A3-0074/93
Risoluzione sul divieto del commercio di organi per trapianti
Il Parlamento europeo
-vista la sua risoluzione del 27 aprile 1979 sulle banche di organi ,
-vista la sua risoluzione del 15 aprile 1983 sul trapianto di organi ,
-vista la sua risoluzione del 15 settembre 1988 sul traffico di bambini in America centrale ,
-vista la risoluzione (78) 29 dell'11 maggio 1978 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e le conclusioni della Terza conferenza dei ministri europei della sanità svoltasi a Parigi il 16 e 17 novembre 1987,
-vista la proposta di risoluzione presentata dalla on. Schleicher e altri sul commercio di organi per trapianti (B3-0272/91),
-vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0074/93),
A.considerando che è unanimemente riconosciuto il principio in base al quale ogni paziente ha diritto alle cure - sia fisiche che psichiche - rese necessarie dal suo stato di salute, a prescindere dalla sua condizione sociale, dalla sua razza e dalla sua fede religiosa,
B.considerando che in tutti i casi il dono di un organo deve essere un atto di libera volontà intrapreso in assenza di qualsiasi forma di coercizione e senza compenso; e considerando che la sostituzione di un organo malato o danneggiato con un organo sano non può in nessuna circostanza essere considerato come un diritto umano fondamentale,
C.considerando che è moralmente necessario fornire ai malati il cui stato sanitario lo richieda tutte le informazioni disponibili in merito alle possibilità di trapianto di organi e anche alle terapie alternative e considerando che simili informazioni devono essere fornite anche ai parenti più prossimi,
D.considerando che è moralmente preferibile ottenere un esplicito consenso direttamente dai donatori potenziali,
E.considerando che è moralmente necessario fornire un'assistenza ai parenti stretti dei donatori sia prima che dopo il trapianto e che a tal fine occorre varare programmi di formazione per il personale medico,
F.considerando il numero crescente di trapianti di organi quale mezzo terapeutico,
G.considerando la penuria di organi da trapiantare e la necessità di giungere all'autosufficienza a livello europeo,
H.considerando che la cronica scarsità di organi da trapiantare può dar luogo allo sviluppo di un traffico di organi incompatibile con il rispetto della dignità umana e che per prevenire questo fenomeno è indispensabile uno scambio di informazioni tra la Comunità e i paesi terzi, specie quelli dell'Europa centrale e orientale,
I.considerando che il costo elevato dei trapianti di organi sfavorisce gravemente le popolazioni dei paesi poveri rispetto a quelle dei paesi ricchi,
J.considerando che in alcuni paesi in via di sviluppo sono stati mutilati e assassinati feti, bambini e adulti allo scopo di fornire organi da trapiantare, esportati verso i paesi ricchi,
K.considerando che all'interno della Comunità europea lo sviluppo del trapianto di organi varia in funzione dell'esistenza di strutture ospedaliere adeguate e di mezzi finanziari, creando così uno squilibrio crescente all'interno stesso della Comunità,
L.considerando che all'articolo 3, paragrafo 4, la direttiva 89/381/CEE del 14 giugno 1989 prevede l'autosufficienza della Comunità per quanto riguarda il sangue e il plasma umani,
M.considerando che la direttiva 91/507/CEE del 19 luglio 1991 fissa norme e protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali, destinati a rafforzare il controllo sulla qualità sanitaria dei farmaci,
N.considerando che il programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della biomedicina e della sanità (1990-1994) , che prevede, all'allegato I, ricerche sui metodi per migliorare i trapianti di organi, deve essere esteso nel settore 4 al campo degli organi di sostituzione, siano essi di origine animale o artificiale,
O.considerando che, stando al titolo X inserito nel trattato CE dal Trattato di Maastricht, "la Comunità contribuisce a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostenendone l'azione",
P.considerando che i trapianti di organi devono inquadrarsi nell'ambito delle azioni comunitarie in stretta cooperazione con il Consiglio d'Europa, segnatamente nei settori del coordinamento delle attività, degli scambi di informazioni e delle campagne di sensibilizzazione,
Q.considerando che attualmente esiste un traffico di feti, di bambini, e di adulti incapaci, utilizzati come fornitori di organi,
1.chiede al Consiglio di adottare le misure necessarie per vietare il commercio a scopo di lucro degli organi per trapianti su tutto il territorio della Comunità europea;
2.chiede che sia vietata l'importazione, l'uso e/o il trasferimento degli organi e dei tessuti di cui non è possibile conoscere con sicurezza l'origine e la qualità sanitaria;
