A3-0092/93
Risoluzione sulla partecipazione della Repubblica popolare cinese e di Taiwan all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)
Il Parlamento europeo,
-vista la sua risoluzione del 9 settembre 1986 sul nuovo Round di negoziati commerciali multilaterali nell'ambito del GATT, con particolare riferimento al paragrafo 20 ,
-vista la sua risoluzione del 17 marzo 1989 sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ,
-viste le proposte di risoluzione degli onn.
a)De Clercq e altri sulla partecipazione della Repubblica popolare cinese e di Taiwan all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) (B3-0613/92),
b)Pasty sul rafforzamento dei vincoli CE/Taiwan (B3-1315/92),
-vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0092/93),
A.considerando che la Cina è stata uno dei membri fondatori del GATT nel 1947,
B.considerando che il governo della Repubblica della Cina, espulso dalla terraferma nel 1949, si è ritirato dal GATT nel 1950 - un ritiro che la Repubblica popolare cinese non ha riconosciuto valido per quanto riguarda il suo status nel GATT,
C.considerando che a Taiwan è stato concesso, dal 1965 al 1971, lo status di osservatore nel GATT revocatole in seguito ad una risoluzione delle Nazioni Unite che riconosceva la Repubblica popolare cinese come unica rappresentante legittima della Cina,
D.considerando che la Repubblica popolare cinese ha avviato, all'inizio degli anni '80, una serie di grandi riforme economiche nell'ambito della sua "politica di apertura" dimostrando un interesse crescente per l'attività del GATT e ottenendo successivamente, nel 1984, uno status speciale di osservatore in seno a questo organismo,
E.considerando che nel 1986 la Repubblica popolare cinese ha formalmente comunicato al GATT l'intenzione di ripristinare il suo status di parte contraente e che, nel 1987, è stato istituito un gruppo di lavoro per prendere in esame la richiesta,
F.considerando che la Repubblica popolare cinese partecipa a pieno titolo ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round,
G.considerando che il GATT prevede per i territori doganali distinti, anche se non sono Stati sovrani, la possibilità di diventare parti contraenti,
H.considerando che Hong Kong e Macao sono diventati parti contraenti del GATT in quanto territori doganali distinti a norma dell'articolo XXVI 5c) del GATT,
I.considerando che nel 1990 il governo di Taiwan ha presentato domanda di adesione al GATT, a norma dell'articolo XXXIII del GATT, in quanto territori doganali separati di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu e che nel 1992 è stato istituito un gruppo di lavoro per esaminare tale domanda di adesione,
J.considerando che i cambiamenti strutturali dell'economia di Taiwan - che nel 1992 le hanno permesso di conseguire, con un PNL pro capite di oltre 10.000 $, lo status di paese industrializzato - e le riforme commerciali attuate sono tali che non sussistono più veri ostacoli all'immediata adesione di Taiwan al GATT,
1.si dichiara favorevole alla riassunzione da parte della Repubblica popolare cinese dello status di parte contraente del GATT, fa tuttavia notare che a tal fine saranno necessari accordi temporanei eccezionali;
2.ritiene pertanto che la reintegrazione della Cina nel sistema del GATT sarà solo formalmente un ripristino, ma che in realtà si tratti di una nuova adesione; di conseguenza, la Repubblica popolare cinese dovrà avviare negoziati sulla concessione di nuove tariffe mentre le parti contraenti manterranno il diritto di ricorrere alla clausola di non-applicazione, a norma dell'articolo XXXV del GATT, qualora non fossero soddisfatte dalle concessioni offerte dalla Repubblica popolare cinese per la sua nuova adesione;
3.riconosce che un'impostazione graduale sia il modo più opportuno per ripristinare i diritti e gli obblighi della Repubblica popolare cinese nell'ambito del GATT, in quanto ciò consente di mantenere un equilibrio dei vantaggi tra la Cina e le parti contraenti;
4.suggerisce che, in base a tale impostazione, il ripristino formale dell'adesione al GATT potrebbe avvenire in tempi brevi, mentre per quanto riguarda un'integrazione effettiva si dovrà prevedere un periodo di transizione, durante il quale né la Repubblica popolare cinese né le altre parti contraenti sarebbero tenute ad applicare reciprocamente la clausola della nazione più favorita;
