Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
mer 29 apr. 2026
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
Parlamento Europeo - 25 giugno 1993
Lavoro non retribuito delle donne

A3-0197/93

Risoluzione sulla valutazione del lavoro non retribuito delle donne

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Newens e altri sulla valutazione del lavoro non retribuito delle donne (B3-0855/90),

-vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1986 sulle famiglie monoparentali e l'esigenza di fare in modo che queste famiglie non siano discriminate ed emarginate sul piano fiscale, sociale, economico e giuridico,

-vista la sua risoluzione del 25 gennaio 1991 sul mercato interno del 1992 e le sue conseguenze per le donne nella Comunità ,

-vista la sua risoluzione del 22 febbraio 1991 sul funzionamento del Fondo sociale europeo ,

-vista la sua risoluzione del 12 luglio 1991 sul terzo programma comunitario di azione a medio termine per la parità di opportunità delle donne ,

-vista la sua risoluzione del 22 novembre 1991 relativa a una raccomandazione del Consiglio sull'assistenza e la custodia dei bambini ,

-avendo delegato il potere deliberante, in applicazione dell'articolo 37 del regolamento, alla commissione per i diritti della donna,

-visti la relazione della commissione per i diritti della donna e il parere della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-0197/92),

A.considerando che nella sua risoluzione del 17 gennaio 1984 sulla situazione delle donne in Europa sollecitava la Commissione ad elaborare uno studio sul valore economico e sociale del lavoro domestico, tenendo conto della situazione delle famiglie monoparentali nonché delle donne con oneri familiari ma non coniugate ,

B.considerando la necessità di integrare nella vita professionale le conoscenze acquisite nell'ambito di attività sociali o educative, senza tuttavia confinare le donne in professioni sociali ed educative,

C.richiamandosi alla summenzionata risoluzione del 22 febbraio 1991 nella quale insisteva affinché la Commissione e gli Stati membri adottino finalmente gli strumenti che permettano a tutte le donne "che non esercitano un'attività retribuita" di partecipare a corsi di formazione professionale cosicché possano ricevere offerte già nella fase in cui si occupano della famiglia,

D.considerando che nella Comunità molte donne svolgono un lavoro che è comparabile a un'attività professionale, ma non è riconosciuto, tutelato o retribuito come tale,

E.considerando che la mancanza di un autentico status professionale per le persone che esercitano un'attività professionale e sociale senza retribuzione né riconoscimento esercita gravi conseguenze in ordine al diritto alla retribuzione, alla fiscalità, alla sicurezza sociale, all'accesso alla formazione nonché al diritto di voto attivo e passivo in talune associazioni professionali e agricole,

F.considerando che, pertanto, tali persone non rientrano nell'ambito delle disposizioni delle direttive nn. 75/117/CEE, 76/207/CEE, 79/7/CEE e 86/613/CEE,

G.considerando che tali attività possono essere ripartite in cinque categorie:

a)attività professionale non retribuita svolta dalle donne nel contesto dell'attività professionale del coniuge, del padre, della famiglia ecc. nel settore agricolo, del commercio al dettaglio, di un'azienda familiare del settore alberghiero-ristorativo o di un'occupazione artigianale;

b)attività professionale non retribuita delle mogli di uomini che esercitano determinate professioni (ad esempio la moglie del medico che svolge lavori di segreteria o risponde al telefono);

c)lavoro non retribuito utile alla società quale l'assistenza ai bambini, agli ammalati, agli handicappati e agli anziani;

d)il lavoro domestico;

e)il volontariato,

H.considerando che la collaborazione dei coniugi in un'attività professionale merita particolare attenzione e richiamandosi alla summenzionata risoluzione del 25 gennaio 1991 nella quale invitava la Commissione a "elaborare uno statuto professionale per le donne occupate nelle aziende a carattere familiare del settore agricolo e di altro tipo nonché ad emendare la direttiva 86/613/CEE" comprese la protezione sociale e l'assicurazione contro i rischi di malattia e gli infortuni,

I.considerando che, secondo la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1985, i contributi non retribuiti delle donne a tutti gli aspetti e settori dello sviluppo dovrebbero essere quantificati e figurare nelle contabilità nazionali, nelle statistiche economiche nonché nel PNL ("Strategie lungimiranti per il progresso della donna verso l'anno 2000", n. 20 - Nairobi),

