A3-0220/93
Risoluzione sugli aspetti ambientali e sanitari del deposito, del trasporto e del ritrattamento dei combustibili nucleari usati
Il Parlamento europeo,
-vista la propria risoluzione del 25 ottobre 1990 sul trasporto di residui nucleari mediante navi traghetto e il deposito e ritrattamento di residui radioattivi ,
-viste la petizione n. 371/89, presentata da "Greenpeace Germany" (basata ad Amburgo) e la petizione n. 61/90, presentata dal "Bundesverband Bürgerinitiativen", con l'appoggio di circa 250.000 firme, che chiedevano un'inchiesta del Parlamento europeo sul riciclaggio dei combustibili nucleari, nonché le risposte della Commissione alle petizioni stesse, rispettivamente del luglio e dicembre 1990,
-vista la proposta di risoluzione dell'on. Collins e altri sugli aspetti ambientali e sanitari dell'immagazzinamento, del trasporto e del ritrattamento dei combustibili nucleari usati (B3-0035/91),
-visti i propri pareri del 9 marzo 1988 su programmi specifici di ricerca eseguiti dal CCR , del 23 maggio 1989 su un programma pluriennale di ricerca e informazione nel settore della radioprotezione , dell'11 ottobre 1990 sulla protezione dei lavoratori esterni esposti alle radiazioni ionizzanti e del 12 luglio 1991 su un programma specifico di ricerca nel settore della sicurezza e della fissione nucleare , nonché le proprie risoluzioni del 13 febbraio 1992 sull'impianto di Dounreay e del 17 settembre 1992 sulla sicurezza degli impianti nucleari negli Stati della Comunità ,
-visto il rapporto della Commissione al Consiglio sull'attuazione della risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1975 relativa ai problemi tecnologici della sicurezza nucleare (SEC(92) 79),
-vista la direttiva del Consiglio concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (incluso il trasporto di materiale nucleare) (89/618/CEEA) e le successive comunicazioni della Commissione sulla sua applicazione ,
-viste le proposte di risoluzione degli onn. Ewing e Vandemeulebroucke (B3-0091/92), De Rossa e altri (B3-0094/92) e Linkohr e altri (B3-0095/92), tutte sull'impianto di Dounreay, in Scozia,
-visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0220/93),
A.considerando che sono situati nella Comunità europea i soli grandi impianti commerciali mondiali di ritrattamento di combustibili nucleari usati, sussidiati dai governi: due nel Regno Unito, a Sellafield e Dounreay, e uno in Francia, a Cap de La Hague,
B.considerando che circa un terzo dei combustibili nucleari usati che verranno ritrattati in questi impianti nel prossimo decennio giungeranno da paesi europei diversi dal Regno Unito e dalla Francia,
C.considerando che ciò comporterà necessariamente il trasporto via mare e via terra di quantità di materiale radioattivo di ogni tipo, secondo i metodi previsti nei regolamenti AIEA,
D.considerando che la sorveglianza di grandi impianti di ritrattamento da parte dei servizi CEEA per il controllo della sicurezza, incaricati di verificare che non vengano stornati materiali nucleari con possibili applicazioni militari, pone seri problemi di risorse, tanto per quel che riguarda il personale quanto finanziari, per i precitati servizi comunitari,
E.considerando che la maggior parte della contaminazione ambientale causata da sostanze radioattive e la maggior parte dei casi di esposizione dei lavoratori a rischi radioattivi sono imputabili ai grandi impianti di ritrattamento di combustibile nucleare usato piuttosto che alle operazioni di normale impiego dei reattori nucleari,
F.considerando che l'industria nucleare statunitense non mostra attualmente alcun interesse a gestire impianti commerciali di ritrattamento di combustibili nucleari usati, essendo simili impianti estremamente antieconomici e causa di rilevanti problemi di proliferazione;
RACCOMANDAZIONI
Per quel che riguarda l'armonizzazione:
1.raccomanda che nel contesto della legislazione comunitaria sulla notifica preventiva e sulla sorveglianza e il controllo dei residui radioattivi (direttiva 92/3/CEEA) la definizione di residuo radioattivo non sia estesa sino a includervi il combustibile nucleare usato/irradiato, salvo il caso in cui sia destinato allo smaltimento diretto;
2.raccomanda che la Comunità - che ha formalmente accettato, decidendo di emendare in tal senso la Convenzione di Lomé con i paesi ACP, di non esportare verso tali paesi residui radioattivi o tossici - adotti anche una politica volta a garantire che nessun residuo radioattivo o combustibile nucleare usato/irradiato, che potrebbe dar luogo a residui radioattivi, possa essere trasportato da uno Stato membro all'altro quando diventi esportazione netta di un ulteriore onere perpetuo di materie radioattive;
