A3-0215/93
Risoluzione sulla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ai sensi del Trattato sull'Unione europea (Titolo VI e altre disposizioni)
Il Parlamento europeo,
-visto il Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in particolare l'articolo 100C introdotto nel Trattato CE e il Titolo VI,
-viste le proposte presentate dal Parlamento europeo in previsione delle Conferenze intergovernative sull'Unione,
-vista la propria risoluzione del 7 aprile 1992 sui risultati delle Conferenze intergovernative ,
-vista la lettera inviata il 26 febbraio 1992 dal presidente della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni al presidente della commissione per gli affari istituzionali ,
-viste le relazioni elaborate in merito al Titolo VI del Trattato sull'Unione europea da alcuni parlamenti nazionali, in particolare quella redatta per la Camera dei deputati belga,
-visto quanto esposto in occasione dell'audizione del 18 e 19 marzo 1993 della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, cui hanno preso parte rappresentanti dei parlamenti nazionali di undici Stati membri della Comunità,
-viste le proprie risoluzioni del 18 novembre 1992 sull'armonizzazione delle legislazioni e delle politiche in materia di diritto d'asilo e sulla politica europea dell'immigrazione , del 19 novembre 1992, sull'entrata in vigore degli accordi di Schengen , del 22 gennaio 1993 sull'istituzione di Europol e del 21 aprile 1993 sul razzismo e la xenofobia ,
-visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
-visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari istituzionali (A3-0215/93),
A.considerando che, in contrasto con la posizione costantemente sostenuta dal Parlamento, la cooperazione prevista dal Trattato sull'Unione nei settori della giustizia e degli affari interni è rimasta per lo più a livello intergovernativo, con tutti gli inconvenienti per la tutela giuridica degli individui e il controllo democratico da parte dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo,
B.considerando di essere sempre stato convinto assertore, come ribadito nella presente risoluzione, del fatto che le questioni attinenti all'amministrazione della giustizia e agli affari interni debbano essere considerati materie di competenza comunitaria, da trattare nell'ambito dell'Unione applicando criteri globali che vadano oltre quelli della cooperazione intergovernativa,
C.considerando che detta cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni si svolgerà quanto meno in un unico contesto istituzionale, quello dell'Unione europea (articolo C), e verrà attuata in misura predominante tramite organi e strutture della Comunità europea, il che può essere considerato un passo in avanti anche se il deficit democratico in questo settore non è ancora stato azzerato,
D.considerando che l'accordo raggiunto a Maastricht in ordine a detta cooperazione va considerato provvisorio visto che, ai sensi del Trattato sull'Unione, nel 1996 verrà indetta una nuova Conferenza intergovernativa per varare, fra l'altro, nuove riforme istituzionali,
E.considerando che nessuna istituzione della Comunità può sottrarsi, facendo appello al Trattato sull'Unione, agli obblighi e alle competenze già attribuiti alla Comunità in materia di libera circolazione delle persone, a norma dell'articolo 8A del Trattato CEE, nonché per quanto concerne le cosiddette misure compensative a questa connesse e la politica in materia di asilo, rifugiati, visti ed espulsioni (articolo 3 lettera c, articolo 7 paragrafo 2, articolo 100 e articolo 235 CEE),
F.considerando che la preferenza accordata, in linea di massima, dal Parlamento al riconoscimento di una competenza della Comunità nei settori elencati al Titolo VI, articolo K.1, paragrafi da 1 a 9, del Trattato sull'Unione non esclude necessariamente un approccio pragmatico del Parlamento, in sede di cooperazione intergovernativa e, pertanto vanno soddisfatte determinate condizioni in materia di informazione preliminare e tempestiva, concertazione periodica e pubblicità,
1.deplora che la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni si sia esplicata a Maastricht per lo più al di fuori del Trattato CEE, con il risultato che vengono a mancare un effettivo controllo parlamentare e giudiziario oltre che procedure decisionali democratiche in un settore che vede messi direttamente in causa i diritti dei cittadini;
2.imputa questa omissione anche all'atteggiamento della Commissione, che già alla metà degli anni '80 ha ceduto con eccessiva facilità alle pressioni di taluni Stati membri, i quali intendevano riservare alla sfera della cooperazione intergovernativa ogni decisione in merito alle misure complementari al principio della libera circolazione delle persone sancito dall'Atto unico europeo;
3.chiede che la Conferenza intergovernativa che si terrà nel 1996 rettifichi l'omissione segnalata al paragrafo 1 e sancisca nel Trattato CE la competenza della Comunità in tutti i settori di cui all'articolo K.1. del Trattato sull'Unione;
4.invita il Consiglio ad avvalersi, in attesa delle modifiche dei Trattati ricordate al paragrafo 3, della cosiddetta "passerella" di cui all'articolo K.9. del Trattato sull'Unione, facendo così rientrare nella sfera di competenza della Comunità europea i problemi attinenti alla politica in materia di giustizia e di affari interni; chiede alla Commissione di esercitare regolarmente il suo diritto di iniziativa richiamandosi in proposito all'articolo 138 B del Trattato CE; reputa pertanto quanto mai necessario un ampliamento dei servizi della Commissione competenti per l'attuazione e la supervisione del titolo VI; deplora che l'articolo K.9 escluda esplicitamente la comunitarizzazione dei punti K.1, 7)-9), segnatamente la cooperazione dei settori della giustizia in materia di reati, la cooperazione delle dogane e la cooperazione fra le polizie;
