A3-0170/93
Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Ferrara
Il Parlamento europeo,
-ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giuliano Ferrara, trasmessa dal ministro di grazia e giustizia della Repubblica italiana in data 15 aprile 1992 e comunicata in Aula il 12 maggio 1992,
-visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
-viste le sentenze della Corte di giustizia del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ,
-visto l'articolo 68 della costituzione italiana,
-visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-0170/93),
1.decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Ferrara;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione a essa attinente, alle competenti autorità della Repubblica italiana.