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Parlamento Europeo - 27 ottobre 1993
Rimozione degli ostacoli giuridici all'impiego dell'ECU

A3-0296/93

Risoluzione sulla rimozione degli ostacoli giuridici all'impiego dell'ECU

Il Parlamento europeo,

-visto il libro bianco della Commissione sulla rimozione degli ostacoli giuridici all'impiego dell'ECU (SEC(92) 2472 - C3-0040/93),

-notando che, fra gli altri compiti a esso assegnati dall'articolo 109 F del trattato, l'Istituto monetario europeo "agevola l'impiego dell'ECU ed esercita la supervisione sul suo sviluppo",

-riconoscendo che il passaggio da valuta nazionale a una singola valuta sarà sia difficile che costoso per le ditte, le società e i singoli, in modo particolare per i consumatori, e che "lo sviluppo dell'utilizzazione dell'ECU d'ora in avanti sarà il modo migliore per fare i conti con questa sfida",

-vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0296/93),

1.osserva che il libro bianco della Commissione sulla rimozione degli ostacoli giuridici all'impiego dell'ECU propone un'impostazione volta a far accettare l'ECU come moneta di transazione nella fase transitoria della UEM, senza proporre un quadro istituzionale appropriato, necessario per promuovere e sostenere la seconda fase dell'UEM;

2.ritiene che la rimozione degli ostacoli esistenti in ciascuno Stato membro per mezzo di atti giuridici, al fine di conferire all'ECU lo status giuridico di "valuta estera" negli Stati membri, costituisca solo una soluzione parziale, insufficiente a far accettare l'ECU sui mercati pubblici e privati e a consolidare la funzione dell'ECU come mezzo di pagamento;

3crede tuttavia che la Germania dovrebbe agire immediatamente per dare all'ECU lo status legale di valuta estera e che il Regno Unito dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per dissipare qualsiasi dubbio circa tale status;

4.è d'accordo con la Commissione sul fatto che gli ostacoli giuridici e amministrativi all'impiego dell'ECU impediscono la libera circolazione dei capitali e dei servizi finanziari e che tali ostacoli non sono compatibili con i principi alla base del trattato sull'Unione europea;

5concorda con la Commissione circa l'opportunità di stabilire la libertà in genere, di stipulare contratti in ECU, ivi comprese misure per coprire clausole di valuta e di pagamento; norme per disciplinare i conti in ECU; norme procedurali per consentire ai tribunali di pronunciare sentenze denominate in ECU; modifiche delle norme relative a fatture e contabilità che consentirebbero la denominazione di capitali e di valori passivi in ECU; e il pagamento di stipendi, contributi di sicurezza sociali e imposte in ECU;

6in particolare chiede una modifica al Regolamento 523/91 in modo che le valutazioni in dogana, i dazi doganali, i dazi antidumping e altre misure di protezione doganale siano denominati e pagati in ECU;

7rileva che il dollaro statunitense continua a svolgere un ruolo dominante quale strumento per la formulazione di prezzi e pagamenti sui mercati mondiali dei prodotti e sollecita un esame dei modi di promozione dell'ECU ad alternativa;

8propone che tutti gli Stati membri si impegnino a formulare in ECU una quota di tutto il nuovo debito pubblico;

9.rileva con interesse che, se verranno rimossi gli ostacoli giuridici ed amministrativi all'impiego dell'ECU, quest'ultimo verrà riconosciuto quale valuta di transazione negli Stati membri; affinché ciò avvenga in modo ordinato, la Commissione sarà costretta a prendere le necessarie decisioni istituzionali che assicurino la stabilità monetaria e finanziaria e ad adottare un'impostazione lungimirante; propone pertanto quattro criteri il cui soddisfacimento porterebbe all'affermazione graduale dell'ECU come valuta guida della seconda fase dell'UEM:

a)una valuta a grande stabilità, associata a un ridotto tasso d'inflazione,

b)una moneta che goda di un'elevata fiducia, con un conseguente tasso d'interesse reale ridotto,

c)il sostegno di un'economia forte, aperta e sana che svolga un ruolo di preminenza negli scambi internazionali, con effetti positivi sulla stabilità del tasso di cambio,

d)un'appropriata struttura istituzionale nel quadro del trattato sull'Unione europea;

10.invita la Commissione, il Consiglio e il Comitato dei governatori delle banche centrali, onde soddisfare i quattro criteri summenzionati, a esaminare l'opportunità di mantenere un rapporto stabile tra i tassi di cambio dell'ECU e quelli della valuta più forte, correggendo quindi ogni eventuale riduzione del valore dell'ECU nei confronti di una o più valute, attraverso il congelamento delle rispettive ponderazioni delle valute all'interno del paniere oppure l'aumento, quale compensazione, delle quote di una valuta o delle valute presenti nel paniere. Invita pertanto la Commissione a esaminare:

i)tale proposta alla luce dell'articolo 109 G del tratttato sull'Unione Europea nel contesto del regolamento (CEE) n. 1971/89 del Consiglio che modifica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 che modifica il valore dell'unità di conto impiegata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria,

ii)le conseguenze di tale sistema sui mercati dei valori denominati in ECU ed eventuali rimedi,

e a presentare le seguenti proposte

a)conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 7, del trattato sull'Unione Europea, una proposta che affidi all'IME il compito di mantenere un tasso di cambio fisso tra l'ECU e la valuta dominante del paniere di valute da cui è composto, allo scopo di adempiere alle proprie funzioni,

b)a norma dell'articolo 209 del trattato sull'Unione Europea, una proposta per modificare il regolamento finanziario che disciplina il bilancio della Comunità allo scopo di rendere obbligatoria la liquidazione di tutti i diritti e obblighi finanziari della Comunità in ECU,

c)a norma dell'articolo 109 F, paragrafo 7 del trattato sull'Unione Europea, una proposta che stabilisca un sistema di compensazione per l'ECU,

d)misure specifiche volte a creare una zona-ECU che comprenda gli Stati europei associati alla Comunità o con importanti legami commerciali e finanziari con quest'ultima,

e)misure volte a porre in esame la sua risoluzione del 12 febbraio 1993 concernente il sistema dei pagamenti nel contesto dell'UEM;

11.invita le banche, le società emittenti di carte di credito e di pagamento, gli alberghi, le agenzie di viaggi, le imprese di trasporto e tutte le imprese similari ad agevolare l'addebito e il saldo dei conti in ECU; ritiene che l'Istituto monetario europeo debba studiare urgentemente i modi in cui le spese di cambio di tali transazioni possano essere ridotte al minimo;

12.ritiene che, per preparare i mercati finanziari all'introduzione del nuovo MTC e dell'ECU forte, il Consiglio ECOFIN debba immediatamente applicare l'articolo 73 F del trattato sull'Unione Europea, visto che la circolazione media giornaliera delle valute oggetto di speculazione nell'area OCSE è attualmente sei volte maggiore della domanda commerciale di valuta e che in certi giorni l'elemento speculativo dell'importo complessivo dei mercati valutari può raggiungere anche il 95% della cifra d'affari della giornata; rileva inoltre che una cifra d'affari così ingente ha comportato una situazione in cui le riserve di valuta dei paesi dell'OCSE talvolta sono equivalenti a soltanto la metà della cifra d'affari complessiva oggetto di transazioni nei mercati dei cambi;

13.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato dei governatori delle banche centrali nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 
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