J.considerando che occorre altresì elaborare uno statuto del volontariato,

K.considerando che qualsiasi strategia volta a promuovere la parità di diritti e di opportunità fra uomo e donna deve consentire ad ogni persona di assumere gli impegni familiari, professionali e sociali alle stesse condizioni e che, in pratica, vita familiare e vita professionale possono convivere armoniosamente solo qualora il contesto socioeconomico consenta di decidere liberamente,

L.considerando che la responsabilità della società in ordine ad una ridistribuzione degli impegni familiari e professionali e alla possibilità di decidere liberamente del singolo presuppone condizioni quadro e misure sociali che promuovano un passaggio o uno scambio tra attività retribuita - vita attiva, da un lato, e attività non retribuita - vita familiare dall'altro, come ad esempio orari di lavoro flessibili, interruzione dell'attività professionale per motivi familiari (congedo parentale), formazione e (re)inserimento professionale dell'individuo che abbia assunto l'impegno di educare i figli, miglioramento delle infrastrutture sociali per la cura dei figli e l'assistenza ai malati nonché l'assistenza agli anziani e ai disabili,

M.considerando che la persona la quale abbia impiegato il proprio tempo per l'educazione dei figli o per l'assistenza ad un genitore anziano o disabile ha diritto a un riconoscimento sociale e che ciò può essere ottenuto con un quadro giuridico riconoscendo a detta persona diritti propri in materia di protezione sociale e pensionistica,

N.precisando che, alla luce della complessa problematica connessa alle attività lavorative non retribuite e utili alla società, la presente risoluzione si concentra in primo luogo sul riconoscimento sociale del lavoro svolto a favore della famiglia, compresa l'educazione dei figli,

O.considerando che taluni aspetti della politica sociale riconoscono la dimensione familiare,

P.considerando che nella prassi la vita familiare e professionale possono coesistere armonicamente se alla persona interessata viene lasciata la libera scelta sul piano socioeconomico e se esistono le necessarie strutture,

Q.considerando tuttavia che le mansioni domestiche a titolo gratuito in tutti gli Stati membri, in tutte le forme di vita e in tutte le circostanze, sono svolte principalmente dalla donna,

1.sollecita la Commissione a realizzare nei singoli Stati membri studi comparati volti ad individuare, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo, i criteri e le norme che consentano di convertire e valutare in cifre i vari fattori del lavoro non retribuito della donna, fissando una metodologia omogenea per valutarlo e valorizzarlo, l'utilità economica e sociale di tale attività nonché il suo contributo al P.I.L.;

2.chiede alla Commissione e agli Stati membri di stabilire qualsiasi forma di sostegno sociale al lavoro non remunerato grazie a servizi collettivi che possono essere gestiti dalle stesse persone interessate;

3.chiede alla Commissione una raccomandazione concernente la valutazione dei diversi tipi di attività non remunerate e il loro inserimento nel P.I.L. degli Stati membri;

4.sollecita la Commissione a elaborare studi di fattibilità al fine di eliminare la dipendenza di coloro le cui rivendicazioni in materia di prestazioni previdenziali scaturiscano da diritti secondari, per individuare le conseguenze giuridiche, economiche, finanziarie e sociali di una riforma dei regimi di previdenza sociale e analizzare le normative transitorie che possano essere introdotte nei singoli Stati membri per tutelare quanto acquisito sul piano sociale;

5.chiede agli Stati membri di valutare e rivalutare il lavoro domestico delle donne che hanno "doppio lavoro", ossia svolgono un lavoro remunerato accanto all'attività di casalinghe, chiedendo loro di mettere a punto politiche per la ripartizione dei compiti domestici;

6.chiede alla Commissione una raccomandazione volta a sostenere l'individualizzazione dei diritti in materia di prestazioni previdenziali;

7.invita la Commissione a studiare lo status delle donne che si occupano a tempo determinato dell'educazione dei figli, tra l'altro per quanto concerne la sospensione del contratto di lavoro, il mantenimento dei diritti sociali e la possibilità di essere reintegrati senza tempi di attesa nell'attività lavorativa;

8.chiede agli Stati membri, nel quadro del (re)inserimento professionale delle persone che hanno esercitato un'attività non retribuita, di fornire aiuti transitori e meccanismi di integrazione nella vita attiva, sotto forma di adeguati mezzi finanziari e di una buona formazione professionale;

