A3-0122/93
Risoluzione sulle donne e la corresponsabilità nell'esercizio della potestà dei genitori
Il Parlamento europeo,
-vista la propria risoluzione del 7 luglio 1986 sulle famiglie monoparentali ,
-visto il parere della commissione giuridica destinato alla commissione per le petizioni, sulla petizione n. 637/88 concernente il mantenimento dell'esercizio in comune della potestà sui figli in caso di divorzio (PE 139.083/def.),
-vista la petizione n. 404/91 sull'ottenimento degli alimenti dopo il divorzio e il parere giuridico del 25.11.91 reso in seguito a quest'ultima,
-vista la propria risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del bambino ,
-vista la propria risoluzione del 9 marzo 1993 sulla sottrazione di minori ,
-vista la proposta di risoluzione della on. Crawley e altri sulle donne e la corresponsabilità dei genitori (B3-0014/91),
-visti la relazione della commissione per i diritti della donna e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0122/93),
A.ricordando di essersi pronunciato in diverse occasioni sui problemi posti dalla condivisione della potestà dei genitori,
B.ricordando che l'articolo 220 del trattato CEE prevede la tutela del diritto delle persone e la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali,
C.ricordando che le convenzioni internazionali volte a risolvere il problema della custodia dei figli:
-Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980
-Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980,
-Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 relativa ai diritti del bambino,
non sono state ratificate da tutti gli Stati membri,
D.ricordando che questi strumenti giuridici hanno l'obiettivo principale di salvaguardare l'interesse dei figli,
E.considerando le difficoltà derivanti da un'interpretazione della Convenzione dell'Aja da parte delle autorità nazionali in senso restrittivo, che limita la libertà di espatrio, e considerando accettabile il diritto di visita transfrontaliera,
F.considerando che, visto il numero crescente di separazioni e di divorzi, queste convenzioni multilaterali presentano lacune che ne rendono difficile l'applicazione e ne limitano l'efficacia, per cui esistono accordi bilaterali volti a risolvere le situazioni più conflittuali,
G.considerando che il completamento del mercato interno non farà che aumentare il numero di coppie binazionali e quindi di figli di matrimoni misti,
H.considerando le differenze esistenti tra le legislazioni e le giurisprudenze nazionali per quanto riguarda sia i modi di affidamento dei figli che le condizioni di attribuzione degli alimenti,
I.considerando che qualsiasi decisione relativa all'attribuzione dell'esercizio della patria potestà dopo la separazione o il divorzio dei genitori deve tener conto del fatto che i figli hanno diritto a mantenere relazioni con i due genitori,
J.considerando che, salvo decisione dei giudici, i genitori godono prioritariamente del diritto di farsi carico dei propri figli e che, anche per quanto riguarda il regime delle visite, nessuno dei due può rinunciare a tale diritto senza consenso dell'altro genitore,
K.considerando che l'esercizio della patria potestà rappresenta per i due genitori un insieme di diritti e doveri al di là della separazione e che quindi l'espressione corresponsabilità nell'esercizio della potestà dei genitori è più appropriata,
L.constatando che le donne che vivono sole con figli a carico vanno incontro a difficoltà economiche, a numerosi ostacoli psicologici o sociali e subiscono una discriminazione professionale rispetto agli uomini,
1.chiede agli Stati membri di ratificare il più rapidamente possibile le convenzioni internazionali esistenti relative alla custodia e ai diritti dei figli vale a dire la Convenzione di Lussemburgo (20 maggio 1980), la Convenzione dell'Aja (25 ottobre 1980) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (20 novembre 1989);
2.chiede agli Stati membri di rivedere la Convenzione del 1968, fondata sull'articolo 220 del trattato CEE, concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel senso di una migliore rispondenza ai problemi familiari in generale e alla corresponsabilità dei genitori, in particolare;
3.invita gli Stati membri a cercare i mezzi per una convergenza comunitaria in materia di diritto di famiglia nel quadro del perfezionamento del mercato interno, in particolare della libertà di circolazione delle persone;
