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Parlamento Europeo - 15 luglio 1993
Libera circolazione delle persone e immigrazione

B3-1019, 1044 e 1048/93

Risoluzione sulla libera circolazione delle persone conformemente all'articolo 8A del trattato CEE

Il Parlamento europeo,

-viste le sue risoluzioni del 9 luglio 1992 sul completamento del mercato interno (e in particolare il paragrafo 31) , del 19 novembre 1992 , dall'11 febbraio 1993 e del 25 maggio 1993 sulla libera circolazione delle persone,

A.considerando che le problematiche relative all'immigrazione non dovrebbero costituire un ostacolo per la libera circolazione delle persone e che nella fattispecie si tratta di due tematiche distinte,

B.considerando che la Conferenza intergovernativa sull'elaborazione del trattato "Atto unico europeo" ha dato corpo alla ferma volontà di prendere, entro il 1· gennaio 1993, le decisioni necessarie per la realizzazione del mercato interno di cui all'articolo 8A del trattato CEE e più in particolare le decisioni necessarie per l'esecuzione del programma della Commissione che figura nel Libro bianco sul mercato interno,

C.considerando che la data del 1· gennaio 1993 avrebbe dovuto corrispondere all'entrata in vigore effettiva della libera circolazione delle persone nel territorio della Comunità, corollario del completamento del mercato interno,

D.considerando che le questioni di immigrazione a livello comunitario non dovrebbero costituire un ostacolo alla libera circolazione delle persone, essendo questo problema risolto da appropriate disposizioni specifiche a livello comunitario,

E.considerando che gli obiettivi enunciati negli articoli 3, lettera c), e 8 A del trattato CEE, concernenti la libera circolazione delle persone, non sono stati conseguiti nella forma e nei termini stabiliti,

F.considerando che il mancato rispetto da parte dei governi della loro firma, relativamente all'applicazione dell'articolo 8A, è un ulteriore dimostrazione del deficit democratico esistente nella Comunità,

1.deplora che la libera circolazione delle persone continui a essere ostacolata, al 1· gennaio 1993, da barriere all'interno della Comunità;

2.invita la Commissione a impiegare tutti i mezzi a sua disposizione per garantire il rispetto di tale principio fondamentale;

3.incarica il suo Presidente di avviare contro la Commissione la procedura prevista dall'articolo 175 del trattato CEE, tenendo conto dei pareri espressi dalle commissioni competenti, in applicazione dei paragrafi 4 e 5 della risoluzione summenzionata del 25 maggio 1993;

4.invita i ministri degli Stati della Comunità a impartire le istruzioni necessarie alle rispettive amministrazioni nazionali affinché sia resa effettiva l'applicazione dell'articolo 8A del trattato;

5.fa rilevare che permane, accanto al problema dell'applicazione dell'articolo 84, il problema del controllo alle frontiere esterne;

6.riafferma che la questione della libera circolazione delle persone nella Comunità e la soppressione delle frontiere interne è una questione che deve essere trattata a livello comunitario e non a livello intergovernativo;

7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al segretariato del gruppo ad hoc per l'immigrazione, ai ministri degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 
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