi e delle gestioni poco ortodosse, se non assolutamente non corrette, che sono di ostacolo anche a una valutazione post 1984 di queste importanti iniziative;
5.ritiene opportuno rafforzare la concezione delle ILE donne quali componenti di una strategia di sviluppo regionale e rifiuta di considerarle unicamente un mezzo di sostegno di un gruppo sociale svantaggiato;
6.ritiene essenziale che le iniziative locali per l'occupazione contribuiscano alla creazione di posti di lavoro e di imprese da parte delle donne o per le donne e, pur ritenendo opportuno stimolare la creazione di imprese da parte di donne (essenzialmente cooperative e PMI), mette in guardia dall'accentuare le tendenze alla segmentazione riservando alle donne taluni segmenti del mercato, delle imprese, delle attività, dei settori e delle regioni;
7.è del parere che si debba promuovere la diversificazione professionale e settoriale delle iniziative locali per le donne anche per contrastare il fenomeno della prevalente componente femminile in professioni e settori di attività;
8.è convinto che l'attuale limitazione di tale aiuto a 2-5 posti di lavoro sia troppo restrittiva; propone il riesame di tale disposizione e l'approvazione di una prassi flessibile che non renda impraticabili progetti più ambiziosi il cui impatto sulla dinamica dello sviluppo regionale sia più sensibile;
9.insiste affinché la valutazione dei progetti avvenga in una prospettiva integrata e in stretta collaborazione tra la Comunità e le istanze centrali e regionali degli Stati membri prevedendo una serie di esenzioni, di facilitazioni e di agevolazioni fiscali e altre azioni positive che stimolino la creazione di posti di lavoro e di imprese nel quadro delle iniziative locali per l'occupazione;
10.propone un riesame di tutta la problematica degli aiuti regionali e, senza discostarsi dagli obiettivi attuali, di tener conto dell'aggravamento della situazione in talune regioni e settori utilizzando e valorizzando sistematicamente la dinamica specifica apportata dalle donne creatrici di imprese, attraverso tutti gli strumenti di intervento comunitari intesi ad agevolare il processo di ristrutturazione, di riconversione e di rivitalizzazione delle regioni e dei settori industriali;
11.sottolinea il ruolo attivo degli enti locali in relazione alle ILE delle donne e l'importanza di sensibilizzarli al riguardo, il che deve riflettersi nell'elaborazione di quadri comunitari di sostegno;
12.ritiene opportuno che in ciascuno Stato membro il compito di garantire la trasmissione delle informazioni e delle pratiche da trattare sia affidato a un unico organismo nazionale;
13.sottolinea inoltre che, vista l'elevata percentuale femminile nel settore pubblico e nelle amministrazioni regionali e locali, le iniziative locali debbono sia accompagnarsi sia stimolare il decentramento e la relativa gestione delle risorse umane;
14.sottolinea che è necessario potenziare e rendere redditizio il finanziamento delle ILE di donne e, per garantire detto finanziamento, individuare i modi per associare la BEI a queste iniziative proprio per sormontare le difficoltà di bilancio;
15.chiede alla Commissione di elaborare e pubblicare (nel quadro della gestione del programma di borse) i dati relativi alla valutazione quantitativa e qualitativa nonché al controllo sul numero dei progetti finanziati e sul numero effettivo di posti di lavoro creati;
16.richiama con insistenza l'attenzione sull'importanza capitale che i seguenti elementi rivestono per il successo delle ILE delle donne:
-una grande diffusione dell'informazione sulle iniziative, in primo luogo nelle organizzazioni femminili e le parti sociali, in particolare tramite gli organi di comunicazione sociale, soprattutto regionali,
-condizioni, moduli e procedure di candidatura comprensibili, di facile ottenimento e appropriati,
-la valorizzazione della formazione come componente preliminare e di accompagnamento imprescindibile,
-il criterio che le infrastrutture sociali, quali, per esempio, quelle per la custodia dei bambini, non sono estranee alle azioni di sviluppo economico e sociale di impatto più specificamente regionale;
17.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione e al Consiglio.