9.chiede agli Stati membri di prodigarsi affinché chiunque abbia abbandonato la propria attività professionale per dedicarsi all'educazione dei figli o all'assistenza di familiari anziani o disabili possa mantenere le proprie capacità professionali o intellettuali beneficiando di misure di riqualificazione o perfezionamento, per poter essere (re)inserito nel mercato del lavoro in base alle proprie attitudini o conoscenze adeguate;

10.chiede agli Stati membri, nell'ambito della legislazione sociale, di riservare priorità alle normative in materia di congedi (congedo parentale, congedo di maternità) delle persone che intendano interrompere l'attività professionale per allevare un figlio; chiunque intenda, inoltre, interrompere o ridurre la propria attività professionale per assumersi impegni di carattere familiare (come l'assistenza di familiari malati, la cura di bambini in tenera età, di anziani e di familiari handicappati), dovrebbe beneficiare di un orario di lavoro flessibile;

11.chiede quindi alla Commissione, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e dell'adeguamento dell'orario di lavoro, di proporre misure volte a conciliare l'attività professionale e gli impegni familiari e a presentare in particolare proposte di forme più flessibili dell'organizzazione del lavoro, che non discriminino chiunque abbia interrotto l'attività professionale per i motivi sopra citati sia in ordine allo svolgimento della propria carriera che a quanto acquisito sul piano sociale;

12.invita la Commissione ad attuare per tali aziende azioni positive intese a conciliare la vita familiare e professionale per le donne e per gli uomini e a introdurre misure d'incentivo aziendali in tal senso;

13.sollecita gli Stati membri a promuovere una politica fiscale che tenga conto degli impegni finanziari del nucleo familiare e, soprattutto, dei costi per la cura dei figli, tramite un sistema di tassazione o di agevolazioni fiscali che sia basato sul numero dei figli a carico;

14.invita gli Stati membri a personalizzare e ad ampliare i regimi di sicurezza sociale, in particolare le pensioni di minima, in modo che tengano conto anche del lavoro svolto in forme non professionali;

15.chiede agli Stati membri di garantire pensioni di vecchiaia tali da consentire entrate sufficienti a evitare situazioni di impoverimento delle donne;

16.chiede agli Stati membri di prevedere assegni sufficienti sin dal primo figlio a favore di coloro i quali si assumono la responsabilità di allevare un bambino;

17.chiede agli Stati membri di proseguire ed estendere le loro politiche miranti a eliminare la divisione del lavoro nella società, la quale ritiene che il lavoro domestico debba essere nella maggior parte lavoro di donne, intensificando l'uso di campagne pubblicitarie, azioni formative, ecc.;

18.sottolinea che il riconoscimento del lavoro domestico richiederebbe un'evoluzione della legislazione in materia di divorzio (soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione dei diritti a pensione in caso di divorzio) e chiede alla Commissione di realizzare uno studio comparato del diritto di famiglia nei singoli Stati membri al fine di avviare procedure volte all'armonizzazione delle disposizioni legislative che abbiano uguali conseguenze giuridiche;

19.ricorda che la maggioranza delle relazioni di solidarietà e di unione tra persone non sono disciplinate dal tradizionale diritto matrimoniale e di famiglia;

20.constata di conseguenza che esiste un bisogno di forme di contratto tra partner di una relazione che definiscano la loro solidarietà e i loro accordi e invita la Commissione a eseguire uno studio sulle premesse in tal senso già esistenti in determinati Stati membri;

21.deplora che il regime patrimoniale dei coniugi contempli principalmente il patrimonio e i redditi prescindendo dal computo e dal riconoscimento delle mansioni svolte dai partner e auspica un aggiornamento di tale regime patrimoniale;

22.riconosce che i partner hanno il diritto di decidere di non suddividere in parti uguali il lavoro domestico o di optare per una soluzione in base alla quale uno di essi svolge tutte le mansioni non remunerate e l'altro il lavoro remunerato; ritiene tuttavia che tale accordo debba essere preso in considerazione nell'ambito del patrimonio e dei redditi dei partner e non debba in alcun caso servire da base per accordi concernenti la sicurezza sociale o le società;

23.chiede agli Stati membri di avviare azioni positive che incoraggino gli uomini ad assumere le proprie responsabilità pratiche per una giusta ripartizione di tutti i compiti sociali (in materia di educazione dei figli ecc.);

24.chiede agli Stati membri di organizzare un sistema di lavoro che riduca progressivamente l'orario di lavoro onde permettere di assolvere meglio ai compiti sociali primari;

25.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail