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Parlamento Europeo - 15 luglio 1993
Ampliamento della Comunità

B3-1017, 1018 e 1043/93

Risoluzione sull'ampliamento della Comunità

Il Parlamento europeo,

-viste le proprie risoluzioni del 15 maggio 1991 sull'ampliamento della Comunità e le relazioni con gli altri paesi europei , del 7 aprile 1992 sui risultati delle conferenze intergovernative , del 10 giugno 1992 sulla procedura elettorale uniforme: sistema di ripartizione del numero dei membri del Parlamento europeo , e del 20 gennaio 1993 sulla concezione e la strategia dell'Unione europea in vista del suo ampliamento e della creazione di un ordine paneuropeo ,

-viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo a Lisbona, Edimburgo e Copenaghen,

A. considerando i progressi fatti nei negoziati con i paesi candidati,

B.considerando che i quattro paesi candidati hanno dichiarato in modo inequivocabile di non essere contrari a un ulteriore ampliamento della struttura istituzionale della Comunità,

1.plaude ai progressi finora fatti e auspica che i negoziati sull'ampliamento e l'adesione dell'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia all'Unione europea possano avere un esito positivo;

2.auspica che i negoziati possano concludersi in tempo per far sì che l'adesione avvenga il 1· gennaio 1995;

3.reputa che questo ampliamento sia proficuo per tutti gli Stati membri e favorisca la stabilità del continente europeo; ritiene che ciò possa infine dar luogo a un ulteriore ampliamento della Comunità e che questa diventi l'ambito entro cui i popoli e gli Stati europei possano risolvere congiuntamente i loro problemi comuni in un contesto di pace, stabilità e legalità;

4.reputa che l'ampliamento ai quattro paesi candidati costituisca un elemento essenziale per promuovere la crescita e l'occupazione nella Comunità e al di fuori di essa;

5.sottolinea ancora una volta che tutti gli Stati candidati devono accettare l'"acquis" comunitario, compreso il Trattato sull'Unione europea, e l'obiettivo di una ulteriore integrazione europea e insiste affinché si evitino ulteriori clausole di discrezionalità (opt-out), simili a quelle ottenute da Regno Unito e Danimarca;

6.sottolinea che l'"acquis communautaire" consente ai paesi candidati di mantenere elevati standard ambientali e sociali in particolare per quanto riguarda la politica concernente il mercato del lavoro; ritiene che la legislazione comunitaria, soprattutto nei settori ambientale e sociale, possa essere ulteriormente perfezionata in un contesto comunitario ampliato;

7.ritiene che i paesi candidati possano enormemente giovare alla Comunità per quanto riguarda la trasparenza, la responsabilità democratica e gli standard sociali e ambientali, ivi inclusi il principio della parità di opportunità tra i sessi;

8.ricorda la posizione da esso delineata nella summenzionata risoluzione del 7 aprile 1992, la quale recita "per poter approvare l'adesione di nuovi Stati membri sono necessarie ulteriori riforme rispetto al Trattato di Maastricht", ed è convinto, a differenza del Consiglio europeo, che l'ampliamento della Comunità necessiti di ulteriori riforme istituzionali se si vuole che la Comunità a sedici operi a vantaggio di tutti i cittadini; ritiene, pertanto, che il Trattato di adesione debba comprendere modifiche alla struttura organizzativa della Commissione e alle regole che disciplinano l'attività del Consiglio per quanto riguarda l'ambito e il metodo del voto a maggioranza, la pubblicità delle sue riunioni e la sua presidenza nonché prevedere l'estensione della procedura di codecisione e modifiche alla procedura di revisione dei Trattati;

9.ricorda il numero dei seggi parlamentari da esso proposti agli Stati candidati nella sopracitata risoluzione del 10 giugno 1992; integra inoltre le cifre indicate in detta risoluzione e propone 15 seggi per la Norvegia;

10.si rallegra per il fatto che i pareri della Commissione sulle candidature di Cipro e Malta siano stati resi pubblici e incarica la sua commissione per gli affari esteri di esaminarli;

11.invita la Commissione ad adoperarsi in tutti i modi per far sì che le popolazioni dei paesi candidati ricevano informazioni adeguate sulla Comunità;

12.incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché degli Stati candidati.

 
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