3.chiede alla Commissione di presentare proposte volte a includere una clausola standard di salvaguardia in tutti gli accordi comunitari con paesi terzi dotati di centrali nucleari, con i paesi dell'Europa centrale e orientale nonché del Medio ed Estremo Oriente;
Per quel che riguarda la sicurezza:
4.chiede alla DG XI della Commissione e alla CEEA di avviare urgentemente ricerche ambientali complete ed esaurienti sulle scelte alternative applicabili al ciclo del combustibile nucleare e di presentarne il risultato al più presto possibile, e in ogni caso prima del maggio 1994, al Parlamento e al Consiglio;
5.raccomanda, per quel che riguarda il trasporto di plutonio e in attesa che esso cessi del tutto, che
i)la Comunità introduca d'urgenza una legislazione per armonizzare le norme nazionali concernenti il trasporto sicuro di materiali radioattivi, in particolare di plutonio, in modo da garantire che tutti i contenitori restino integri sia in condizioni normali sia in caso di gravi incidenti, comprese le combinazioni di gravi impatti e di incendi devastanti, come avviene nel caso di disastri aerei;
ii)la Commissione e il Consiglio inducano la AIEA (quale ente incaricato della definizione della attuali, anche se imperfette, norme internazionali) di riesaminare le norme relative ai test d'impatto in funzione della velocità attualmente proposti e ciò sulla base di elementi chiari e comprensibili, sostenuti da una completa documentazione che ne giustifichi la scelta;
iii)la CEEA si consulti con l'AIEA per l'adozione dei criteri definiti nella norma US-NUREG 0360 sui test di impatto in funzione della velocità, in vista della preparazione delle nuove norme mondiali;
iv)nessun trasporto marittimo di plutonio avvenga se non su navi costruite appositamente per il trasporto di materiali radioattivi e che siano prese in esame dalla Comunità le rigorose misure di protezione fisica proposte dal Ministero della difesa degli Stati Uniti;
v)il Consiglio riconosca il potere della CEEA, a mente del capitolo III del relativo Trattato, di esigere che il plutonio per uso militare sia sottoposto, quando trasportato, alle stesse norme di sicurezza che si applicano al plutonio civile oggetto del controllo di sicurezza;
6.raccomanda, per quel che riguarda la continuazione a titolo provvisorio del trasporto marittimo di combustibile nucleare irradiato e di residui altamente radioattivi, che
i)il trasporto di questi pericolosi materiali nucleari sia proibito immediatamente sui traghetti roll-on-roll-off e su altre navi ro-ro che operano nelle acque della Comunità;
ii)la Commissione adotti tutte le misure necessarie per far sì che piani di emergenza perfettamente adeguati siano approvati nella Comunità per l'intervento in caso di incidenti che coinvolgano combustibili nucleari o rifiuti altamente radioattivi trasportati tra i porti della Comunità e che si proceda a una consultazione approfondita con le competenti organizzazioni sindacali, con gli esistenti servizi di emergenza e con le autorità locali;
iii)questi organismi e le autorità siano ugualmente consultati per la definizione di piani di emergenza comunitari lungo gli itinerari del trasporto terrestre;
7.chiede alla Commissione di elaborare, e di sottoporre al Consiglio quando richiesto, proposte per una nuova legislazione volta a garantire che gli accordi conclusi nella Conferenza di revisione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari siano applicati in tutta la Comunità;
Per quel che riguarda l'uso del plutonio e il suo ritrattamento:
8.raccomanda che la Commissione crei un gruppo di lavoro ad hoc con l'AIEA, incaricato di riferire al Consiglio e al Parlamento, onde valutare l'evoluzione della richiesta di plutonio come combustibile nucleare riciclato dopo lo sviluppo degli impianti di ritrattamento dei primi anni '70, allorché le circostanze erano diverse per quanto riguarda la richiesta di energia, e che esperti e organizzazioni indipendenti siano invitati a testimoniare di fronte a questo gruppo di lavoro ad hoc;
9.ritiene che i servizi CEEA per il controllo della sicurezza debbano sviluppare una più stretta collaborazione con la Divisione "garanzie" dell'AIEA onde migliorare l'applicazione dei controlli sul plutonio e sugli impianti di ritrattamento;