4.chiede agli Stati membri di studiare le possibilità di estendere l'applicazione delle misure previste dalle convenzioni, soprattutto bilaterali, di figli di coppie miste in caso di separazione o divorzio, ai figli di donne immigrate residenti in uno degli Stati membri della Comunità europea, quando esiste il rischio di sottrazione del minore da parte dei padri protetti nei paesi di origine da una legislazione sfavorevole alle donne;
5.invita la Commissione a effettuare uno studio comparativo delle legislazioni degli Stati membri in materia di matrimonio, divorzio, attribuzione della custodia dei figli e di diritto di famiglia in generale, al fine di raccomandare agli Stati membri l'elaborazione di disposizioni nazionali e/o internazionali necessarie a
a)assicurare la tutela nonché l'esercizio dei diritti dei figli e dei genitori;
b) armonizzare le legislazioni degli Stati membri nel senso che i figli possano essere seguiti indifferentemente dal padre o dalla madre in circostanze uguali e senza perdita di salario;
c) semplificare le formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie;
6.chiede alla Commissione di redigere uno studio sul ruolo svolto dalla mediazione familiare nelle procedure di separazione e di divorzio negli Stati membri, in modo da valutare posizione e vantaggi risultanti per le donne;
7.chiede agli Stati membri di favorire lo sviluppo di iniziative, in particolare avviate da associazioni, volte a creare luoghi piacevoli di incontro tra il bambino e il/i genitore/i in caso di separazione conflittuale di questi ultimi;
8.invita le istanze comunitarie, nel quadro dell'Anno europeo degli anziani, a mantenere l'inserimento dei nonni nella catena generazionale e a riconoscere il loro eventuale ruolo nelle procedure di divorzio e di separazione;
9.chiede agli Stati membri di attuare misure che consentano di migliorare la situazione economica, sociale e professionale delle donne con figli a carico
a) cercando i mezzi per armonizzare le formalità amministrative e fiscali riguardanti il versamento degli alimenti da uno Stato membro all'altro;
b) garantendo che le autorità (come avviene in Danimarca, Germania, Francia e Lussemburgo) collaborino per ottenere dal coniuge il versamento degli alimenti e si sostituiscano se necessario al genitore che non ottemperi ai suoi obblighi;
c)creando un fondo di pensione alimentare che servirebbe da garanzia finanziaria, durante la procedura di divorzio o in caso di lite dopo la decisione relativa al versamento di questi alimenti; tale fondo dovrebbe avere la possibilità di rivalersi sul genitore inadempiente per recuperare l'anticipo versato;
d) adottando criteri che incentivino il debitore, rendendo gli alimenti versati detraibili dal reddito imponibile e accordando sgravi fiscali per la custodia dei figli (come già avviene in Francia, Germania e Lussemburgo);
e) facilitando il reperimento degli alloggi: eliminazione degli ostacoli giuridici, priorità agli alloggi di carattere sociale o alle abitazioni a canone moderato senza discriminare in base allo stato di famiglia;
f)sviluppando le strutture di accoglienza dei bambini non solo esterne (giardini d'infanzia, asili, scuole materne) ma anche a domicilio, applicando orari più flessibili;
g)dando alle donne e agli uomini soli con figli la priorità di accesso ai servizi di accoglienza, alle colonie di vacanze, nonché ad altre strutture a carattere ricreativo, sportivo o culturale;
h)creando incentivi per un migliore accesso delle donne sole con figli a carico a occupazioni qualificate, cercando di inserirle o di reinserirle nei cicli di formazione professionale, garantendo loro la priorità degli interventi del Fondo sociale europeo, adottando misure di incoraggiamento nei confronti delle imprese che le occupino e che accordino loro orari flessibili;
i)sviluppando l'assistenza nei confronti di queste donne: sistemi di aiuti finanziari e sociali, semplificazione delle formalità amministrative, creazione di organismi di informazione, consultazione e orientamento;
10.invita la Commissione a condurre potenziandola, una campagna continua di informazione e sensibilizzazione ai fini di una ripartizione effettiva delle responsabilità tra i due genitori, indipendentemente dalle condizioni del loro legame: matrimonio, unione di fatto, divorzio o separazione di fatto;
11.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi degli Stati membri.