5.sottolinea l'importanza delle riforme economiche avviate dalla Repubblica popolare cinese per il suo rientro nel GATT, che verrà senz'altro facilitata quanto più queste riforme tenderanno verso un'economia di mercato;
6.considera fortemente problematica nella Repubblica popolare cinese la misura del coinvolgimento dello Stato negli affari economici del paese, in particolare nel commercio; prima di poter definire precisamente gli accordi GATT relativi alla Repubblica popolare cinese, sarà necessario chiarire se e in che misura essa debba essere ancora considerata una nazione ad economia pianificata;
7.ritiene che durante il periodo di transizione le parti contraenti abbiano il diritto di applicare specifiche misure di salvaguardia nei confronti delle esportazioni cinesi qualora esse creino o minaccino di creare seri danni alle loro economie;
8.sottolinea che uno dei principali vantaggi comparativi per la Cina in un sistema commerciale multilaterale aperto sarà la sua abbondanza di manodopera a buon mercato grazie alla quale essa si renderà estremamente competitiva sui mercati mondiali con prodotti ad alto coefficiente di lavoro;
9.insiste sulla necessità che la Repubblica popolare cinese e Taiwan, così come tutti gli altri paesi industrializzati e in via di sviluppo, rispettino talune norme minime nel campo del lavoro elaborate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), come ad esempio il divieto del lavoro minorile e in condizioni di schiavitù e il rispetto del diritto ad organizzarsi in sindacati liberi;
10.sottolinea l'interdipendenza tra riforme economiche volte ad introdurre taluni elementi dell'economia di mercato nel sistema economico cinese e riforme politiche, intese a promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e dei diritti democratici che, se trascurati, potrebbero portare a situazioni simili a quelle che hanno determinato gli avvenimenti di Tienammen;
11.si compiace per il fatto che Hong Kong e Macao siano diventati parti contraenti del GATT e ritiene che essi debbano mantenere il loro status nell'ambito del GATT rispettivamente dopo il 1997 e il 1999, quando entrambi i territori saranno ceduti alla Repubblica popolare cinese;
12.sostiene la richiesta del governo di Taiwan di diventare membro del GATT;
13.è consapevole dell'implicazione politica della domanda di adesione di Taiwan al GATT, ma sa che questo dispone degli strumenti adeguati per accogliere Taiwan come parte contraente senza influire sul principale problema politico;
14.ritiene che la base giuridica adeguata per l'adesione di Taiwan al GATT, sia l'articolo XXXIII e non l'articolo XXVI 5c) del GATT, dato che quest'ultimo prevede la garanzia di una parte contraente già esistente, il che, nel caso della Cina e di Taiwan, potrebbe incidere sul principale problema politico tra le due parti;
15.dà il proprio appoggio ad entrambe le candidature che dovrebbero essere rigorosamente esaminate alla luce dei rispettivi meriti;
16.sottolinea che l'adesione di Taiwan non comporta grosse difficoltà in termini economici giacché Taiwan pratica da tempo un'economia di mercato;
17.ricorda che Taiwan fa parte dei paesi di nuova industrializzazione e delle cosiddette "cinque Tigri" dell'Estremo Oriente, il che le preclude la possibilità di ottenere lo status di paese in via di sviluppo in seno al GATT;
18.ritiene che l'integrazione dell'economia di Taiwan nel sistema commerciale multilaterale non solo rifletterà la sua importanza come una delle principali entità commerciali della regione, ma sarà vantaggiosa anche per tutti gli altri membri del GATT, ivi compresa la Repubblica popolare cinese;
19.crede fermamente che l'adesione della Cina e di Taiwan al GATT sia chiaramente nell'interesse della Comunità europea e stabilizzi ulteriormente le relazioni commerciali nell'Est asiatico e tra l'Est asiatico e l'Europa;
20.raccomanda che il GATT dedichi particolare attenzione alla delicata questione politica relativa al momento opportuno per l'adesione al GATT della Repubblica popolare cinese e di Taiwan;
21.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e a quelli della Repubblica popolare cinese e della Repubblica della Cina nonché al Segretariato del GATT.