10.chiede alla Commissione di valutare nuovamente i problemi di proliferazione causati, in un mondo che cambia, dall'uso del plutonio nel commercio internazionale e dal funzionamento di impianti di ritrattamento per la separazione del plutonio e di presentargli, oltre alla relazione annuale della Commissione sul funzionamento dei servizi CEEA per il controllo della sicurezza, una relazione sull'argomento;
11.chiede che la competente direzione della Commissione avvii uno studio sulle scelte possibili per il reimpiego dei lavoratori qualificati addetti al settore del ritrattamento in a) altri settori dell'industria nucleare e in b) altri progetti energetici o di alta tecnologia, e ciò per il caso in cui cessi il ritrattamento;
Per quel che riguarda la responsabilità civile:
12.ritiene che la Commissione dovrebbe prendere atto del fatto che
i)le società assicuratrici marittime di tutto il mondo sono responsabili unicamente per i rischi non nucleari;
ii)le compagnie mondiali di assicurazione marittima rifiutano di coprire il costo degli incidenti nucleari, ritenendo che le richieste di risarcimento cui dovrebbero far fronte riguarderebbero somme enormi;
iii)i contratti di assicurazione sottoscritti dai privati escludono normalmente la copertura dei danni scaturenti dal trasporto di materiali radioattivi, ivi compresi i rifiuti nucleari o i combustibili usati, per gli stessi motivi che adducono gli assicuratori marittimi;
ritiene quindi che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel contesto del riesame e della revisione della Convenzione di Parigi del 1960 (e della Convenzione integrativa di Bruxelles del 1963) nonché della Convenzione di Vienna del 1963 sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni trasfrontalieri provocati da incidenti nucleari, onde garantire un'adeguata responsabilità per gli incidenti di trasporto e per quelli sopravvenuti in impianti per il trattamento, la gestione o lo smaltimento di rifiuti radioattivi;
13.chiede alla Commissione di consultarsi con l'Agenzia par l'energia nucleare dell'OCSE, con i governi degli Stati membri e con le organizzazioni non governative riconosciute al fine di elaborare una convenzione internazionale che sancisca il principio della responsabilità armonizzata per i danni alle persone, ai beni e all'ambiente causati da incidenti nucleari; chiede che gli venga trasmessa assai rapidamente, in ogni caso non oltre il dicembre 1993, una relazione sul risultato di tali consultazioni;
Per quel che riguarda i rifiuti radioattivi:
14.chiede alla Commissione di elaborare proposte per ridurre al minimo la produzione di rifiuti radioattivi, soprattutto di quelli provenienti dal funzionamento di centrali nucleari o da ritrattamento e invita la Commissione a portare avanti la ricerca volta alla riduzione degli isotopi a lungo periodo radioattivo mediante trasmutazione;
15.chiede alla Commissione di presentare proposte legislative volte a garantire tanto che nessun Stato membro senza competenze e capacità tecniche sopporti un onere sproporzionato di rifiuti radioattivi scaturenti da attività nucleari intraprese all'interno della Comunità, quanto che nessuna comunità locale, di qualsiasi Stato membro, sia obbligata ad accettare l'immagazzinamento a lungo termine o lo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti da altri Stati membri della Comunità o da paesi terzi; le chiede inoltre di analizzare la fattibilità di un immagazzinamento a lungo termine in ciascuno Stato membro, con relativa valutazione dell'impatto radiologico a medio e lungo termine su uomo e ambiente, in vista della costruzione e del funzionamento di depositi definitivi per residui radioattivi di elevata potenza;
16.chiede inoltre alla Commissione di condurre negoziati con tutti i paesi che possiedono centrali o armi nucleari, affinché aderiscano alla convenzione di Vienna, Parigi e Bruxelles per quanto riguarda la responsabilità degli operatori, ed eventualmente dei governi, in materia di concessione di adeguati risarcimenti a tutte le vittime in caso di incidente nucleare;
17.si attende che la Commissione crei una banca di dati contenente informazioni complete sul sito di tutte le categorie di rifiuti radioattivi nella Comunità e chiede che questa banca di dati sia accessibile a tutti i cittadini della Comunità e alle parti interessate dei paesi terzi;
18.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.