3.chiede alla Commissione di denunciare il lassismo di taluni paesi che consentono lo sviluppo di questo traffico;
4.chiede che siano adottate misure per porre fine alle mutilazioni e agli assassinii di feti, di bambini e di adulti in taluni paesi in via di sviluppo allo scopo di fornire organi da trapiantare;
5.chiede alla Commissione di elaborare un codice di condotta contenente
a)le condizioni relative all'origine agli organi per trapianti,
b)il principio della gratuità del dono e dell'anonimato del donatore nei confronti del ricevente,
c)il principio dell'esclusione di qualsiasi retribuzione supplementare specifica per l'intervento medico costituito dal trapianto di organi,
d)l'introduzione in modo sistematico
1)dell'omologazione dei servizi ospedalieri incaricati dei trapianti
2)della separazione delle unità di rianimazione medica dalle unità chirurgiche incaricate del trapianto,
e)il divieto di prelevare organi da minori, nonché da adulti legalmente incapaci e da bambini anencefali,
f)la fissazione di criteri medici per l'iscrizione sulle liste di attesa comprendenti nell'ordine: 1) l'urgenza; 2) la possibilità di garantire ai pazienti su cui è stato operato il trapianto un'esistenza postoperatoria accettabile; 3) la compatibilità tessutale; 4) l'ordine di iscrizione nell'elenco dei riceventi, fermo restando che tale elenco sia comunicato esclusivamente in un quadro sanitario;
g)il diritto, per i pazienti, di essere informati quanto alle possibilità di trapianti di organi adeguati al loro stato di salute;
6.chiede che, per conseguire l'obiettivo dell'autosufficienza nel settore degli organi da trapianto, la cooperazione europea sia rafforzata nei seguenti settori:
a)l'informatizzazione dei dati concernenti gli organi disponibili, i pazienti in attesa e i parametri che assicurano la compatibilità fra i tessuti, grazie allo sviluppo, per esempio, del sistema informatico europeo,
b)il rafforzamento della cooperazione intraeuropea fra le associazioni senza scopo di lucro incaricate di raccogliere tali dati,
c)la liquidazione delle spese connesse con il prelievo degli organi per trapianti, il trattamento specifico ed eventualmente il trasporto sulla base del principio che le spese di assistenza sono a carico del beneficiario del trapianto, vale a dire coperte nell'ambito del sistema sanitario e di previdenza sociale dello stesso,
d)il ricorso, nella misura del possibile, a donatori viventi della stessa famiglia per i trapianti renali,
e)la ricerca scientifica proseguita e accelerata nel settore degli organi artificiali e degli xenotrapianti,
f)la cooperazione fra servizi sanitari nazionali incaricati dei trapianti di organi, insistendo segnatamente sulla formazione di servizi specializzati negli Stati che ne sono ancora sprovvisti per evitare le trasferte transfrontaliere, sempre traumatizzanti, dei pazienti in attesa di trapianto,
g)l'avvio di campagne di sensibilizzazione, segnatamente fra i giovani, basate sul principio della generosità e della solidarietà, nel rispetto delle persone e dei sentimenti individuali,
h)l'elaborazione di un protocollo ospedaliero efficace sul piano pratico e la messa a punto di un valido programma di trapianto tra ospedali centrali e periferici;
7.chiede alla Commissione di prendere, nell'ambito della libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità, tutte le misure necessarie affinché nessun ostacolo di ordine amministrativo o sanitario sia opposto al trasporto di organi per trapianto;
8.chiede alla Commissione di valutare la possibilità di estendere agli organi da trapianto le misure figuranti nella direttiva 91/507/CEE sulle prassi corrette di laboratorio, allo scopo di rafforzare il controllo della qualità sanitaria degli organi, evitando qualsiasi contaminazione batterica o virale;
9.chiede agli Stati membri di fare in modo che i servizi dell'Interpol siano coinvolti e che le loro indagini siano facilitate dagli stessi paesi ove avviene tale traffico;
10.chiede al Consiglio di fare pressione sugli Stati membri affinché gli organizzatori del traffico di organi da trapiantare siano condannati in modo esemplare;
11.chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo, in particolare alla sua commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, in merito agli sviluppi delle ricerche nell'ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della biomedicina e della sanità (1990-1994), insistendo particolarmente sui risultati concernenti gli aspetti etici, giuridici e sociali dello sviluppo dei trapianti di organi;
12.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.