5.esprime riserve in merito al contenuto del paragrafo 2 della "Dichiarazione sull'asilo" allegata al Trattato sull'Unione, nella misura in cui detta dichiarazione potrebbe mirare a circoscrivere alla politica in materia di asilo l'applicazione dell'articolo K.9;
6.si augura che, con l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione, tutte le forme e gli organi di cooperazione intergovernativa esistenti fra gli Stati membri per quanto attiene ai settori della giustizia e degli affari interni (gruppi di lavoro, comitati, ecc.) evolvano rapidamente in modo che le loro attività si svolgano nell'ambito dell'Unione in conformità delle norme giuridiche su cui si fonda e da cui è disciplinata;
7.propone che la Commissione elabori una proposta di riaggiustamento delle iniziative intergovernative in funzione dei temi ripresi all'articolo K 1, punti 1) - 9) al fine di evitare interferenze e doppioni;
8.reputa che il controllo parlamentare sul processo decisionale del Consiglio in materia di giustizia e di affari interni spetti, in sede congiunta, ai parlamenti degli Stati membri e al Parlamento europeo; insiste perchè si dia vita alle forme di cooperazione all'uopo necessarie e in tale contesto ritiene importante che
-la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni del Parlamento europeo tenga annualmente una Conferenza con le competenti commissioni parlamentari dei dodici Stati membri concernente in particolare il controllo parlamentare in ordine all'attuazione del Titolo VI del Trattato sull'Unione;
-la Conferenza del Presidente del Parlamento europeo e dei presidenti dei parlamenti dei dodici Stati membri esamini la possibilità di istituire una segreteria comune per le succitate commissioni preposta allo scambio di informazioni oltre che al proficuo svolgimento della seduta annuale congiunta;
9.sollecita l'adozione di un accordo interistituzionale sull'applicazione dell'articolo K.6 del Trattato sull'Unione, ossia sulle modalità e sulla regolarità con cui la presidenza del Consiglio e la Commissione informeranno il Parlamento europeo in merito alle attività svolte nell'ambito del Titolo VI e con cui la presidenza consulterà il Parlamento tempestivamente e anteriormente alle deliberazioni del Consiglio e metterà a disposizione del Parlamento i necessari documenti al riguardo; chiede che all'uopo fungano da base le raccomandazioni formulate dalla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni nel parere destinato alla commissione per il regolamento sulla modifica del regolamento del Parlamento ;
10.chiede la stipula di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio che consenta a una rappresentanza dei membri del Parlamento europeo di partecipare in qualità di osservatore a talune riunioni intergovernative dei ministri e chiede che il regolamento sia modificato al fine di consentire una siffatta iniziativa;
11.chiede che attraverso accordi interistituzionali sia definita la partecipazione del Parlamento europo di cui all'articolo K.6; detti accordi dovrebbero rispondere ai seguenti orientamenti:
-la Commissione e la Presidenza si impegnano a dichiararsi responsabili di fronte al Parlamento europeo ogniqualvolta il Parlamento lo richieda;
-la Presidenza espone al Parlamento le ragioni per cui essa non riprende determinati pareri del Parlamento, di cui al secondo comma, e indica nel contempo quali Stati membri si sono espressi a favore o contro detti pareri;
-la Presidenza si impegna a iscrivere le questioni o le raccomandazioni del Parlamento di cui al terzo comma all'ordine del giorno del Consiglio e a riferire ampiamente al Parlamento su tali deliberazioni in seno al Consiglio;
12.ritiene quanto mai rilevante, sotto il profilo dell'apertura democratica in merito alla definizione degli indirizzi politici a opera dei funzionari, che il presidente in carica del Comitato di coordinamento di alti funzionari di cui all'articolo K.4 del Trattato sull'Unione riferisca regolarmente e tempestivamente alla commissione competente del Parlamento europeo sulle iniziative, pareri e attività di detto comitato come previsto all'articolo K.4, paragrafo 1;
13.considera la pubblicità dell'informazione un elemento della democrazia diretta e reputa che "le misure intese ad accrescere l'accesso del pubblico alle informazioni di cui dispongono le istituzioni" (dichiarazione della Conferenza intergovernativa relativa al diritto d'accesso all'informazione sul diritto di accesso all'informazione, allegata al Trattato di Maastricht) non debbano limitarsi alle istituzioni della CE ma estendersi alle informazioni di cui dispongono il Consiglio e la Commissione quali istituzioni dell'Unione attive nei settori della giustizia e degli affari interni ai sensi del Titolo VI del Trattato sull'Unione;
14.sollecita all'uopo l'adozione di
-una normativa comunitaria che faccia obbligo alle istituzioni comunitarie di rendere di pubblico dominio l'informazione e che, nel contempo, conferisca ai cittadini della Comunità un diritto all'informazione nei confronti delle istituzioni;
-un accordo internazionale fra i dodici Stati membri che dichiari la succitata normativa comunitaria applicabile sia alle istituzioni allorquando fungono da organi dell'Unione ai sensi del Titolo VI dell'apposito Trattato sia ai residenti degli Stati membri;
15.insiste, ai fini di una migliore tutela giuridica, affinché la Corte di giustizia sia dichiarata competente per sentenziare sull'interpretazione del titolo VI e sulla validità e interpretazione delle posizioni comuni, azioni e decisioni a norma dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettere a) e b); sollecita all'uopo l'adozione di un accordo internazionale tra i dodici Stati membri che dichiari applicabile l'articolo 177 del trattato CEE all'azione svolta dalle istituzioni dell'Unione nel quadro del Titolo VI;
16.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.