A3-0239/93
Risoluzione sul boicottaggio economico dei paesi arabi nei confronti di Israele
Il Parlamento europeo,
-vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 1982 sulle misure restrittive in materia di scambi e altre sanzioni economiche ,
-vista la dichiarazione dei Capi di Stato o di governo dei sette paesi industrializzati occidentali (G-7) al Vertice del giugno 1991 a Londra sul processo di pace nel Vicino Oriente,
-vista la dichiarazione della Cooperazione politica europea del 29 luglio 1991 sul processo di pace nel Vicino Oriente,
-vista la dichiarazione del Consiglio europeo riunito a Lisbona il 26 e 27 giugno 1992 sulla situazione in Medio Oriente,
-vista la propria risoluzione del 16 novembre 1993 sugli aspetti politici del boicottaggio economico esercitato dagli Stati arabi nei confronti di Israele ,
-vista la proposta di risoluzione dell'on. Prag e altri sul boicottaggio economico dei paesi arabi nei confronti di Israele (B3-1076/91),
-vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0239/93),
A.considerando che, sin dall'inizio degli anni '50, i paesi arabi attuano forme dirette e indirette di boicottaggio contro i prodotti e le imprese israeliane, misure dalle quali sono interessate anche imprese nella CE che intendono intrattenere relazioni commerciali sia con Israele che con i paesi del mondo arabo,
B.considerando che l'ordinamento giuridico internazionale, oltre alle sanzioni decise a livello delle Nazioni Unite, lascia libero ogni Stato sovrano di prendere misure che ostacolino gli scambi commerciali a difesa dei suoi interessi in materia di sicurezza nazionale,
C.considerando, tuttavia, che tali misure non possono rivolgersi contro singole persone, né essere giustificate da motivi razzisti o religiosi e neppure danneggiare parti estranee,
D.considerando che gran parte dei paesi arabi ufficialmente si trova ancora in guerra con Israele, il quale dai tempi della guerra dei sei giorni del 1967 occupa territori arabi, che tuttavia l'accordo del 13 settembre 1993 tra l'OLP e Israele rende possibile oltreché auspicabile anche un graduale ravvicinamento nel settore delle relazioni commerciali,
E.considerando che i problemi politici in Medio Oriente sono attualmente all'ordine del giorno dei negoziati di pace fra Israele, gli Stati limitrofi e i palestinesi,
1.constata che il boicottaggio diretto dei paesi arabi contro Israele (definito boicottaggio primario) non viola le regole fondamentali dell'ordinamento giuridico internazionale ed è soprattutto una controversia fra Israele e i suoi vicini arabi;
2.vede in talune forme di boicottaggio indiretto (definito boicottaggio secondario) lo sforzo giuridicamente inoppugnabile dei paesi arabi volto a impedire che il boicottaggio primario venga aggirato, quando si tratta, per esempio, di pretendere certificati d'origine per la merce da fornire e ricorda che le forniture dei paesi non arabi a Israele nel corso dei normali scambi commerciali non sono generalmente soggette al boicottaggio;
3.ritiene giuridicamente inammissibili forme che vadano al di là del boicottaggio secondario e cerchino di impedire una stretta cooperazione economica delle imprese dei paesi terzi con Israele nonché il boicottaggio terziario che si rivolge contro la cooperazione di un'impresa con un'altra impresa assoggettata al boicottaggio secondario, in particolare perché ledono i diritti di parti estranee e sono eccessive;
4.prende, inoltre, posizione contro il boicottaggio definito di quarto grado, rivolto contro persone con "tendenze sioniste", in quanto tali misure hanno una connotazione razzista;
5.invita i paesi arabi a sospendere, nell'ambito del processo di pace, queste forme di boicottaggio contro Israele;
6.invita il Consiglio e la Commissione a esigere, nel quadro delle relazioni commerciali bilaterali stabilite negli accordi fra la CE e gli Stati arabi, il rigoroso rispetto del principio della non discriminazione anche per quanto riguarda le misure di boicottaggio nei confronti di Israele;
7.constata con soddisfazione che i paesi del Maghreb rispettano ampiamente questo principio e che l'Egitto, dopo la pace di Camp David, intrattiene normali relazioni economiche e commerciali con Israele;
8.insiste affinché nei negoziati fra la CE e gli Stati aderenti al Consiglio di cooperazione del Golfo sulla conclusione di un accordo di libero scambio sia esplicitamente previsto il principio della non discriminazione;
9.invita la Commissione a non siglare tale accordo qualora gli Stati del Golfo non siano disposti a inserirvi il principio della non discriminazione;
10.sottolinea le diverse posizioni giuridiche negli Stati della CE (in alcuni Stati membri esistono disposizioni di legge contro l'osservanza del boicottaggio arabo, mentre in altri tali disposizioni non esistono) e teme che ciò possa comportare una distorsione della concorrenza fra le imprese della CE;
11.chiede agli Stati membri di adottare disposizioni e normative che vietino alle imprese di conformarsi alle prescrizioni di boicottaggio stabilite da Stati terzi tranne nel caso in cui l'Unione europea abbia fatto valere obiezioni;
12.evidenzia inoltre i danni economici, sotto forma di mancati profitti e perdita di posti di lavoro, che deriverebbero alle imprese comunitarie dal fatto che esse si ritengano costrette, a causa del boicottaggio arabo, a rinunciare a lucrativi affari in Israele;
13.invita i ministri responsabili della P.E.S.C. a elaborare una politica comunitaria omogenea nel settore delle sanzioni economiche che definisca, in particolare, i criteri dell'ammissibilità giuridica e politica e preveda uno strumento giuridico comune di difesa nei confronti delle misure di boicottaggio che non corrispondano a questi criteri e abbiano effetti negativi sull'economia della Comunità;
14.ribadisce l'esigenza che i prodotti palestinesi abbiano effettivamente accesso ai mercati israeliani come i prodotti d'Israele hanno libero accesso ai mercati palestinesi;
15.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai ministri responsabili della P.E.S.C. nonché ai governi degli Stati membri della CE, agli Stati membri della Lega araba e al governo israeliano.