A3-0228/93
Risoluzione sul ruolo della Corte di giustizia nello sviluppo del sistema costituzionale della Comunità europea
Il Parlamento europeo,
-vista la proposta di risoluzione presentata dagli onn. Medina Ortega, Vayssade, Janssen van Raay e Salema sul ruolo della Corte di giustizia nello sviluppo del sistema istituzionale della CE (B3-2116/90),
-visti il suo progetto di trattato del 14 febbraio 1984 che istituisce l'Unione europea e le sue proposte concrete del 22 novembre 1990 destinate alle Conferenze intergovernative sull'Unione economica e monetaria e sull'Unione politica ,
-visto il Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 ,
-visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0228/93),
A.considerando che la Corte di giustizia ha svolto un ruolo importante nel processo di integrazione europea e si è affermata come giurisdizione costituzionale; che questa funzione di giudice costituzionale si esplica - a prescindere dal tipo di procedura - mediante decisioni su questioni giuridiche nelle seguenti materie:
a)ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità o tra le istituzioni comunitarie e definizione dei rispettivi diritti e obblighi istituzionali,
b)controllo della conformità del diritto comunitario derivato e dei progetti di accordi internazionali con le disposizioni dei trattati,
c)tutela dei diritti fondamentali ed enucleazione di principi generali di diritto,
B.considerando l'importanza fondamentale rivestita in questo contesto dalla giurisprudenza in materia di preminenza del diritto comunitario, tutela dei diritti fondamentali, applicabilità diretta del diritto comunitario, carattere globale del sistema di tutela giuridica, equilibrio istituzionale e dovere di cooperazione leale tra Comunità e Stati membri,
C.considerando che i principi di questa giurisprudenza devono essere inclusi in una futura costituzione dell'Unione europea,
D.considerando che il procedimento del ricorso pregiudiziale è estremamente importante per l'uniformità di interpretazione e di applicazione del diritto comunitario,
E.considerando che la procedura di ricorso per inadempimento costituisce un importante strumento a disposizione della Comunità al fine di assicurare l'attuazione e l'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri,
F.considerando che il costante aumento del contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia rende sempre più difficile il compito di quest'ultima di pronunciare le sue sentenze in tempi rapidi,
G.considerando che la creazione del Tribunale di primo grado sulla base dell'Atto unico europeo è stata un primo passo positivo verso la riforma della struttura giudiziaria della Comunità,
H.considerando che lo sviluppo ulteriore del Tribunale di primo grado riveste grande importanza se si vuole garantire la tutela giuridica dei cittadini e delle imprese nonché ridurre il carico di lavoro della Corte di giustizia a tutto vantaggio dei suoi compiti di Corte costituzionale,
I.considerando che le proprie possibilità di partecipare a procedimenti davanti agli organi giurisdizionali della Comunità devono essere ampliate corrispondentemente al suo ruolo di colegislatore,
1.ritiene indispensabile che il sistema di protezione giuridica e la procedura giudiziaria siano così migliorati:
a)in futuro la Corte di giustizia dovrebbe, in tutti i settori di attività dell'Unione, soprattutto comporre le controversie di natura costituzionale, salvaguardare l'unità del diritto rispondendo alle questioni pregiudiziali di carattere fondamentale e pronunciarsi sui ricorsi contro le decisioni del Tribunale di primo grado;
b)allo stato attuale del sistema costituzionale la procedura del ricorso pregiudiziale deve continuare a essere riservata alla Corte di giustizia;
c)il diritto delle giurisdizioni nazionali di rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, a norma dell'articolo 177 del trattato CE, deve essere mantenuto senza limitazioni; va quindi respinto qualsiasi tentativo da parte degli Stati membri di riservare tale diritto alle giurisdizioni di ultima istanza;
d)nell'ambito della procedura del ricorso pregiudiziale il Parlamento dovrebbe avere gli stessi diritti delle altre istituzioni comunitarie;
e)onde ridurre il carico di lavoro della Corte di giustizia occorrerebbe
-accelerare la procedura pregiudiziale, tra l'altro utilizzando in modo opportuno il sistema delle sezioni (articolo 165 del trattato CE),
-assegnare senza indugi al Tribunale di primo grado quelle competenze che gli possono essere già trasferite in base all'attuale formulazione dell'articolo 168 A del trattato CE;
f)il Tribunale di primo grado dovrebbe essere competente a conoscere di tutti i ricorsi per inadempimento (articolo 168 A del trattato CE);
g)il Tribunale di primo grado dovrebbe inoltre essere competente a conoscere dei ricorsi presentati da persone fisiche o giuridiche in tutti i casi in cui detti ricorsi non spettino alla Corte di giustizia;
h)la Corte di giustizia dovrebbe avere in futuro la possibilità di respingere con decisione unanime, senza dibattimento orale e senza motivazione, i ricorsi contro sentenze del Tribunale di primo grado in quanto palesemente infondati;
i)tenuto conto del ruolo sempre più importante che va assumendo, il Tribunale di primo grado dovrebbe in futuro essere denominato "Tribunale dell'Unione europea" e avere maggiore autonomia in materia di organizzazione interna e di bilancio;
j)quanto al diritto di organizzazione interna della giurisdizione comunitaria dovrebbero essere stabiliti a livello di trattato i principi generali, come, per esempio, l'elezione e la composizione degli organi giurisdizionali; per altre questioni si dovrebbe ricorrere a un atto giuridico comunitario adottato nel quadro della procedura di codecisione;
k)i giudici della Corte di giustizia dovrebbero essere eletti dal Parlamento e dal Consiglio con un mandato non rinnovabile di nove anni, secondo una procedura uniforme ancora da definire;
l)il Parlamento deve vedersi riconosciuti gli stessi diritti che gli altri ricorrenti privilegiati indicati all'articolo 173, secondo comma, del trattato CE hanno in caso di ricorso per annullamento;
m)il Parlamento deve avere la possibilità di adire la Corte di giustizia quando un accordo concluso tra Stati membri, per esempio in materia di politica estera e di sicurezza comune o nel settore della giustizia e degli affari interni, non sia conforme al trattato;
n)al Parlamento dovrebbe essere concesso - onde mantenere l'equilibrio istituzionale - il diritto di richiedere alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 228 del trattato CE, un parere circa la compatibilità di un accordo con le disposizioni del trattato ed esso dovrebbe essere associato dalla Corte a tutte le procedure pendenti di questo tipo;
o)in aggiunta al sistema di sanzioni previsto nel Trattato sull'Unione europea, dovrebbe essere sviluppato, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia , il sistema di tutela giuridica del singolo in caso di violazione del trattato da parte degli Stati membri, per far sì che il diritto comunitario sia pienamente riconosciuto ed efficace;
p)per garantire l'osservanza delle loro sentenze negli Stati membri gli organi giurisdizionali della Comunità dovrebbero disporre di personale in misura tale da rendere disponibili le loro sentenze in tutte le lingue ufficiali entro un adeguato termine dall'emanazione;
2.invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio proposte che permettano di migliorare nel senso sopra indicato il sistema di tutela giuridica e la procedura giudiziaria;
3.si riserva di proporre modifiche del trattato per la realizzazione di questi obiettivi e di sottoporle a una futura Conferenza intergovernativa;
4.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione nonché la relazione della sua commissione a essa attinente alla Corte di giustizia, al Tribunale di primo grado, alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.